CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso J [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Teramo ricorre avverso l'ordinanza in data 26 aprile 2022 del Giudice monocratico del Tribunale teramano nell'ambito del procedimento per delitti di lesioni stradali colpose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: ordinanza con la quale il giudicante, ravvisati elementi di radicale diversità fra il fatto contestato nell'imputazione e quello emerso in giudizio, ha disposto ex art. 521 comma 2 cod. proc. pen. la restituzione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto storico che risultava emergere dagli atti rispetto a quello descritto in rubrica. Quale unico motivo di doglianza, il P.M. ricorrente lamenta violazione dell'art.521 cod. proc. pen. per abnormità del provvedimento. Richiamate le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di abnormità, il deducente contesta che nella specie possa parlarsi di "fatto diverso", ossia tale da presentare connotazioni materiali difformi da quelle contenute nell'imputazione originaria, tali da rendere necessaria una modifica della contestazione degli elementi essenziali del reato. Ed invero, i profili di colpa oggetto di addebito a carico dei due imputati sono rimasti del tutto invariati alla luce delle valutazioni peritali, mentre ciò che é variato é esclusivamente costituito dalla sussistenza di presumibili profili di colpa a carico di altre persone nei cui confronti non vi é alcuna imputazione. Secondo il P.M. ricorrente, l'ordinanza di restituzione degli atti all'organo requirente implicherebbe per quest'ultimo la necessità di ripetere, nei confronti dei due imputati, una nuova imputazione dal contenuto identico a quella già formulata, in violazione con il principio di irretrattabilità dell'azione penale. 2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità é costante nell'attribuire il carattere dell'abnormità, per indebita regressione del giudizio, all'ordinanza con la quale il Tribunale restituisca gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., laddove tale decisione si riferisca all'emersione dì elementi non riconducibili a una "diversità" del fatto accertato in giudizio rispetto a quello oggetto di imputazione (cfr. ad es. Sez. 6, n. 32600 del 30/04/2015, Carenzio, Rv. 264475); mentre, specularmente, l'abnormità viene esclusa allorché il fatto sia da qualificarsi oggettivamente come "diverso" rispetto a quello contestato (cfr. Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896; Sez. 3, Sentenza n. 17197 del 25/03/2010, Mangione, Rv. 246988). Deve perciò ritenersi che la questione alla mano vada risolta considerando, da un lato, che l'abnormità ipotizzabile sarebbe riconducibile a un'ipotesi di carenza di potere in concreto in capo all'organo giudicante, consistente in una "deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di un esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioé completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite" (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, in motivazione); e, dall'altro, verificando se nella specie ci si trovi o meno in un'ipotesi di "fatto diverso", nozione che secondo la giurisprudenza é ravvisabile allorquando il fatto integri una imputazione diversa, pur restando esso invariato; oppure presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938; Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822). 1.1. Gioverà, a tal fine, una breve ricostruzione della nozione di "fatto diverso" (ed anche di quella di "fatto nuovo") nelle implicazioni sulla correlazione tra accusa e sentenza. Nella disamina concernente i caratteri del fatto emerso nel corso del processo rispetto a quelli del fatto enunciato nell'imputazione, il giudizio di "identità" o "diversità" fra i due fatti, secondo il formante giurisprudenziale, é stato declinato con caratteri che, sommariamente, vengono distinti tra elementi essenziali ed elementi accidentali del fatto: distinzione in base alla quale solo i primi, e non i secondi, determinerebbero il mutamento del fatto in termini tali da trasformarlo in un fatto "diverso" rispetto a quello contestato, così da incidere sull'esercizio del diritto di difesa. Si é, ad esempio, precisato in giurisprudenza che il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" e cioé nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti Uno sviluppo inaspettato (Sez. 5, Sentenza n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, govanovic e altro, Rv. 254649). In precedenza si era pure affermato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, Sentenza n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212803). Un fondamentale chiarimento dei termini della questione si é peraltro avuto con la sentenza a Sezioni Unite Carelli del 2010, secondo la quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione é del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Un cenno va pure dedicato alla distinzione tra "fatto nuovo" e "fatto diverso" (la cui emersione rileva in particolare ai fini, rispettivamente, di quanto previsto dagli articoli 518 e 516 cod.proc.pen.): si é recentemente ribadito che per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, Sentenza n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021 ,Varani, Rv. 280938; Sez. 3, Sentenza n. 8965 del 16/01/2019, Mattabonì, Rv. 275928). Si é inoltre affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (da ultimo vds. Sez. 3, Sentenza n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477). 1.2. Il problema della menomazione dell'esercizio del diritto di difesa si é, poi, posto in termini peculiari con riguardo ai reati colposi. Qui come altrove, peraltro, si assume che il principio di correlazione tra accusa e sentenza non é violato qualora l'imputato abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito: su tali premesse, si é affermato ad esempio che la violazione del principio non sussiste laddove, a fronte di una contestazione di condotta omissiva, sia emersa in dibattimento la natura anche commissiva del comportamento dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 7026 del 15/10/2002, dep. 2003, Loi e altri, Rv. 223747; Sez. 4, Sentenza n. 41674 del 06/07/2004, Ryan e altri, Ry. 229893); o, viceversa, a fronte della contestazione di una condotta commissíva sia stata ritenuta in sentenza una condotta anche come colposamente omissiva (Sez. 4, Sentenza n. 27389 del 08/03/2018, Siani ,Rv. 273588; Sez. 4, Sentenza n. 36778 del 03/12/2020, Celli, Rv. 280084); analogamente il principio di correlazione tra accusa e sentenza non si ritiene violato allorquando venga contestata una ipotesi di colpa specifica e, all'esito del giudizio, si ravvisi in capo all'imputato un'ipotesi di colpa generica (Sez. 4, Sentenza n. 53455 del 15/11/2018, Galdino de Lima c. Castellano, Rv. 274500). Restando nell'ambito dei delitti colposi, appare pertinente al caso di specie rammentare che l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sotto il profilo della ricostruzione della serie causale esclude, tendenzialmente, che possa dirsi violato il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorquando, a fronte della contestazione di reato colposo monosoggettivo, emergano elementi deponenti per la cooperazione colposa di altro soggetto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 33253 del 19/04/2019, Coppola, Rv. 276672; Sez. 4, Sentenza n. 14505 del 14/01/2010, Bonenti, Rv. 247125; Sez. 4, Sentenza n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042). 2. Tanto premesso, e venendo al caso di specie, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta evidente che non é stata posta in discussione la contestazione degli elementi essenziali del delitto di lesioni stradali colpose mossa a carico dei due imputati, alla guida dei rispettivi autoveicoli, ma solo la presenza di elementi (le condizioni del manto stradale in assenza di qualsiasi segnalazione; l'inserimento di una terza vettura immessasi in retromarcia sulla corsia in direzione Teramo) che lo stesso giudicante, nell'ordinanza impugnata, definisce come "concausali", ossia tali da non interrompere il nesso eziologico tra le condotte contestate e l'evento lesivo, ma da inserirsi nella serie causale senza escludere il contributo degli imputati al verificarsi dell'evento stesso. Orbene, nella motivazione del citato provvedimento, ove pure si afferma che il fatto sarebbe "risultato radicalmente diverso da come descritto nelle imputazioni" e che non sarebbe possibile "accertare i profili di colpa dei due conducenti odierni imputati senza valutare i sopra descritti elementi concausali", non é dato ravvisare un'oggettiva diversità del fatto nei suoi elementi essenziali - tale cioé da porre in discussione l'intera ricostruzione dell'addebito mosso agli imputati - né, tanto meno, la configurabilità di un'imputazione radicalmente diversa da quella contestata. Come correttamente evidenziato nel ricorso, in base agli elementi disponibili e alla luce dei richiamati principi, non risulta che gli elementi ulteriori affiorati dall'istruzione dibattimentale determinino una diversità strutturale tra le condotte accertate a carico degli imputati e quelle oggetto di contestazione (in guisa tale da interferire con il pieno esercizio del diritto di difesa), ma si collochino all'interno degli elementi suscettibili di accertamento nell'ambito dello stesso giudizio già instaurato e dell'imputazione già formulata, nulla impedendo all'organo giudicante di valutare l'eventuale sussistenza di elementi concausali e la loro incidenza sul grado di responsabilità colposa degli imputati, qualora tale responsabilità venga accertata. 3. Il provvedimento impugnato risulta quindi affetto da abnormità strutturale per carenza di potere in concreto; e va pertanto annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Teramo, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ord