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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15500/2026

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1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam-pania, sez. staccata di Salerno, n. 541/5/2020 pubblicata il 17.1.2020e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 25 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campa-nia, sez. staccata di Salerno, n. 541/5/2020, veniva accolto l’appelloproposto da S.i.di.gas ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. avversola sentenza n. 178/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] diAvellino che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contri-buente contro il provvedimento con il quale l’Amministrazione finan-ziaria aveva denegato l’istanza di rottamazione ex art. 6 del D.L. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, delcarico portato dalle cartelle di pagamento sottostanti relativo a san-zione tributaria del 30% comminate ai sensi dell'art. 13, comma 1,d.lgs. n. 471/1997, per ritardato pagamento di accisa sul gas naturalee decadenza dal piano rateale di pagamento precedentemente concor-dato.2.

Si legge in parte nella sentenza e in atti che l’Agenzia con il provve-dimento impugnato, negava la richiesta di definizione agevolata delcarico sulla base di una duplice motivazione: da un lato perché eraescluso dall'ambito applicativo di tale definizione ai sensi dell'art. 6,Numero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026comma 10, lettera a), del D.L. n. 193/2016, secondo il quale non sonodefinibili le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'IVA ri-scossa all'importazione e, dall’altro, che non era stata rispettata la con-dizione prevista dall'art. 6, commi 10 e 8, del D.L. n. 193/2016, inquanto tale carico era compreso in un piano rateale in essere alla datadel 24 ottobre 2016 e non risultavano integralmente effettuati i relativiversamenti.3.

La società ricorreva al giudice lamentando che il carico tributario dicui aveva chiesto la rottamazione non era escluso dalla definizione age-volata, essendo detto carico costituito non dal tributo (cui soltanto fa-ceva riferimento l'art.6 comma 10 lett.a d.l.n.193/16), bensì esclusi-vamente dalle sanzioni per irregolare o tardivo versamento dell’impo-sta, prospettazione accolta dal giudice di prime cure.4.

Il giudice d’appello riformava tale sentenza stabilendo: «Non vi èdubbio, innanzitutto, che l'imposta doganale sul gas metano rientrinelle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea "previstedall'art.2 paragrafo l lettera a) delle decisioni 20071436/CE, Euratomdel Consiglio del 7 giugno 2007, e 2014/335/ VE, Euratom del Consigliodel 26 maggio 2014 ..." (risorse cui fa riferimento l'art.6 comma 10lett. a d.l. n. 193/16).

Infatti, ai sensi del citato art.2, costituiscono"risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea le en-trate provenienti: a) da prelievi, premi, importi supplementari o com-pensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale co-mune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Co-munità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rien-trano nell'ambito di applicazione del trattato …".

Ed è del tutto evidenteche l'imposta sul gas metano è un dazio relativo a prodotto che l'Italiaimporta da paesi extra UE (prevalentemente Russia e Libia) ed è do-Numero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026vuto proprio a fronte dell'immissione del prodotto nel territorio doga-nale europeo nella misura fissata dalla legislazione unionale.

Ne con-segue che l'imposta, in quanto "risorsa propria" dell'UE, non può costi-tuire oggetto di definizione agevolata ex d.l.n.193/16, in quantoesclusa ai sensi di quanto previsto dall'art.6 comma 10 letta)d.l.n.193/16. (…) Ciò posto, ritiene la Commissione che deve essereesclusa dalla definizione agevolata anche la sanzione per omesso o ri-tardato pagamento dell'imposta.

E ciò non solo e non tanto per la ra-gione che se il tributo non è ricompreso tra quelli definibili, non puòessere oggetto di rottamazione neppure il carico relativo ai suoi ele-menti accessori; quanto piuttosto per la preminente ragione che la san-zione (in quanto connessa a tributo di cui lo stato nazionale non puòdisporre) non può a sua volta costituire oggetto di definizione se nonprevio adempimento del tributo cui essa accede.

