CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 24 luglio 2025, il magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA],nel procedimento iscritto a seguito di istanza di affidamento in prova ai servizi socialipresentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena residua di mesi dieci di reclusione,determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Locri del25.10.2024 comprendente:- la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 13.1.2020,irrevocabile il 1.7.2020, di condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 648,comma 2 cod. pen.;- la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna per i reati di cui all’art. 474,comma 2 cod. pen. e 648 cod. pen.applicava all’istante la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali conprescrizioni.2. Con ordinanza del 14 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 24 luglio 2025 n. 872. Osservava che, con nota del 13.8.2025,l’UEPE segnalava che Ndaye aveva già ottenuto la misura alternativa della detenzionedomiciliare con precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 1 luglio2025, in esecuzione dal 30 luglio 2025. Richiamati, quindi, i principi in tema di bis in idem,osservava che la sola decisione divenuta irrevocabile era quella del Tribunale disorveglianza di Roma, circostanza che precludeva la possibilità di confermare, rendendolaesecutiva, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza.3. Avverso l’ordinanza del 14 ottobre 2025 propone ricorso per cassazione la difesadel ricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.3.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen., lamenta un’erronea applicazione del principio del nebis in idem sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., assumendo che non èapplicabile alla fase esecutiva che risponde a logiche diverse da quelle dellafase della cognizione ovvero alla finalità rieducativa della pena. Afferma chetenuto conto della funzione rieducativa della pena, il conflitto tra i dueprovvedimenti doveva essere risolto in base al principio del favor rei ai sensidell’art. 669 cod. proc. pen. e che il criterio utilizzato dal Tribunale, ancoratoalla mancata definitività della propria ordinanza, costituisce unainterpretazione restrittiva e contraria alla ratio del sistema esecutivo.3.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e) cod. proc. pen., lamenta vizio di motivazione dell’ordinanza, laquale non ha disatteso la valutazione di merito effettuata dal magistrato disorveglianza con l’ordinanza del 24 luglio 2025, ma ha applicato,erroneamente, una regola processuale estranea alla logica del sistemadell’esecuzione, in tal modo pronunciando una ordinanza manifestamenteillogica in quanto non illustra le ragioni per le quali un principio proceduraledebba prevalere sul principio costituzionale della finalità rieducativa dellapena. Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.4. I l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso. Ha osservato che giurisprudenza consolidata ritiene che ilprincipio del bis in idem, dettato dall’art. 649 cod. proc. pen., costituisca principio generaleapplicabile a tutte le fasi del processo, inclusa quella esecutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Deve premettersi che dallo stesso atto introduttivo si evincono i seguentifatti rilevanti ai fini della decisione:- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri emetteva ilprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 164/2024 SIEP del 25ottobre 2024;- detto provvedimento comprendeva le pene inflitte con la sentenzadella Corte di appello di Roma del 13.1.2020, irrevocabile il 1.7.2020 e con lasentenza del Tribunale di Locri del 7.12.2022, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cuicumulo determinava una pena da espiare quantificata in mesi dieci di reclusioneed euro 400,00 di multa;- che, pendendo già avanti il Tribunale di sorveglianza di Roma istanzadi misura alternativa, a seguito della notifica del provvedimento di unificazione dipene concorrenti, l’odierno ricorrente presentava nuova istanza avanti ilTribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA];- che, quindi, secondo l’allegazione dello stesso ricorrente, «si venivanoa creare due procedimenti paralleli, dinanzi a due diverse [OSCURATO:PERSONA] diSorveglianza, per l’espiazione della medesima pena cumulata» (pag. 2 delricorso);- con provvedimento del 1.7.2025, n. 2025/3935, definitivo il 1.7.2025, ilTribunale di Sorveglianza di Roma ammetteva l’odierno ricorrente alla misuraalternativa della detenzione domiciliare;- con successivo provvedimento del 24.7.2025, n. 872/2025, ilmagistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] applicava in via provvisoria aNdiaye la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale;- con ordinanza del 16 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza diReggio [OSCURATO:PERSONA] revocava l’ordinanza di ammissione in via provvisoria allamisura alternativa dell’affidamento in prova, avendo appreso che sul punto eragià intervenuta la decisione irrevocabile del Tribunale di Sorveglianza di Roma,sicché, in base al principio del ne bis in idem, la decisione del magistrato disorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere revocata.3. Ciò posto, costituisce principio acquisito che il divieto di un secondoprocedimento per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona sia principiogenerale nel vigente diritto processuale penale, che trova espressione nelle normesui conflitti positivi di competenza (art. 28 c.p.p., e segg.), nel divieto di un secondogiudizio (art. 649 c.p.p.), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per ilmedesimo fatto (art. 669 c.p.p.). La portata generale del principio "ne bis in idem" halegittimato la sua applicazione analogica anche nei procedimenti avanti lamagistratura di sorveglianza.4. Con riferimento al procedimento di sorveglianza, la sentenza della Sez. 1,n. 6112 del 20/12/1994, Rv. 200250-01, ha affermato che «Per espressadisposiz ione del l 'ar t . 666 cod. proc. pen. anche nel procedimentodi sorveglianza vige, per motivi di economia processuale, il principio del"ne bis in idem". La decisione di un'istanza, con provvedimento inoppugnabile, o peri l quale siano esaurit i i gravami consentit i , acquista la caratterist icadell'immodificabilità nel senso che, pur non costituendo cosa giudicata, porta seco illimite negativo della preclusione, a meno che siano cambiate, nel tempo trascorsot ra le due is tanze, le c i rcos tanze d i fa t to» . In senso conforme,Sez. 1, n. 6628 del 01/12/1999, dep. 2000, Rv. 215230 – 01, ha ribadito che «Ilprincipio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento disorveglianza, in forza dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamatodall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza,se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quellaprecedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento nonimpugnato e perc iò d ivenu to de f in i t i vo [ . . . ]» . E , ancora , Sez . 1n. 44849 del 14/10/2008, Rv. 242193 – 01, ha chiarito che «Il principio del"ne bis in idem" sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. è operante, oltre che nelprocedimento di cognizione, anche per le ordinanze emesse dalla magistraturadi sorveglianza, sicché, in mancanza di elementi nuovi, non è consentito almagistrato di sorveglianza di revocare l’ordinanza di remissione del debito».5. Facendo applicazione di tali principi, nel caso in esame, il Tribunale disorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], preso atto dell’esistenza di altro provvedimento,ormai definitivo, pronunciato sulla medesima istanza, avente coincidenzanell’oggetto, emesso nei confronti della stessa persona, ha osservato che, perevitare una duplice pronuncia sullo stesso fatto e, quindi, la violazione del principiodel ne bis in idem, si rendeva necessario revocare la seconda ordinanza, emessadal magistrato di sorveglianza dello stesso Tribunale, in quanto ancora nonconfermata dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter cod.proc. pen. Ha, conseguentemente, applicato al caso concreto l’art. 649 cod. proc.pen. in quanto relativo a conflitto tra un provvedimento definitivo, quello delTribunale di sorveglianza di Roma ed uno non definitivo, quello del magistrato disorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], revocando il provvedimento del magistrato disorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], non potendo altrimenti risolversi il conflitto.Non pertinente, invece, l’applicazione dell’art. 669 c.p.p. in quanto relativo aconflitto tra provvedimenti definitivi.D’altro canto, non può costituire impedimento alla revoca il principio generaledella finalità rieducativa della pena, invocato dalla difesa del ricorrente, che, invero,sottende ad entrambi i provvedimenti del giudice di sorveglianza per cui non si ponein contrasto logico con il provvedimento di revoca adottato.6. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo allaillogicità del provvedimento. Invero, le motivazioni che hanno indotto alla revocadell’ordinanza del magistrato di sorveglianza si fondano su un fatto processuale, laconoscenza sopravvenuto di un precedente provvedimento sul medesimo oggetto,che non entra in conflitto logico con la valutazione di merito effettuata dal magistratodi sorveglianza.7. In ogni caso, e per completezza, si osserva che ove anche volesseintendersi la censura mossa alla decisione del Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria come relativa alla omessa valutazione di fatti nuovi sopravvenuti, in astrattoammissibile essendo i provvedimento del giudice di sorveglianza caratterizzati dapreclusione debole perché cedevole di fronte a motivi di fatto o di diritto nuovi,comunque il ricorso sarebbe inammissibile in quanto del tutto generico, nondeducendo su quali circostanze di fatto o motivi di diritto si basa la nuovavalutazione positiva.8. Alla luce di quanto esposto il ricorso, in quanto basato su motivimanifestamente infondati, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]