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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22901/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ZMAKAJ Fiori, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza del 12/02/2021 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che lo condannava alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro ottocento di multa per i reati di rapina impropria pluriaggravata e di lesioni personali.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

I giudici di merito avrebbero posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], figlio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe indicato il ricorrente come il conducente del furgone che aveva investito il padre per assicurarsi la fuga e la disponibilità della refurtiva.

A giudizio della difesa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere escusso con le forme previste per l'indagato di reato connesso o probatoriamente collegato ed avrebbe dovuto ricevere gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen., in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di favoreggiamento, circostanza desumibile dall'iscrizione nel registro degli indagati avvenuta il giorno successivo alla sua escussione.

Dal mancato rispetto di tali norme processuali deriverebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], giusto il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen.

Il ricorrente ha evidenziato che, prima di essere escusso a sommarie informazioni, il [OSCURATO:PERSONA] ha reso spontanee dichiarazioni che hanno permesso alla polizia giudiziaria di recuperare una scacciacani, alcune munizioni e il DVR dell'impianto di videosorveglianza sul quale erano impresse le immagini dei fatti per cui si procede, che lui stesso, preso dal panico, aveva provveduto ad occultare in aperta campagna immediatamente dopo i fatti oggetto di giudizio.

Secondo la ricostruzione difensiva sarebbe evidente il collegamento tra le condotte illecite ascritte allo ZMAKAJ ed il reato di favoreggiamento attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nel separato procedimento: l'occultamento delle armi e l'asportazione dei supporti su cui erano registrate le immagini dell'accaduto sarebbero, infatti, funzionali ad accreditare la tesi dell'investimento ad opera dell'imputato.

L'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Calabro renderebbe necessaria la riqualificazione del fatto contestato nel reato meno grave di cui all'art. 624 cod. pen. in considerazione dell'insufficienza delle altre fonti di prova, a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria.

Secondo la difesa, quanto già affermato dalla Corte di Cassazione in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni del Calabro, non sarebbe ostativo all'accoglimento del ricorso, trattandosi di decisione assunta allo stato degli atti nel provvedimento inerente all'impugnata ordinanza del Tribunale del riesame.

Il ricorrente ha anche evidenziato che nel corso del giudizio sarebbero emersi nuovi elementi in grado di corroborare la tesi con la quale la difesa afferma l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Calabro.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 624 e 628 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

I giudici di merito avrebbero ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nonostante il tentativo di inquinamento delle prove da questi operato al fine di occultare le responsabilità del padre e nonostante le stesse siano state in larga parte smentite dalle altre fonti di prova.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze con le quale il ricorrente ha evidenziato l'inattendibilità del Calabro, in particolare la difesa ha evidenziato che il dichiarante avrebbe affermato che il padre si trovava in posizione frontale rispetto al furgone, circostanza ritenuta incompatibile con la lesione all'orecchio subita dal ricorrente a causa del colpo sparato da [OSCURATO:PERSONA], lesione che fa propendere per un colpo sparato da posizione laterale rispetto al furgone.

La difesa ha, inoltre, rimarcato che, la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dimostrerebbe che non vi fu alcun impatto tra il furgone e [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo sarebbe caduto mentre indietreggiava frettolosamente dopo che il furgone aveva già svoltato a sinistra senza colpirlo.

Inoltre, le lesioni riportate dalla persona offesa sarebbero maggiormente compatibili con una caduta, piuttosto che con l'impatto con il furgone, avendo il Calabro riportato lesioni alla tibia e non alla parte superiore delle gambe, come sarebbe accaduto in caso di urto contro un automezzo di grosse dimensioni.

La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto i giudici di merito, dopo aver sostenuto, sulla base delle immagini registrate, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe arrestato la sua corsa all'esterno del piazzale dove si trovava l'automezzo condotto dall'imputato, hanno inspiegabilmente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] credibile laddove ha riferito che il padre sarebbe entrato all'interno del cortile.

La Corte di merito non ha, peraltro, chiarito come sarebbe stato possibile per la telecamera esterna al piazzale riprendere il [OSCURATO:PERSONA] qualora lo stesso fosse realmente entrato nel piazzale e, quindi, in una zona non coperta dalla telecamera.

La motivazione sarebbe illogica anche nella parte in cui sostiene che il conducente del furgone avrebbe usato violenza nei confronti del Calabro anche laddove si fosse limitato a sterzare bruscamente a sinistra per immettersi sulla strada principale, affermazione assolutamente illogica in quanto l'improvvisa svolta a sinistra è indicativa, al contrario, proprio del tentativo del conducente di evitare l'impatto con le persone offese.

I giudici di appello non avrebbero indicato gli elementi logico-fattuali idonei a dimostrare che gli autori del fatto si fossero effettivamente accorti della presenza delle persone offese all'uscita del piazzale e che comunque la condotta di guida fosse deliberatamente diretta ad ostacolarne la reazione e garantirsi l'impunità.4.

Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante delle persone riunite.

La Corte di merito ha erroneamente rigettato la censura con la quale il ricorrente aveva evidenziato che le persone offese non avrebbero percepito la presenza di un secondo rapinatore, affermando che tale percezione è irrilevante ai fini della sussistenza dell'aggravante in considerazione della natura oggettiva della stessa, affermazione che si pone in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità che la simultanea presenza di più soggetti sia nota alla vittima con conseguente rafforzamento della pressione psico-fisica sulla vittima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massi mata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso.

4. Il primo motivo del ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.

4.1. La Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA], prima della sua escussione, non era raggiunto da indizi di reità per il reato di favoreggiamento, indizi che sono emersi solo nel corso della sua escussione a sommarie informazioni, con conseguente piena utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni rese agli inquirenti in violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (vedi pag. 8 e 9 della sentenza di appello).

I giudici di appello, condividendo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza emessa in occasione del ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame aveva confermato l'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti dello ZMAKAJ, hanno ritenuto che il rinvenimento della scacciacani, delle cartucce e del sistema di videosorveglianza nonché le generiche indicazioni riportate nell'annotazione di p.g. datata 26.10.2018 non potevano considerarsi come elementi di reità a carico del Calabro.

4.2. La motivazione della Corte di merito deve ritenersi corretta e legittima, avendo fatto applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte e, in particolare, del principio di diritto secondo cui l'obbligo di applicare il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. insorge esclusivamente laddove emergano, ictu ()culi, elementi precisi di reità, elementi che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico.

Occorre pertanto che dette vicende presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato, non essendo sufficienti meri sospetti, ipotesi investigative o intuizioni personali dell'autorità procedente (vedi Sez.

U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417-01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01).

Le verifica della sussistenza della qualità di indagato in reato connesso o collegato va, pertanto, condotta secondo il criterio sostanziale «della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese» (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729-01; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606).

In assenza di indici formali certi, come la pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato, cui ancorare la definizione dello statuto di prova testimoniale da riferire al dichiarante, diventa centrale la valutazione giudiziale sulle emergenze processuali ritenute indicative del coinvolgimento nel fatto per cui si procede di chi dichiara.

Tale delibazione, tuttavia, è pienamente ascrivibile alla valutazione del giudice di merito e, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità se non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U., n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tomnnasi, Rv. 282030 - 01).

4.3. Nel caso di specie l'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque, non censurabile in questa sede, ha dato conto delle ragioni per le quali, al di là della veste formale, successivamente assunta dal Calabro, lo stesso non fosse soggetti da reputarsi "indagabili", al momento della sua escussione.

A fronte della motivazione offerta, la censura formulata è anche generica ed aspecifica in quanto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della Corte territoriale e non illustra, specificamente, gli elementi nuovi che sarebbero emersi nel corso del giudizio e che avrebbero corroborato la tesi difensiva dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Calabro, limitandosi ad affermarne l'esistenza in modo del tutto generico ed apodittico, non consentendo al giudice di legittimità esercitare il proprio sindacato.

5. Il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

5.1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).

Il ricorrente lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Il ricorrente, invocando una rilettura atomistica e parcellizzata degli elementi probatori, estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

5.2. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha correttamente indicato gli elementi probatori (dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], accertamenti tecnici sul furgone in sequestro, documentazione sanitaria relativa a [OSCURATO:PERSONA] ed al ricorrente, video estrapolato dal sistema di videosorveglianza) ritenuti idonei a dimostrare il coinvolgimento dello ZMAKAJ nella commissione del reato di rapina aggravata (vedi pagg. da 5 a 8 della sentenza impugnata).

I giudici di appello hanno, in particolare, evidenziato che la visione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza è da sola idonea a comprovare che lo ZMAKAJ, unitamente al suo complice, dopo essersi impossessato del furgone di proprietà delle persone offese, nel tentativo di darsi alla fuga, ha cagionato la caduta di [OSCURATO:PERSONA], procurandogli la frattura della caviglia destra.

Ciò premesso la Corte di merito ha confutato, con percorso argomentativo privo di contraddizione e di illogicità manifeste, il motivo di appello con il quale il ricorrente aveva eccepito l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

La versione dei fatti offerta dal Calabro è stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione del fatto che le asserzioni del giovane hanno trovato pieno riscontro nei filmati tratti dalle telecamere di sorveglianza, nella tipologia di lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA] e nelle condizioni del furgone accertate dagli inquirenti (vedi pagine 8 e 9 della sentenza di primo grado e pagine 10 e 11 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).

Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.

5.3. I giudici di appello hanno ritenuto, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, che il reato di rapina impropria si è perfezionato in quanto la condotta di guida dello ZMAKAJ era sicuramente idonea a mettere a repentaglio l'incolumità di [OSCURATO:PERSONA] ed al contempo a permettere ai rapinatori di darsi alla fuga così garantendosi l'impunità, con conseguente irrilevanza di «ogni approfondimento teso a verificare se il Calabro fu colpito dal furgone in fuga ovvero cadde nel tentativo di evitare l'impatto» (pag. 11 della sentenza impugnata).

La decisione è conforme al principio di diritto secondo cui il concetto di violenza o minaccia rilevante ex art. 628 cod. pen. ricomprende qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico.

Ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, è sufficiente, infatti, che sia stato frapposto un ostacolo alla libertà di locomozione della persona offesa che abbia permesso all'autore di garantirsi l'impunità per la pregressa sottrazione di un bene altrui (vedi Sez. 2, n. 1176 del 11/10/2012, Z., Rv. 254126 - 01; Sez. 2, n. 29215 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Borrelli, non massimata).

In conclusione deve esser affermato che la motivazione oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio ed appare corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici di merito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati in sede di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500).

5.4. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.6.

Il terzo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretto uso del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso dal Collegio, secondo il quale la circostanza aggravante di cui all'ad, 628, comma 3, n. 1 cod. pen. ha natura oggettiva, per cui sussiste indipendentemente dalla percezione che la persona offesa possa avere della presenza simultanea di almeno due persone (Sez. 2, n. 33482 del 18/06/2019, Corso, Rv. 277022 - 01; Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776 - 01; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, Jakimi, Rv. 278521 - 01; da ultimo, Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 - 01, secondo cui, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la ratio dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto).

Peraltro, a differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la Corte territoriale ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] «si era avveduto della presenza di due sconosciuti che si stavano allontanando a bordo del furgone di sua proprietà, ivi parcheggiato» (pag. 6), circostanza con la quale il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.

7. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ZMAKAJ Fiori, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza del 12/02/2021 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che lo condannava alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro ottocento di multa per i reati di rapina impropria pluriaggravata e di lesioni personali. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. I giudici di merito avrebbero posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], figlio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe indicato il ricorrente come il conducente del furgone che aveva investito il padre per assicurarsi la fuga e la disponibilità della refurtiva. A giudizio della difesa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere escusso con le forme previste per l'indagato di reato connesso o probatoriamente collegato ed avrebbe dovuto ricevere gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen., in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di favoreggiamento, circostanza desumibile dall'iscrizione nel registro degli indagati avvenuta il giorno successivo alla sua escussione. Dal mancato rispetto di tali norme processuali deriverebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], giusto il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. Il ricorrente ha evidenziato che, prima di essere escusso a sommarie informazioni, il [OSCURATO:PERSONA] ha reso spontanee dichiarazioni che hanno permesso alla polizia giudiziaria di recuperare una scacciacani, alcune munizioni e il DVR dell'impianto di videosorveglianza sul quale erano impresse le immagini dei fatti per cui si procede, che lui stesso, preso dal panico, aveva provveduto ad occultare in aperta campagna immediatamente dopo i fatti oggetto di giudizio. Secondo la ricostruzione difensiva sarebbe evidente il collegamento tra le condotte illecite ascritte allo ZMAKAJ ed il reato di favoreggiamento attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nel separato procedimento: l'occultamento delle armi e l'asportazione dei supporti su cui erano registrate le immagini dell'accaduto sarebbero, infatti, funzionali ad accreditare la tesi dell'investimento ad opera dell'imputato. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Calabro renderebbe necessaria la riqualificazione del fatto contestato nel reato meno grave di cui all'art. 624 cod. pen. in considerazione dell'insufficienza delle altre fonti di prova, a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria. Secondo la difesa, quanto già affermato dalla Corte di Cassazione in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni del Calabro, non sarebbe ostativo all'accoglimento del ricorso, trattandosi di decisione assunta allo stato degli atti nel provvedimento inerente all'impugnata ordinanza del Tribunale del riesame. Il ricorrente ha anche evidenziato che nel corso del giudizio sarebbero emersi nuovi elementi in grado di corroborare la tesi con la quale la difesa afferma l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Calabro. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 624 e 628 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. I giudici di merito avrebbero ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nonostante il tentativo di inquinamento delle prove da questi operato al fine di occultare le responsabilità del padre e nonostante le stesse siano state in larga parte smentite dalle altre fonti di prova. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze con le quale il ricorrente ha evidenziato l'inattendibilità del Calabro, in particolare la difesa ha evidenziato che il dichiarante avrebbe affermato che il padre si trovava in posizione frontale rispetto al furgone, circostanza ritenuta incompatibile con la lesione all'orecchio subita dal ricorrente a causa del colpo sparato da [OSCURATO:PERSONA], lesione che fa propendere per un colpo sparato da posizione laterale rispetto al furgone. La difesa ha, inoltre, rimarcato che, la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dimostrerebbe che non vi fu alcun impatto tra il furgone e [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo sarebbe caduto mentre indietreggiava frettolosamente dopo che il furgone aveva già svoltato a sinistra senza colpirlo. Inoltre, le lesioni riportate dalla persona offesa sarebbero maggiormente compatibili con una caduta, piuttosto che con l'impatto con il furgone, avendo il Calabro riportato lesioni alla tibia e non alla parte superiore delle gambe, come sarebbe accaduto in caso di urto contro un automezzo di grosse dimensioni. La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto i giudici di merito, dopo aver sostenuto, sulla base delle immagini registrate, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe arrestato la sua corsa all'esterno del piazzale dove si trovava l'automezzo condotto dall'imputato, hanno inspiegabilmente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] credibile laddove ha riferito che il padre sarebbe entrato all'interno del cortile. La Corte di merito non ha, peraltro, chiarito come sarebbe stato possibile per la telecamera esterna al piazzale riprendere il [OSCURATO:PERSONA] qualora lo stesso fosse realmente entrato nel piazzale e, quindi, in una zona non coperta dalla telecamera. La motivazione sarebbe illogica anche nella parte in cui sostiene che il conducente del furgone avrebbe usato violenza nei confronti del Calabro anche laddove si fosse limitato a sterzare bruscamente a sinistra per immettersi sulla strada principale, affermazione assolutamente illogica in quanto l'improvvisa svolta a sinistra è indicativa, al contrario, proprio del tentativo del conducente di evitare l'impatto con le persone offese. I giudici di appello non avrebbero indicato gli elementi logico-fattuali idonei a dimostrare che gli autori del fatto si fossero effettivamente accorti della presenza delle persone offese all'uscita del piazzale e che comunque la condotta di guida fosse deliberatamente diretta ad ostacolarne la reazione e garantirsi l'impunità.4. Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante delle persone riunite. La Corte di merito ha erroneamente rigettato la censura con la quale il ricorrente aveva evidenziato che le persone offese non avrebbero percepito la presenza di un secondo rapinatore, affermando che tale percezione è irrilevante ai fini della sussistenza dell'aggravante in considerazione della natura oggettiva della stessa, affermazione che si pone in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità che la simultanea presenza di più soggetti sia nota alla vittima con conseguente rafforzamento della pressione psico-fisica sulla vittima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massi mata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 4. Il primo motivo del ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. 4.1. La Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA], prima della sua escussione, non era raggiunto da indizi di reità per il reato di favoreggiamento, indizi che sono emersi solo nel corso della sua escussione a sommarie informazioni, con conseguente piena utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni rese agli inquirenti in violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (vedi pag. 8 e 9 della sentenza di appello). I giudici di appello, condividendo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza emessa in occasione del ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame aveva confermato l'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti dello ZMAKAJ, hanno ritenuto che il rinvenimento della scacciacani, delle cartucce e del sistema di videosorveglianza nonché le generiche indicazioni riportate nell'annotazione di p.g. datata 26.10.2018 non potevano considerarsi come elementi di reità a carico del Calabro. 4.2. La motivazione della Corte di merito deve ritenersi corretta e legittima, avendo fatto applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte e, in particolare, del principio di diritto secondo cui l'obbligo di applicare il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. insorge esclusivamente laddove emergano, ictu ()culi, elementi precisi di reità, elementi che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. Occorre pertanto che dette vicende presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato, non essendo sufficienti meri sospetti, ipotesi investigative o intuizioni personali dell'autorità procedente (vedi Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417-01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01). Le verifica della sussistenza della qualità di indagato in reato connesso o collegato va, pertanto, condotta secondo il criterio sostanziale «della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese» (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729-01; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606). In assenza di indici formali certi, come la pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato, cui ancorare la definizione dello statuto di prova testimoniale da riferire al dichiarante, diventa centrale la valutazione giudiziale sulle emergenze processuali ritenute indicative del coinvolgimento nel fatto per cui si procede di chi dichiara. Tale delibazione, tuttavia, è pienamente ascrivibile alla valutazione del giudice di merito e, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità se non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tomnnasi, Rv. 282030 - 01). 4.3. Nel caso di specie l'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque, non censurabile in questa sede, ha dato conto delle ragioni per le quali, al di là della veste formale, successivamente assunta dal Calabro, lo stesso non fosse soggetti da reputarsi "indagabili", al momento della sua escussione. A fronte della motivazione offerta, la censura formulata è anche generica ed aspecifica in quanto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della Corte territoriale e non illustra, specificamente, gli elementi nuovi che sarebbero emersi nel corso del giudizio e che avrebbero corroborato la tesi difensiva dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Calabro, limitandosi ad affermarne l'esistenza in modo del tutto generico ed apodittico, non consentendo al giudice di legittimità esercitare il proprio sindacato. 5. Il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 5.1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). Il ricorrente lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Il ricorrente, invocando una rilettura atomistica e parcellizzata degli elementi probatori, estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 5.2. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha correttamente indicato gli elementi probatori (dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], accertamenti tecnici sul furgone in sequestro, documentazione sanitaria relativa a [OSCURATO:PERSONA] ed al ricorrente, video estrapolato dal sistema di videosorveglianza) ritenuti idonei a dimostrare il coinvolgimento dello ZMAKAJ nella commissione del reato di rapina aggravata (vedi pagg. da 5 a 8 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno, in particolare, evidenziato che la visione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza è da sola idonea a comprovare che lo ZMAKAJ, unitamente al suo complice, dopo essersi impossessato del furgone di proprietà delle persone offese, nel tentativo di darsi alla fuga, ha cagionato la caduta di [OSCURATO:PERSONA], procurandogli la frattura della caviglia destra. Ciò premesso la Corte di merito ha confutato, con percorso argomentativo privo di contraddizione e di illogicità manifeste, il motivo di appello con il quale il ricorrente aveva eccepito l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. La versione dei fatti offerta dal Calabro è stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione del fatto che le asserzioni del giovane hanno trovato pieno riscontro nei filmati tratti dalle telecamere di sorveglianza, nella tipologia di lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA] e nelle condizioni del furgone accertate dagli inquirenti (vedi pagine 8 e 9 della sentenza di primo grado e pagine 10 e 11 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 5.3. I giudici di appello hanno ritenuto, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, che il reato di rapina impropria si è perfezionato in quanto la condotta di guida dello ZMAKAJ era sicuramente idonea a mettere a repentaglio l'incolumità di [OSCURATO:PERSONA] ed al contempo a permettere ai rapinatori di darsi alla fuga così garantendosi l'impunità, con conseguente irrilevanza di «ogni approfondimento teso a verificare se il Calabro fu colpito dal furgone in fuga ovvero cadde nel tentativo di evitare l'impatto» (pag. 11 della sentenza impugnata). La decisione è conforme al principio di diritto secondo cui il concetto di violenza o minaccia rilevante ex art. 628 cod. pen. ricomprende qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico. Ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, è sufficiente, infatti, che sia stato frapposto un ostacolo alla libertà di locomozione della persona offesa che abbia permesso all'autore di garantirsi l'impunità per la pregressa sottrazione di un bene altrui (vedi Sez. 2, n. 1176 del 11/10/2012, Z., Rv. 254126 - 01; Sez. 2, n. 29215 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Borrelli, non massimata). In conclusione deve esser affermato che la motivazione oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio ed appare corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici di merito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati in sede di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). 5.4. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.6. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretto uso del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso dal Collegio, secondo il quale la circostanza aggravante di cui all'ad, 628, comma 3, n. 1 cod. pen. ha natura oggettiva, per cui sussiste indipendentemente dalla percezione che la persona offesa possa avere della presenza simultanea di almeno due persone (Sez. 2, n. 33482 del 18/06/2019, Corso, Rv. 277022 - 01; Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776 - 01; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, Jakimi, Rv. 278521 - 01; da ultimo, Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 - 01, secondo cui, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la ratio dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto). Peraltro, a differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la Corte territoriale ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] «si era avveduto della presenza di due sconosciuti che si stavano allontanando a bordo del furgone di sua proprietà, ivi parcheggiato» (pag. 6), circostanza con la quale il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 7. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento i
Sentenza Cassazione n. 22901/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris