CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34746/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17140/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta generico nonché manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove esclude la tenuità dell'offesa alla luce della durata dell'allontanamento e della non riscontrata giustificazione addotta dal ricorrente (v. in particolare p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0