CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 30891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N (CUI 01EQINY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 11 luglio 2025, con la quale la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza del 15 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Roma lo aveva dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, cod. pen., 73, comma 4, e 80, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicando la disciplina del concordato in appello, di cui all'art. 599-bis, cod. pen., relativamente alle pene principali e confermando nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado, tra cui quella inerente all'ordine di espulsione dal territorio dello Stato; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta la violazione di legge in ordine alla conferma dell'ordine di espulsione, laddove il giudice di appello ha confermato in modo automatico l'applicazione della misura di sicurezza, senza valutare le condizioni di vita personali e familiari del ricorrente, radicato a Roma con figli, senza motivare in ordine alla pericolosità sociale di quest'ultimo e senza tenere conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale, che impongono di valutare il bilanciamento tra la le esigenze della sicurezza sociale e la vita familiare del reo. Considerato che il motivo è manifestamente infondato, perché inerente a violazioni di norme processuali tardivamente dedotte o palesemente smentite dagli atti processuali o non relative a nullità assolute o inutilizzabilità patologica; che tale motivo - anche a prescindere dalla sua assoluta genericità - non era stato dedotto in sede di appello nell'atto di gravame; che la misura non costituisce neppure oggetto di menzione all'interno del concordato di cui all'art. 599-bis, cod. proc. peri. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q P.Q.MCosì deciso in Roma, il 17 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ili k 12 AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA]"t ' If 3