CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna in prime cure pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia, percosse, lesioni personali e violenza privata, consumata e tentata, in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza han proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputato, articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i delitti ascritti all'imputato e di quella che correda il diniego in suo favore della circostanza attenuante della provocazione, oltre ad essere inammissibili, perché deducono la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - (pagg. 5-9, della sentenza impugnata, in cui si è dato diffusamente conto delle prove dichiarative e documentali compulsate e delle ragioni del maturato convincimento sulla base di esse) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U„ n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo di ricorso, oltre ad essere non consentito, in quanto interamente versato in fatto, è manifestamente infondato, posto che, ai fini dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), di modo che è da stimare adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), con la conseguenza che è corretta la decisione del giudice censurato di negare la causa di non punibilità invocata, assumendo valenza decisiva le modalità delle condotte integrative dei reati, concretizzatisi in <una vera e propria spedizione punitiva>; - che il quarto motivo è aspecifico, perché articola, in punto di determinazione della pena- base e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo (cfr. pag. 9, ultimi due capoversi, della sentenza impugnata); manifestamente infondati, attesi i pacifici principi di diritto enunciati in materia (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Rv. 227685); non consentiti in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 Marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]