In sostanza, lo statomembro, in adempimento del suo dovere di garantire certezza sulleeffettive entrate dell'UE, non può non prestare particolare attenzionealla esazione delle imposte che esso riscuote non per sé, ma per l'U-nione.

Ne consegue che il fisco nazionale non solo non può disporre(neppure al fine di una sua definizione agevolata) del tributo costi-tuente "risorsa propria tradizionale" dell'UE, ma non può disporre nep-pure della relativa sanzione (anche se prevista dalla sola legislazionenazionale), atteso che essa è, per l'appunto, posta sostanzialmente "agaranzia" dell'esazione della risorsa propria; sì che solo se quest'ultima(il cui omesso o ritardato pagamento ha determinato la comminatoriadella sanzione) sia stata materialmente (sia pure successivamente)corrisposta dal contribuente, può ritenersi ammissibile una definizioneagevolata della medesima sanzione.

Tale ricostruzione ha trovato ri-scontro nelle previsioni del recente d.l. n. 119/18 (c.d. rottamazioneter), che, consentendo espressamente lo stralcio dei carichi tributariNumero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026afferenti le sanzioni doganali, ha pure espressamente subordinato ladefinizione agevolata delle dette sanzioni. al pagamento integrale deimaggiori dazi, dell'IVA all'importazione e degli interessi dovuti per le"risorse proprie tradizionali", correlati alle sanzioni irrogate» (cfr. pp.5-7 sentenza).5.

Contro la sentenza d’appello la contribuente presenta ricorso affidatoa due motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.in cui il difensore si dichiara antistatario, cui resistono l’agente dellariscossione e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con due distinticontroricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 6,comma 10, lett. a), D.L. 193/2016 da parte della sentenza impugnatanel ritenere le sanzioni amministrative, relative ad omessi versamentidell'accisa sul gas naturale, oggetto di carico, quali risorse proprie tra-dizionali dell'UE e, in quanto tali, obbligazioni non definibili ai sensidella richiamata normativa.2.

Il motivo è fondato.Il giudice ha espresso una complessiva ratio decidendi a sostegno dellasentenza impugnata affermando che il tributo non è ricompreso traquelli definibili in quanto risorsa propria dell’Unione europea e, cometale, non può essere oggetto di rottamazione, come pure la sanzionerelativa, suo accessorio.

Si legge in sentenza che la sanzione, in quantoconnessa ad un tributo di cui lo stato nazionale non può disporre, nonpuò a sua volta costituire oggetto di definizione se non previo adempi-mento del tributo cui essa accede.3.

La complessiva ratio espressa dalla sentenza impugnata è errata indiritto, per le ragioni che seguono.Numero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/20263.1.

Devono essere innanzitutto richiamati in proposito gli articoli 2,paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE iquali recitano: «Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio gene-rale dell’Unione europea le entrate provenienti: a) da prelievi, premi,importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi,dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare daparte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazidoganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trat-tato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone edell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’orga-nizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero»; «Costitui-scono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate prove-nienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi,importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi,dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare daparte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi do-ganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato,ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone edell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'orga-nizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero».Tra le risorse proprie non sono menzionate le accise che, quindi, vannoritenute astrattamente suscettibili di definizione agevolata ex d.l.n.193/16.3.2.

L’interpretazione proposta è rispettosa dell'obbligo degli Statimembri, rammentato più volte dalla Corte di Giustizia UE (es.

CGUE11 aprile 2024, C-770/22, [OSCURATO:SOCIETA].; CGUE 11 luglio 2019, C-304/18, Commissione/Italia), di agire tempestivamente al fine di ga-rantire le risorse proprie dell'Unione quali sono le imposte doganali, nelNumero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026quadro normativo applicabile, non ricomprese tra le risorse propriedell’Unione.3.3.

Del resto, a conferma che l’accisa è definibile in via agevolata, vaqui richiamato l’art. 5-bis del d.l. n.193 del 2016, rubricato “Definizionedelle controversie in materia di accise e di IVA”, specifico per la materiadei tributi armonizzati quali sono le accise e in vigore dal 03/12/2016.Il testo, modificato dalla legge del 01/12/2016 n. 225, dispone:«Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materiadi accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli èautorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, leliti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa suprodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisianteriormente al 1º aprile 2010;b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesatributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessantagiorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno parial 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiuntoper cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora esanzioni.(…) È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il paga-mento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali,non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delledogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenzaprevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gliinteressi nella misura stabilita dall’articolo 1284 del codice civile mag-giorata di 2 punti.

Resta fermo il recupero delle imposte nei confrontidel responsabile del reato.Numero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026(…) I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiestadel soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al me-desimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni delpresente articolo.

Il pagamento di quanto previsto determina l'estin-zione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado digiudizio.(…) Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora siastato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per imedesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia statapronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui siariconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.».3.4.

Dunque, se il tributo non è risorsa propria unionale ed è suscetti-bile di definizione agevolata sulla base della richiamata previsione dilegge, a maggior ragione non lo è la sanzione che accede all’accisa, laquale è perciò astrattamente condonabile, ai fini e per gli effetti del d.l.n.193/16.4.

Ciò chiarito in diritto, va ora considerata la ratio decidendi espressadalla sentenza impugnata, ove afferma: «è del tutto evidente che l'im-posta sul gas metano è un dazio relativo a prodotto che l'Italia importada paesi extra UE (prevalentemente Russia e Libia) ed è dovuto proprioa fronte dell'immissione del prodotto nel territorio doganale europeonella misura fissata dalla legislazione unionale.

Ne consegue che l'im-posta, in quanto "risorsa propria" dell'UE, non può costituire oggetto didefinizione agevolata ex d.l.n.193/16, in quanto esclusa ai sensi diquanto previsto dall'art.6 comma 10 letta) d.l.n.193/16. (…) Ciò posto,ritiene la Commissione che deve essere esclusa dalla definizione age-volata anche la sanzione per omesso o ritardato pagamento dell'impo-sta.

E ciò non solo e non tanto per la ragione che se il tributo non èricompreso tra quelli definibili, non può essere oggetto di rottamazioneNumero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026neppure il carico relativo ai suoi elementi accessori; quanto piuttostoper la preminente ragione che la sanzione (in quanto connessa a tri-buto di cui lo stato nazionale non può disporre) non può a sua voltacostituire oggetto di definizione se non previo adempimento del tributocui essa accede».La motivazione del giudice sopra riportata contrasta con la ricostru-zione in diritto che precede, sia con riferimento all’accisa che è erro-neamente considerata dal giudice un dazio e una risorsa propriadell’Unione, sia quanto alla sanzione annessa al tributo, la quale è ilprofilo oggetto della controversia.5.

Alla luce di quanto precede, va rigettata anche l’eccezione di difettodi legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Mo-nopoli in quanto, se è vero che il rigetto all’istanza di definizione age-volata è stato comunicato alla società dall’agente della riscossione, lalegittimità o meno del rigetto è strettamente collegata al tributo cuiaccede, il quale è definibile ai sensi del d.l.n.193/16, come pure lasanzione cui accede, a differenza di quanto ritenuto dal giudice.6.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se-condo, dedotto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., circa la violazione o falsa applicazione dell’art.6, comma 8, dl.l.n.193 del 2016 nella parte in cui il giudice avrebbe ritenuto non sussi-stente la condizione di accesso alla definizione agevolata richiesta dallanormativa vigente.

Premesso che ogni considerazione relativa alle con-dizioni per il condono costituisce un mero obiter a seguito della statui-zione del giudice di non condonabilità in astratto della sanzione cheaccede all’accisa, la questione dell’esistenza in concreto dei presuppo-sti di legge per la definizione agevolata sarà rivalutata dal giudice delrinvio alla luce del compendio fattuale ed istruttorio.Numero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/20267.

La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spesedi lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esamedel profilo e per il regolamento delle spese di lite.Roma, Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam-pania, sez. staccata di Salerno, n. 541/5/2020 pubblicata il 17.1.2020e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 25 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campa-nia, sez. staccata di Salerno, n. 541/5/2020, veniva accolto l’appelloproposto da S.i.di.gas ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. avversola sentenza n. 178/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] diAvellino che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contri-buente contro il provvedimento con il quale l’Amministrazione finan-ziaria aveva denegato l’istanza di rottamazione ex art. 6 del D.L. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, delcarico portato dalle cartelle di pagamento sottostanti relativo a san-zione tributaria del 30% comminate ai sensi dell'art. 13, comma 1,d.lgs. n. 471/1997, per ritardato pagamento di accisa sul gas naturalee decadenza dal piano rateale di pagamento precedentemente concor-dato.2. Si legge in parte nella sentenza e in atti che l’Agenzia con il provve-dimento impugnato, negava la richiesta di definizione agevolata delcarico sulla base di una duplice motivazione: da un lato perché eraescluso dall'ambito applicativo di tale definizione ai sensi dell'art. 6,Numero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026comma 10, lettera a), del D.L. n. 193/2016, secondo il quale non sonodefinibili le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'IVA ri-scossa all'importazione e, dall’altro, che non era stata rispettata la con-dizione prevista dall'art. 6, commi 10 e 8, del D.L. n. 193/2016, inquanto tale carico era compreso in un piano rateale in essere alla datadel 24 ottobre 2016 e non risultavano integralmente effettuati i relativiversamenti.3. La società ricorreva al giudice lamentando che il carico tributario dicui aveva chiesto la rottamazione non era escluso dalla definizione age-volata, essendo detto carico costituito non dal tributo (cui soltanto fa-ceva riferimento l'art.6 comma 10 lett.a d.l.n.193/16), bensì esclusi-vamente dalle sanzioni per irregolare o tardivo versamento dell’impo-sta, prospettazione accolta dal giudice di prime cure.4. Il giudice d’appello riformava tale sentenza stabilendo: «Non vi èdubbio, innanzitutto, che l'imposta doganale sul gas metano rientrinelle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea "previstedall'art.2 paragrafo l lettera a) delle decisioni 20071436/CE, Euratomdel Consiglio del 7 giugno 2007, e 2014/335/ VE, Euratom del Consigliodel 26 maggio 2014 ..." (risorse cui fa riferimento l'art.6 comma 10lett. a d.l. n. 193/16). Infatti, ai sensi del citato art.2, costituiscono"risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea le en-trate provenienti: a) da prelievi, premi, importi supplementari o com-pensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale co-mune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Co-munità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rien-trano nell'ambito di applicazione del trattato …". Ed è del tutto evidenteche l'imposta sul gas metano è un dazio relativo a prodotto che l'Italiaimporta da paesi extra UE (prevalentemente Russia e Libia) ed è do-Numero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026vuto proprio a fronte dell'immissione del prodotto nel territorio doga-nale europeo nella misura fissata dalla legislazione unionale. Ne con-segue che l'imposta, in quanto "risorsa propria" dell'UE, non può costi-tuire oggetto di definizione agevolata ex d.l.n.193/16, in quantoesclusa ai sensi di quanto previsto dall'art.6 comma 10 letta)d.l.n.193/16. (…) Ciò posto, ritiene la Commissione che deve essereesclusa dalla definizione agevolata anche la sanzione per omesso o ri-tardato pagamento dell'imposta. E ciò non solo e non tanto per la ra-gione che se il tributo non è ricompreso tra quelli definibili, non puòessere oggetto di rottamazione neppure il carico relativo ai suoi ele-menti accessori; quanto piuttosto per la preminente ragione che la san-zione (in quanto connessa a tributo di cui lo stato nazionale non puòdisporre) non può a sua volta costituire oggetto di definizione se nonprevio adempimento del tributo cui essa accede. In sostanza, lo statomembro, in adempimento del suo dovere di garantire certezza sulleeffettive entrate dell'UE, non può non prestare particolare attenzionealla esazione delle imposte che esso riscuote non per sé, ma per l'U-nione. Ne consegue che il fisco nazionale non solo non può disporre(neppure al fine di una sua definizione agevolata) del tributo costi-tuente "risorsa propria tradizionale" dell'UE, ma non può disporre nep-pure della relativa sanzione (anche se prevista dalla sola legislazionenazionale), atteso che essa è, per l'appunto, posta sostanzialmente "agaranzia" dell'esazione della risorsa propria; sì che solo se quest'ultima(il cui omesso o ritardato pagamento ha determinato la comminatoriadella sanzione) sia stata materialmente (sia pure successivamente)corrisposta dal contribuente, può ritenersi ammissibile una definizioneagevolata della medesima sanzione. Tale ricostruzione ha trovato ri-scontro nelle previsioni del recente d.l. n. 119/18 (c.d. rottamazioneter), che, consentendo espressamente lo stralcio dei carichi tributariNumero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026afferenti le sanzioni doganali, ha pure espressamente subordinato ladefinizione agevolata delle dette sanzioni. al pagamento integrale deimaggiori dazi, dell'IVA all'importazione e degli interessi dovuti per le"risorse proprie tradizionali", correlati alle sanzioni irrogate» (cfr. pp.5-7 sentenza).5. Contro la sentenza d’appello la contribuente presenta ricorso affidatoa due motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.in cui il difensore si dichiara antistatario, cui resistono l’agente dellariscossione e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con due distinticontroricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 6,comma 10, lett. a), D.L. 193/2016 da parte della sentenza impugnatanel ritenere le sanzioni amministrative, relative ad omessi versamentidell'accisa sul gas naturale, oggetto di carico, quali risorse proprie tra-dizionali dell'UE e, in quanto tali, obbligazioni non definibili ai sensidella richiamata normativa.2. Il motivo è fondato.Il giudice ha espresso una complessiva ratio decidendi a sostegno dellasentenza impugnata affermando che il tributo non è ricompreso traquelli definibili in quanto risorsa propria dell’Unione europea e, cometale, non può essere oggetto di rottamazione, come pure la sanzionerelativa, suo accessorio. Si legge in sentenza che la sanzione, in quantoconnessa ad un tributo di cui lo stato nazionale non può disporre, nonpuò a sua volta costituire oggetto di definizione se non previo adempi-mento del tributo cui essa accede.3. La complessiva ratio espressa dalla sentenza impugnata è errata indiritto, per le ragioni che seguono.Numero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/20263.1. Devono essere innanzitutto richiamati in proposito gli articoli 2,paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE iquali recitano: «Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio gene-rale dell’Unione europea le entrate provenienti: a) da prelievi, premi,importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi,dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare daparte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazidoganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trat-tato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone edell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’orga-nizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero»; «Costitui-scono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate prove-nienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi,importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi,dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare daparte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi do-ganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato,ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone edell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'orga-nizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero».Tra le risorse proprie non sono menzionate le accise che, quindi, vannoritenute astrattamente suscettibili di definizione agevolata ex d.l.n.193/16.3.2. L’interpretazione proposta è rispettosa dell'obbligo degli Statimembri, rammentato più volte dalla Corte di Giustizia UE (es. CGUE11 aprile 2024, C-770/22, [OSCURATO:SOCIETA].; CGUE 11 luglio 2019, C-304/18, Commissione/Italia), di agire tempestivamente al fine di ga-rantire le risorse proprie dell'Unione quali sono le imposte doganali, nelNumero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026quadro normativo applicabile, non ricomprese tra le risorse propriedell’Unione.3.3. Del resto, a conferma che l’accisa è definibile in via agevolata, vaqui richiamato l’art. 5-bis del d.l. n.193 del 2016, rubricato “Definizionedelle controversie in materia di accise e di IVA”, specifico per la materiadei tributi armonizzati quali sono le accise e in vigore dal 03/12/2016.Il testo, modificato dalla legge del 01/12/2016 n. 225, dispone:«Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materiadi accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli èautorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, leliti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa suprodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisianteriormente al 1º aprile 2010;b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesatributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessantagiorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno parial 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiuntoper cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora esanzioni.(…) È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il paga-mento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali,non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delledogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenzaprevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gliinteressi nella misura stabilita dall’articolo 1284 del codice civile mag-giorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confrontidel responsabile del reato.Numero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026(…) I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiestadel soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al me-desimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni delpresente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estin-zione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado digiudizio.(…) Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora siastato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per imedesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia statapronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui siariconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.».3.4. Dunque, se il tributo non è risorsa propria unionale ed è suscetti-bile di definizione agevolata sulla base della richiamata previsione dilegge, a maggior ragione non lo è la sanzione che accede all’accisa, laquale è perciò astrattamente condonabile, ai fini e per gli effetti del d.l.n.193/16.4. Ciò chiarito in diritto, va ora considerata la ratio decidendi espressadalla sentenza impugnata, ove afferma: «è del tutto evidente che l'im-posta sul gas metano è un dazio relativo a prodotto che l'Italia importada paesi extra UE (prevalentemente Russia e Libia) ed è dovuto proprioa fronte dell'immissione del prodotto nel territorio doganale europeonella misura fissata dalla legislazione unionale. Ne consegue che l'im-posta, in quanto "risorsa propria" dell'UE, non può costituire oggetto didefinizione agevolata ex d.l.n.193/16, in quanto esclusa ai sensi diquanto previsto dall'art.6 comma 10 letta) d.l.n.193/16. (…) Ciò posto,ritiene la Commissione che deve essere esclusa dalla definizione age-volata anche la sanzione per omesso o ritardato pagamento dell'impo-sta. E ciò non solo e non tanto per la ragione che se il tributo non èricompreso tra quelli definibili, non può essere oggetto di rottamazioneNumero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/2026neppure il carico relativo ai suoi elementi accessori; quanto piuttostoper la preminente ragione che la sanzione (in quanto connessa a tri-buto di cui lo stato nazionale non può disporre) non può a sua voltacostituire oggetto di definizione se non previo adempimento del tributocui essa accede».La motivazione del giudice sopra riportata contrasta con la ricostru-zione in diritto che precede, sia con riferimento all’accisa che è erro-neamente considerata dal giudice un dazio e una risorsa propriadell’Unione, sia quanto alla sanzione annessa al tributo, la quale è ilprofilo oggetto della controversia.5. Alla luce di quanto precede, va rigettata anche l’eccezione di difettodi legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Mo-nopoli in quanto, se è vero che il rigetto all’istanza di definizione age-volata è stato comunicato alla società dall’agente della riscossione, lalegittimità o meno del rigetto è strettamente collegata al tributo cuiaccede, il quale è definibile ai sensi del d.l.n.193/16, come pure lasanzione cui accede, a differenza di quanto ritenuto dal giudice.6. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se-condo, dedotto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., circa la violazione o falsa applicazione dell’art.6, comma 8, dl.l.n.193 del 2016 nella parte in cui il giudice avrebbe ritenuto non sussi-stente la condizione di accesso alla definizione agevolata richiesta dallanormativa vigente. Premesso che ogni considerazione relativa alle con-dizioni per il condono costituisce un mero obiter a seguito della statui-zione del giudice di non condonabilità in astratto della sanzione cheaccede all’accisa, la questione dell’esistenza in concreto dei presuppo-sti di legge per la definizione agevolata sarà rivalutata dal giudice delrinvio alla luce del compendio fattuale ed istruttorio.Numero registro generale 24375/2020Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 15500/2026Data pubblicazione 21/05/20267. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giu-stizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spesedi lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esamedel profilo e per il regolamento delle spese di lite.Roma, Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 15500/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris