CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2024
Cassazione n. 29761/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13700-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N.13700/2020 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 1118/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 540/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.11.2019, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] tenuta a corrispondere alla Gestione separata INPS i contributi previdenziali sui redditi percepiti nell’anno 2009, gravandoli delle sanzioni per omissione contributiva nei limiti di cui all’art. 116, comma 8, lett, a), l. n. 388/2000; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su due motivi, parimenti poi illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOche, con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS si duole di violazione dell’art. 116, comma 8, lett. a)e b) , l. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto applicabili in specie le più lievi sanzioni per l’omissione contributiva, ancorché la professionista avesse omesso di comunicare entro i termini di legge i dati rilevanti ai fini del computo dell’obbligazione contributiva; che, con il primo motivo del ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 25-26, l. n. 335/1995, e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte territoriale ritenuto l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata anche del praticante avvocato; che, con il secondo motivo del ricorso incidentale, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il debito per contributi non fosse prescritto; che, con riguardo all’unico motivo del ricorso principale, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver ripercorso i principi di diritto elaborati da questa Corte in ordine all’interpretazione dell’art. 116, comma 8, l. n. 335/1995, e specialmente ricordato che l’intenzione specifica di non versare i contributi, che connota la fattispecie dell’evasione, deve ritenersi presunta in caso di omessa denuncia, salva la prova a carico del contribuente della propria buona fede (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata, dove il riferimento a Cass. nn. 28966 del 2011, 10509 del 2012 e 17119 del 2015), hanno espressamente affermato di ritenere in specie “raggiunta la prova della buona fede” dell’odierna controricorrente e ricorrente incidentale, desumendola dall’avvenuta denuncia dei redditi relativi all’anno 2009 e dal precorso “contrasto giurisprudenziale” in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo, risolto da un “intervento interpretativo del legislatore” (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata); che, tanto premesso, risulta evidente che la censura dell’INPS, ad onta del riferimento ad una pretesa violazione di legge, mira piuttosto a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto sul punto dai giudici di merito in ordine alla sussistenza della condizione soggettiva di buona fede dell’odierna controricorrente, rivelandosi pertanto inammissibile; che l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, atteso che, trattandosi di processo iniziato dopo l’entrata in vigore della novella apportata all’art. 327, comma 1°, c.p.c., dall’art. 46, comma 17, l. n. 69/2009, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (5.11.2019), ossia entro il 5.5.2020, mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente incidentale solo in data 30.6.2020; che non rileva in contrario che il ricorso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2°, c.p.c., ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, costituendo anzi tale tempestività “interna” il presupposto stesso dell’operatività della sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine “esterno” di impugnazione (così Cass.n. 3419 del 2004 e, da ult., Cass. n. 17707 del 2021); che le anzidette conclusioni non possono essere revocate in dubbio in conseguenza della sentenza n. 104 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22, l. n. 576/1980, e per ciò tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; che, al riguardo, dev’essere ribadito che la previsione dell’art.136 Cost., secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest’ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere raccordata con i principi generali dell’ordinamento in materia di impugnazioni, e, in particolare, con quello secondo cui la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse, di talché, essendo i poteri del giudice dell’impugnazione determinati con riferimento all’impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia di incostituzionalità impedisce che il iussuperveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peius di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c. (così Cass. n. 20446del 2022); che, essendo state le ragioni del controricorso costantemente disattese da questa Corte di legittimità (cfr., fra le numerosissime, Cass. nn. 32167 del 2018 e 10273 del 2021), le spese del giudizio di legittimità vanno senz’altro compensate tra le parti, in considerazione della virtuale soccombenza reciproca; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e della conseguente declaratoria d’inefficacia del ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso va dichiarata solo a carico del ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2°, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 1343 del 2019); P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a