CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2023
Cassazione n. 16532/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 3 luglio 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina del 7 aprile 2023 resa all'esito di rito abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato in anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art.110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in relazione all'illecita detenzione di 259 grammi di cocaina; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 2 febbraio 2023. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere l'imputato colpevole di aver custodito la droga per conto del coimputato [OSCURATO:PERSONA], hanno ragionevolmente richiamato gli esiti della perquisizione svolta dai C.C. di Taormina il 2 febbraio 2023 presso il laboratorio di tatuaggi gestito di [OSCURATO:PERSONA], essendo risultati in tal senso significativi il rilevante quantitativo di cocaina ivi presente (259 grammi, da cui erano ricavabili 1.699 dosi medie singole) e il contestuale rinvenimento del bilancino di precisione intriso di cocaina. Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Osservato che anche il secondo motivo, con cui si contesta la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie ex art. 378 cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, risultando pertinente il richiamo della sentenza impugnata all'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253151), secondo cui il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento all'illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicem