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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 25636/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08637/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31639/2021, pubblicata il 4/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Correzione errore materiale su nominativo del ricorrente.

La Corte rileva

1. Con ordinanza n. 31639/2021 del 3/6/2021, pubblicata il 4/11/2021, la Seconda Sezione di questa Corte rigettò il ricorso proposto asseritamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando i predetti alle spese di lite in favore della controricorrente e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.

2. Con mail del 17/4/2024, l’Ufficio recupero crediti della Corte d’Appello di Catania ha segnalato l’impossibilità di procedere al recupero dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della citata disposizione in ragione dell’erronea indicazione, contenuta nel provvedimento, del nominativo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA];

3. Con provvedimento del 17/4/2024, il Presidente della Seconda Sezione di questa Corte ha rilevato la necessità di valutare la sollecita correzione d’ufficio dell’errore materiale ipotizzato contenuto nel predetto provvedimento, disponendo perciò la nuova iscrizione per la successiva trattazione del procedimento di correzione.

4. Orbene, come recentemente affermato da Cass., Sez.

U, 13/2/2023, n. 4353, la correzione dell’errore materiale può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte», purché sia stato instaurato il contraddittorio con la controparte (sul punto Cass. 25/11/2019, n. 30651, che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ.), onde realizzare l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa e soddisfare l’interesse di carattere generale a che la Corte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consenta di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale.

Nella specie, sussiste l’interesse generale, sotteso all’intervento officioso, a che il provvedimento sia depurato dall’errore compiuto in ordine al destinatario della condanna alle spese e al pagamento del contributo unificato, a cui va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo, atteso che nell’intestazione dell’ordinanza è indicato, tra i ricorrenti, il nominativo «[OSCURATO:PERSONA]», in luogo di «[OSCURATO:PERSONA]», risultante invece nell’intestazione del ricorso, coerentemente, peraltro, con il codice fiscale in esso esplicitato.

Pertanto, essendosi il contraddittorio ritualmente instaurato, deve procedersi alla correzione del provvedimento in ordine al destinatario della condanna alle spese e al contributo unificato.

P.Q.M. dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 31639/2021, del 3/6/2021 e depositata il 4/11/2021, nell’ambito del procedimento n. 19635/2016, laddove è scritto «[OSCURATO:PERSONA]», sia letto «

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08637/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- per la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31639/2021, pubblicata il 4/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Correzione errore materiale su nominativo del ricorrente. La Corte rileva 1. Con ordinanza n. 31639/2021 del 3/6/2021, pubblicata il 4/11/2021, la Seconda Sezione di questa Corte rigettò il ricorso proposto asseritamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando i predetti alle spese di lite in favore della controricorrente e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002. 2. Con mail del 17/4/2024, l’Ufficio recupero crediti della Corte d’Appello di Catania ha segnalato l’impossibilità di procedere al recupero dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della citata disposizione in ragione dell’erronea indicazione, contenuta nel provvedimento, del nominativo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA]; 3. Con provvedimento del 17/4/2024, il Presidente della Seconda Sezione di questa Corte ha rilevato la necessità di valutare la sollecita correzione d’ufficio dell’errore materiale ipotizzato contenuto nel predetto provvedimento, disponendo perciò la nuova iscrizione per la successiva trattazione del procedimento di correzione. 4. Orbene, come recentemente affermato da Cass., Sez. U, 13/2/2023, n. 4353, la correzione dell’errore materiale può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte», purché sia stato instaurato il contraddittorio con la controparte (sul punto Cass. 25/11/2019, n. 30651, che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ.), onde realizzare l’esigenza di rimediare a quella incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa e soddisfare l’interesse di carattere generale a che la Corte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consenta di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Nella specie, sussiste l’interesse generale, sotteso all’intervento officioso, a che il provvedimento sia depurato dall’errore compiuto in ordine al destinatario della condanna alle spese e al pagamento del contributo unificato, a cui va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo, atteso che nell’intestazione dell’ordinanza è indicato, tra i ricorrenti, il nominativo «[OSCURATO:PERSONA]», in luogo di «[OSCURATO:PERSONA]», risultante invece nell’intestazione del ricorso, coerentemente, peraltro, con il codice fiscale in esso esplicitato. Pertanto, essendosi il contraddittorio ritualmente instaurato, deve procedersi alla correzione del provvedimento in ordine al destinatario della condanna alle spese e al contributo unificato. P.Q.M. dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 31639/2021, del 3/6/2021 e depositata il 4/11/2021, nell’ambito del procedimento n. 19635/2016, laddove è scritto «[OSCURATO:PERSONA]», sia letto «