CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in accoglimento del reclamo del Pubblico Ministero e in riforma della decisione concessiva del locale Magistrato di sorveglianza, rigettava l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], in espiazione, dal maggio 1994, della pena dell'ergastolo inflitta per l'omicidio dell'ex-deputato [OSCURATO:PERSONA], commesso nel 1989. Inquadrato il reato nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma 1-ter, legge 26 luglio 1976, n. 354 (Ord. pen.), il Tribunale di sorveglianza evocava il contesto mafioso in cui esso era stato realizzato e riteneva che, a fronte di tale dato, e del ruolo eminente già ricoperto dal condannato in seno alla consorteria, l'eventuale giudizio di cessata pericolosità sociale, da cui non si sarebbe potuto comunque prescindere, dovesse essere sostenuto da un grado avanzato di revisione critica, che, viceversa, non sarebbe stato dall'interessato raggiunto, secondo le risultanze dell'osservazione svolta nell'istituto penitenziario. Il Tribunale si diceva, altresì, non persuaso dell'avvenuta recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata. 2. Araniti ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce, congiuntamente, violazione di legge e vizio di motivazione. A suo parere, il giudice a quo avrebbe mancato di confrontarsi validamente con le ragioni addotte dalla difesa a sostegno dell'assenza di pericolosità sociale e di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, emergente anche dalle produzioni documentali. Araniti non era più, da tempo, assoggettato al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e, da ultimo, era stato ammesso al regime dei colloqui previsto per il circuito detentivo di media sicurezza. Secondo il ricorrente, l'originario sodalizio di stampo mafioso, cui egli apparteneva, non sarebbe più operativo. Risultavano, comunque, l'interruzione di qualsiasi contatto con i soggetti in concorso con i quali era stato condannato; l'assenza di rapporti epistolari sospetti; il mancato coinvolgimento del suo nucleo familiare in vicende penali. La sua ribadita protesta di innocenza, relativa alla vicenda Ligato, non poteva essere ritenuta indice di mancata revisione critica. In definitiva, le argomentazioni dell'ordinanza impugnata non sarebbero coerenti con gli elementi acquisiti, apparendo forzatamente tese a valorizzare parametri ultronei e non decisivi rispetto al giudizio da rendere sulla concedibilità dell'invocato permesso premio. 3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe. Il difensore ha depositato tempestiva memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di omicidio, commesso anteriormente all'introduzione nell'ordinamento dell'art. 4-bis Ord. pen., avvenuta per opera del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1992, n. 203. Ciò nondimeno, le preclusioni e restrizioni da tale disposizione dettate, come evolutesi nel tempo, sono applicabili alla vicenda di causa, posto che il beneficio del permesso attiene alle sole modalità di esecuzione della pena, e dunque le disposizioni legislative, che individuano in materia i delitti ricompresi nella disciplina ostativa o limitativa, sono -in linea di principio- di immediata applicazione anche ai fatti e alle condanne pregresse, non venendo in gioco gli artt. 25, secondo comma, Cost., e 2, primo comma, cod. pen. (Corte cost. n. 32 del 2020). Benché l'omicidio commesso avesse chiara connotazione mafiosa, il Tribunale di sorveglianza (nella valutazione incidentale di sua competenza, da esercitarsi indipendentemente dalla data di consumazione del reato e dall'avvenuta contestazione della circostanza: tra le molte, Sez. 1, n. 6065 del 21/02/2017, dep. 2018, Ventura, Rv. 272394-01) non ha ravvisato nel fatto l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., e ha ritenuto di classificare il reato nella cd. seconda fascia di cui all'art. 4-bis, cit., rendendo operanti le sole restrizioni di cui al comma 1-ter della disposizione. Tale inquadramento, in rapporto al substrato di fatto che lo sorregge, fa evidentemente stato in questa sede. 2. Per accedere al permesso premio, in tale cornice normativa, sono dunque necessarie, in funzione della dirimente prognosi di cessazione della pericolosità sociale di cui all'art. 30-ter, comma 1, Ord. pen., una progressione trattamentale adeguata e la mancata emersione, anche alla stregua delle informazioni fornite dal questore, di elementi «tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva» (art. 4-bis, commi 1-ter e 2- bis, Ord. pen.). In particolare, e in ordine ai profili dell'assenza di pericolosità sociale, e dei progressi trattamentali a tal fine rilevatori, questa Corte ha più volte affermato essere del tutto legittimo che tali aspetti vengano valutati con particolare attenzione rispetto ai soggetti condannati a lunghe pene detentive e per reati di allarmante gravità, dovendosi attribuire rilevanza, in senso negativo, alla 3 9«. mancanza di elementi indicativi di una pregnante rivisitazione critica dei pregressi comportamenti devianti e di convincente distacco dall'eventuale contesto in cui essi si inserivano (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195-01; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Rv. 239173-01; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924-01). 3. Ciò posto, l'esito decisorio, attinto dall'ordinanza impugnata, è saldamente ancorato - sul punto - alla relazione del gruppo di osservazione e trattamento della casa circondariale che, nell'evidenziare alcuni dati positivi relativi all'evoluzione della personalità del condannato, qualifica come ancora superficiale, al di là della protesta d'innocenza, il dialogo con gli operatori preposti alla rieducazione e poco esaustivi gli elementi sintomatici di effettiva recisione del legame associativo. L'ordinanza impugnata non contraddice, pertanto, il paradigma legale di riferimento, quale scolpito dall'esegesi giurisprudenziale illustrata, e contiene, rispetto alle ragioni che rendono non ancora maturo il tempo di avvio dell'esperienza premiale, una logica e soddisfacente spiegazione, dinanzi alla quale si arresta il sindacato di questa Corte. 4. Segue la reiezione del ricorso. Il ricorrente deve essere, per l'effetto (art. 616 cod. proc. pen.), condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors