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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14329/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad ANZIO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/12/2020 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con decreto del 14/12/2020, confermava il decreto del 05/04/2019 con il quale il Tribunale di Cosenza, Sezione misure di prevenzione, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni e della confisca di beni.

2. Avverso il menzionato decreto della Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta la violazione di legge correlata all'assenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità del Gallace, in particolare, alla luce delle circostanze che la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. era relativa a fatti occorsi nel lontano periodo dal 2009 al 2011, il proposto, nel corso del periodo di carcerazione, dal 2015 al 2020, aveva dato prova di una piena risocializzazione e, dopo la scarcerazione, non si era reso responsabile di alcun comportamento irregolare.

2.2. Con il secondo motivo, relativo alla misura di prevenzione patrimoniale, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 125 cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta la violazione di legge correlata all'assenza di motivazione in ordine: sotto un primo profilo, alle modalità di acquisto dei beni confiscati, in particolare, per non avere la Corte d'appello motivato in alcun modo relativamente alle risultanze delle consulenze difensive, le quali avevano dimostrato la disponibilità, in capo al Gallace, di risorse economiche lecite al momento dell'acquisto dei beni; sotto un secondo profilo, alla necessaria perimetrazione del periodo di pericolosità sociale al fine di stabilire i beni, ricadenti in tale periodo, suscettibili di abiezione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione «è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [ora art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011], richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 [ora art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011], il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01).

A tale proposito, è stato precisato che «si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare» (Sez.

U, n. 17 del 2000, Primavera, Rv. 216665-01).In tema di procedimento di prevenzione, si è altresì chiarito che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/07/2016, Caliendo, Rv. 270080-01).

Inoltre, Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, ha statuito in motivazione che sussiste violazione di legge ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento (ai sensi degli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., e 7, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011).

2. Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.

Va precisato che il ricorrente rientra nella categoria della pericolosità cosiddetta "qualificata" in quanto indiziato di appartenere a un'associazione a delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen. (in particolare, all'associazione 'ndranghetistica denominata "Locale di Guardavalle").

Ciò precisato, con riguardo all'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che «è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto».

In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511-01; in senso analogo, successivamente: Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306-01).

Sempre con riguardo all'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è stato altresì affermato che, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937-01; Sez. 2, n. 8921 del 31/07/2017, Zagaria, Rv. 269555-01).

La Corte d'appello di Catanzaro ha compiuto le verifiche e gli accertamenti richiesti in base a tali principi, pervenendo, sulla base di specifici elementi di fatto propri del caso concreto, alla conclusione dell'attualità della pericolosità del Gallace.

La Corte d'appello ha in particolare evidenziato che la partecipazione all'associazione 'ndranghetista - per la quale il Gallace era stato condannato con sentenza confermata in secondo grado e, poi, dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 45456 del 28/06/2018) - aveva connotato l'intera esistenza del proposto (come risultava dal casellario giudiziale e dai precedenti di polizia), il quale aveva partecipato ai riti di affiliazione, espressione della piena condivisione al codice comportamentale dell'associazione criminale.

La Corte d'appello ha altresì sottolineato che il Gallace: era un dirigente dell'associazione di tipo mafioso e aveva svolto funzioni organizzative nel periodo di detenzione in carcere del padre [OSCURATO:PERSONA] (capo dell'associazione); aveva partecipato direttamente ad attività illecite, in particolare nel campo del traffico di sostanze stupefacenti; aveva coordinato l'operato degli altri sodali e tenuto i rapporti con altre associazioni criminali, anche in altri ambiti territoriali (come la Lombardia); era stato destinatario di avviso orale del Questore di Catanzaro per la durata di tre anni; dal 2006 al 2016 aveva avuto frequentazioni con soggetti pregiudicati anche per delitti di associazione di tipo mafioso.

Si tratta di considerazioni che, nel loro insieme, integrano una motivazione certamente non apparente riguardo al fatto che la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo aveva trovato conferma alla luce di specifici indicati elementi di fatto del caso concreto.

A fronte dei menzionati elementi confermativi della presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, l'attualità della pericolosità del Gallace non poteva essere esclusa, come pure motivato dalla Corte d'appello, in ragione della mera buona condotta carceraria, considerato che questa non è di per sé indicativa del recesso dal suddetto vincolo (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, Rv. 272880-01).

Pertanto, la Corte d'appello ha fornito una motivazione reale, oltre ad avere correttamente applicato i ricordati principi di diritto.

3. Il secondo motivo, relativo alla misura della confisca, è manifestamente infondato.

Con riguardo a tale misura, è stato chiarito che «[l]a pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01).

Inoltre, sempre in tema di confisca di prevenzione, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cosiddetta "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, Pomilio, Rv. 278669-01).

Ricordati tali principi, la Corte d'appello ha spiegato che i beni confiscati ricadevano nel periodo in cui il proposto aveva manifestato la sua pericolosità sociale e che la pubblica accusa aveva fornito la prova della sproporzione tra il valore dei detti beni e i redditi dichiarati e l'attività economica svolta, anche con riferimento al nucleo familiare (padre, madre e fratello).

Rispetto a tale tessuto argomentativo, si palesa anzitutto infondata la censura relativa alla lamentata omessa perimetrazione temporale del periodo di pericolosità sociale al fine di stabilire i beni suscettibili di ablazione.

Quanto alla censura fondata sull'omessa motivazione in ordine alle risultanze delle consulenze difensive, essa risulta, da un lato, del tutto generica, atteso che omette completamente di indicare quali elementi, concreti e oggettivi, sarebbero emersi dalle suddette consulenze dimostrativi della lecita provenienza dei beni; dall'altro lato, articolata sul piano della ricostruzione fattuale e sostanzialmente volta a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal giudice di merito piuttosto che a fare emergere l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato.

4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad ANZIO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/12/2020 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con decreto del 14/12/2020, confermava il decreto del 05/04/2019 con il quale il Tribunale di Cosenza, Sezione misure di prevenzione, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni e della confisca di beni. 2. Avverso il menzionato decreto della Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la violazione di legge correlata all'assenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità del Gallace, in particolare, alla luce delle circostanze che la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. era relativa a fatti occorsi nel lontano periodo dal 2009 al 2011, il proposto, nel corso del periodo di carcerazione, dal 2015 al 2020, aveva dato prova di una piena risocializzazione e, dopo la scarcerazione, non si era reso responsabile di alcun comportamento irregolare. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla misura di prevenzione patrimoniale, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 125 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la violazione di legge correlata all'assenza di motivazione in ordine: sotto un primo profilo, alle modalità di acquisto dei beni confiscati, in particolare, per non avere la Corte d'appello motivato in alcun modo relativamente alle risultanze delle consulenze difensive, le quali avevano dimostrato la disponibilità, in capo al Gallace, di risorse economiche lecite al momento dell'acquisto dei beni; sotto un secondo profilo, alla necessaria perimetrazione del periodo di pericolosità sociale al fine di stabilire i beni, ricadenti in tale periodo, suscettibili di abiezione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione «è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [ora art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011], richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 [ora art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011], il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). A tale proposito, è stato precisato che «si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare» (Sez. U, n. 17 del 2000, Primavera, Rv. 216665-01).In tema di procedimento di prevenzione, si è altresì chiarito che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/07/2016, Caliendo, Rv. 270080-01). Inoltre, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, ha statuito in motivazione che sussiste violazione di legge ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento (ai sensi degli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., e 7, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011). 2. Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato. Va precisato che il ricorrente rientra nella categoria della pericolosità cosiddetta "qualificata" in quanto indiziato di appartenere a un'associazione a delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen. (in particolare, all'associazione 'ndranghetistica denominata "Locale di Guardavalle"). Ciò precisato, con riguardo all'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che «è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto». In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511-01; in senso analogo, successivamente: Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306-01). Sempre con riguardo all'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è stato altresì affermato che, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937-01; Sez. 2, n. 8921 del 31/07/2017, Zagaria, Rv. 269555-01). La Corte d'appello di Catanzaro ha compiuto le verifiche e gli accertamenti richiesti in base a tali principi, pervenendo, sulla base di specifici elementi di fatto propri del caso concreto, alla conclusione dell'attualità della pericolosità del Gallace. La Corte d'appello ha in particolare evidenziato che la partecipazione all'associazione 'ndranghetista - per la quale il Gallace era stato condannato con sentenza confermata in secondo grado e, poi, dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 45456 del 28/06/2018) - aveva connotato l'intera esistenza del proposto (come risultava dal casellario giudiziale e dai precedenti di polizia), il quale aveva partecipato ai riti di affiliazione, espressione della piena condivisione al codice comportamentale dell'associazione criminale. La Corte d'appello ha altresì sottolineato che il Gallace: era un dirigente dell'associazione di tipo mafioso e aveva svolto funzioni organizzative nel periodo di detenzione in carcere del padre [OSCURATO:PERSONA] (capo dell'associazione); aveva partecipato direttamente ad attività illecite, in particolare nel campo del traffico di sostanze stupefacenti; aveva coordinato l'operato degli altri sodali e tenuto i rapporti con altre associazioni criminali, anche in altri ambiti territoriali (come la Lombardia); era stato destinatario di avviso orale del Questore di Catanzaro per la durata di tre anni; dal 2006 al 2016 aveva avuto frequentazioni con soggetti pregiudicati anche per delitti di associazione di tipo mafioso. Si tratta di considerazioni che, nel loro insieme, integrano una motivazione certamente non apparente riguardo al fatto che la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo aveva trovato conferma alla luce di specifici indicati elementi di fatto del caso concreto. A fronte dei menzionati elementi confermativi della presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, l'attualità della pericolosità del Gallace non poteva essere esclusa, come pure motivato dalla Corte d'appello, in ragione della mera buona condotta carceraria, considerato che questa non è di per sé indicativa del recesso dal suddetto vincolo (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, Rv. 272880-01). Pertanto, la Corte d'appello ha fornito una motivazione reale, oltre ad avere correttamente applicato i ricordati principi di diritto. 3. Il secondo motivo, relativo alla misura della confisca, è manifestamente infondato. Con riguardo a tale misura, è stato chiarito che «[l]a pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01). Inoltre, sempre in tema di confisca di prevenzione, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cosiddetta "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, Pomilio, Rv. 278669-01). Ricordati tali principi, la Corte d'appello ha spiegato che i beni confiscati ricadevano nel periodo in cui il proposto aveva manifestato la sua pericolosità sociale e che la pubblica accusa aveva fornito la prova della sproporzione tra il valore dei detti beni e i redditi dichiarati e l'attività economica svolta, anche con riferimento al nucleo familiare (padre, madre e fratello). Rispetto a tale tessuto argomentativo, si palesa anzitutto infondata la censura relativa alla lamentata omessa perimetrazione temporale del periodo di pericolosità sociale al fine di stabilire i beni suscettibili di ablazione. Quanto alla censura fondata sull'omessa motivazione in ordine alle risultanze delle consulenze difensive, essa risulta, da un lato, del tutto generica, atteso che omette completamente di indicare quali elementi, concreti e oggettivi, sarebbero emersi dalle suddette consulenze dimostrativi della lecita provenienza dei beni; dall'altro lato, articolata sul piano della ricostruzione fattuale e sostanzialmente volta a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal giudice di merito piuttosto che a fare emergere l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato. 4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Decreto Cassazione n. 14329/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris