CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo telematico in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA]),rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo telematico in atti-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E LUIGI, oraPERRI [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagliNumero registro generale 3302/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 11710/2026Data pubblicazione 29/04/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo telematico in atti-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocatiSILVANA BERNOCCHI e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo telematico in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1207/2024depositata il 29 ottobre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Luigi otteneva dalTribunale di Paola decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo diconcimi forniti ad [OSCURATO:PERSONA] V. di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima proponeva opposizione, contestando l’esistenza delcredito, e preliminarmente eccependone l’intervenuta prescrizione;adduceva inoltre l’inadempimento della pretesa creditrice, sul rilievo percui il concime fornito, con annesso piano di concimazione, avessecausato un rallentamento della crescita degli ortaggi nonché danni allacoltivazione.2. Con sentenza n. 809/2019 il Tribunale definiva il giudizio - in cuisi era anche costituita, quale terza chiamata, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,che a sua volta aveva chiamato, a scopo di manleva, la sua compagniaassicuratrice, XL [OSCURATO:PERSONA] SE, parimenti costituitasi -rigettando l’opposizione.Numero registro generale 3302/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 11710/2026Data pubblicazione 29/04/20263. [OSCURATO:PERSONA] V. di [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] eLuigi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e XL [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 1207/2024 la Corte d’Appello di Catanzarorigettava il gravame.5. [OSCURATO:PERSONA] V. di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso in base a tre motivi, resistendo, con distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e XL InsuranceCompany.6. Si è formulata proposta di decisione accelerata, ma la ricorrenteha chiesto la decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è avviatoalla trattazione in adunanza camerale. La ricorrente e le trecontroricorrenti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 360, primo comma,nn.1, 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 115, 116, 156 e 161c.p.c. ed art. 2697 c.c. per omessa pronuncia su tutta la domanda, “inparticolare sulle prove allegate ovvero su un fatto decisivo del giudizioovvero l'interrogatorio formale e le dichiarazioni dei testi di partericorrente e resistente, che, se esaminate, avrebbero determinato unesito diverso della controversia”.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 360, primocomma, nn.1, 3 e 4 c.p.c., falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonchédegli artt. 112, 115, 116, 187 cmma 7 c.p.c., “oltre alla nullità dellasentenza per avere escluso dalla prova testimoniale il CTP”.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 360, primo comma,nn. 3 e 4 c.p.c. “in relazione in relazione alla falsa applicazione dell'art.115 c. 1 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. perché è stato posto a fondamentodella decisione la prova documentale (CTP) allegata dal ricorrente neidue gradi di giudizio”.Numero registro generale 3302/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 11710/2026Data pubblicazione 29/04/20264. Rileva il Collegio in via preliminare che risulta condivisibile laproposta di decisione accelerata nel senso della improcedibilità delricorso, acclarata nei seguenti termini e per le seguenti ragioni:“Rilevato che nel ricorso si asserisce che la sentenza impugnata è statanotificata in data 27 gennaio 2025; osservato che il ricorso èimprocedibile per mancato deposito della relazione di notificazione dellasentenza impugnata (ovvero dei messaggi di spedizione e di ricezione,in caso di notificazione a mezzo p.e.c.), neppure prodotta dalle particontroricorrenti (Cass., sez. U, n. 21349/2022); considerato, inparticolare, che nel caso in cui la notificazione della sentenza vengaeffettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il difensore devedepositare, quindi, non solo la sentenza, ma anche il messaggio di postaelettronica certificata con i relativi allegati, il che comporta che si dovràprocedere all’allegazione del duplicato della notifica in formato .emloppure .msg, ovvero del file contenente il messaggio di posta elettronicae i suoi allegati, come previsto dall’art. 13 delle Specifiche tecnichepreviste dall’art. 34, comma 1, DM 44/2011 e succ. mod. (Formato deidocumenti informatici allegati – art. 12 del [OSCURATO:PERSONA]),vigenti ratione temporis (Cass. n. 14790/2024); considerato che,secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzionedella relata di notificazione della sentenza, il ricorso deve egualmenteritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato del ricorrente entro il sessantesimo giorno dallapubblicazione della sentenza, poiché il collegamento fra la data dipubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella dellanotificazione del ricorso assicura comunque lo scopo, cui tende laprescrizione di cui all’art. 369 cod. proc. civ., di consentire al giudicedell’impugnazione di accertarne la tempestività, sin dal momento dideposito del ricorso (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., 30/04/2019,n. 11386); osservato, tuttavia che siffatta prova di resistenza nel caso inNumero registro generale 3302/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 11710/2026Data pubblicazione 29/04/2026esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata indata 29 ottobre 2024 ed il ricorso è stato notificato il 12 febbraio 2025”.5. Ad abundantiam, si rileva che le allegazioni svolte dalla partericorrente nella istanza di decisione e nella successiva memoria ex art.378 c.p.c. sono generiche ed assertive, e dunque prive della necessariadecisività atta a contrastare le puntuali considerazioni contenute nellaproposta.Anche il riferimento alla giurisprudenza unionale e in particolare allasentenza della CEDU 24 maggio 202, Patricolo e altri c. Italia, èpuramente evocativo e trascura di considerare che la verificadell'avvenuto deposito, da parte del ricorrente, di depositare la relata dinotifica della sentenza impugnata non risponde ad un mero formalismo,fine a sé stesso, bensì all'esigenza di questa Corte di verificare latempestività dell'impugnazione, in relazione a ineludibili esigenze dirispetto dell’ordine pubblico processuale (v. Cass., n. 14874/2025:“L'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnatacomporta l'improcedibilità del ricorso ex articolo 369, comma 2, n. 2, delcpc. e tale sanzione non contrasta con gli articoli 24 e 111 dellaCostituzione e 6 della Cedu, trattandosi di un adempimento preliminare,tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione ildiritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare,nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di meritoed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione dellacontroversia”).6. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché ilgiudizio viene definito in conformità alla proposta di decisione accelerataex art. 380-bis c.p.c., sussistono i presupposti per l’applicazione deicommi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c., come da dispositivo. Inoltre, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellaNumero registro generale 3302/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 11710/2026Data pubblicazione 29/04/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] lespese, che liquida in euro 6.050 per compensi ed euro 200 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori dilegge.Condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese,che liquida in euro 6.050 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.Condanna la ricorrente a rifondere a XL [OSCURATO:PERSONA] SE le spese,che liquida in euro 6.050 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.Condanna la società ricorrente al pagamento a ciascuna dellecontroricorrenti della somma di euro 500, ai sensi dell’art. 96, commaterzo, c.p.c.Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500 allaCassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026.Il PresidenteCHIARA GRAZIOSINumero registro generale 3302/2025Numero sezionale 1409/2026Numero di raccolta generale 11710/2026Data pubblicazione 29/04/2026