CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21873/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18848/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tacito n. 41 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA –avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 68/1/16, depositata il 22 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione avverso la sentenza n. 120/6/15 della Commissione tributaria provinciale di Torino che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare: -che l’atto impositivo impugnato era sottoscritto, sicchè la correlativa eccezione di invalidità doveva considerarsi comunque infondata, ma prima di tutto tardiva, in quanto proposta soltanto quale motivo di appello; -che non era fondata l’eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di accertamento a tavolino, per il quale non valeva tale garanzia in relazione alle imposte dirette (non armonizzate) e che in relazione all’IVA (imposta armonizzata) la società contribuente non aveva offerto un’adeguata “prova di resistenza” ossia che l’eventuale effettuazione del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe sortito un diverso esito della verifica; -che la società contribuente non aveva altresì dato prova adeguata dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10%; -che ugualmente non erano fondate le ulteriori doglianze della contribuente in relazione all’IVA, così come quelle inerente alla misura delle sanzioni e delle spese processuali liquidate. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24, legge 4/1929, 41, Cart dei diritti fondamentali dell’UE, poiché la CTR ha affermato sussistere l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale soltanto in relazione all’IVA, in quanto imposta armonizzata, ma non in relazione alle imposte dirette, in quanto imposte non armonizzate. Palese la natura pregiudiziale del mezzo, il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili di questa Corte alle quali, con ordinanza interlocutoria n. 7829/2024 del 22 marzo 2024, è stata rimessa la questione di massima di particolare importanza circa l'oggetto della c.d. "prova di resistenza", qualora non osservato il principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di imposte armonizzate (nella specie, IVA), essendosi rilevata in particolare la necessità di un più preciso coordinamento sulla questione medesima della giurisprudenza interna con quella unionale. PQM La