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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08702/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4832-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso e nello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586; -Intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 09/09/2021.

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di aver inutilmente esperito la procedura per il recupero dei crediti professionali, in data 14.03.2019, inoltrava istanza di liquidazione presso il Tribunale di Roma per il pagamento del compenso per l’attività espletata, in qualità di difensore d’ufficio a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penale R.G. n. 30932/006, così come quantificati dall’Ufficio del Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 35121/2013 e rideterminati in seguito alla procedura esecutiva; il Tribunale di Roma, con provvedimento del 20.09.2019 liquidava la complessiva somma di euro 900,00 e nulla liquidava per l’attività di recupero del credito; con ricorso exartt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 702 bis e ss. c.p.c., l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il predetto provvedimento, che veniva rigettata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 09.09.2021, ritenendo che correttamente il compenso era stato liquidato e che le anticipazioni riguardassero esclusivamente le parcelle per l’assistenza professionale e non anche il recupero delle spese civili sostenute; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva; il relatore ha formulato proposta di definizione, ex art.380 bis c.p.c, di manifesta fondatezza del ricorso; laricorrente ha depositato memorie; Considerato che: con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002 e del D.M. 55/2014, oltre alla contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale di Roma liquidato un compenso determinato in misura inferiore ai minimi tabellari senza alcuna motivazione; il motivo è inammissibile; In primo luogo, dall’ordinanza impugnata non risulta che il motivo sia stato dedotto nel giudizio di opposizione.

In secondo luogo, per consolidato orientamento di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (v.

Cass.n. 23940/2017); v. anche SSUU n. 8053/2014.

Inoltre, il primo motivo difetta di specificità in quanto la ricorrente lamenta la violazione dei minimi tabellari, senza indicare i parametri di riferimento.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002 e del D.M. 55/2014 per avere il Tribunale di Roma negato la liquidazionedelle spese sostenute per il recupero del credito, ritenendo che non vi siano specifiche disposizioni che consentono il recupero delle spese civili a carico dello Stato in caso di infruttuoso esperimento della procedura di recupero del credito; questomotivo è fondato; secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. tra le varie, Cass. n. 15006/2021, Cass. n. 22579/2019), il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine; ne segue che la soluzione negativa offerta dal Tribunale in relazione al diritto del difensore che richieda la liquidazione del compenso ex art. 116 D.P.R. 115/2002 ad ottenere il rimborso anche delle spese e dei compensi per le procedure di recupero del credito, contrasta con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte. il ricorso, pertanto, limitatamente al secondo motivo deve essere accolto.

L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4832-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso e nello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586; -Intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 09/09/2021. Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di aver inutilmente esperito la procedura per il recupero dei crediti professionali, in data 14.03.2019, inoltrava istanza di liquidazione presso il Tribunale di Roma per il pagamento del compenso per l’attività espletata, in qualità di difensore d’ufficio a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penale R.G. n. 30932/006, così come quantificati dall’Ufficio del Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 35121/2013 e rideterminati in seguito alla procedura esecutiva; il Tribunale di Roma, con provvedimento del 20.09.2019 liquidava la complessiva somma di euro 900,00 e nulla liquidava per l’attività di recupero del credito; con ricorso exartt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 702 bis e ss. c.p.c., l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il predetto provvedimento, che veniva rigettata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 09.09.2021, ritenendo che correttamente il compenso era stato liquidato e che le anticipazioni riguardassero esclusivamente le parcelle per l’assistenza professionale e non anche il recupero delle spese civili sostenute; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva; il relatore ha formulato proposta di definizione, ex art.380 bis c.p.c, di manifesta fondatezza del ricorso; laricorrente ha depositato memorie; Considerato che: con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002 e del D.M. 55/2014, oltre alla contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale di Roma liquidato un compenso determinato in misura inferiore ai minimi tabellari senza alcuna motivazione; il motivo è inammissibile; In primo luogo, dall’ordinanza impugnata non risulta che il motivo sia stato dedotto nel giudizio di opposizione. In secondo luogo, per consolidato orientamento di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (v. Cass.n. 23940/2017); v. anche SSUU n. 8053/2014. Inoltre, il primo motivo difetta di specificità in quanto la ricorrente lamenta la violazione dei minimi tabellari, senza indicare i parametri di riferimento. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002 e del D.M. 55/2014 per avere il Tribunale di Roma negato la liquidazionedelle spese sostenute per il recupero del credito, ritenendo che non vi siano specifiche disposizioni che consentono il recupero delle spese civili a carico dello Stato in caso di infruttuoso esperimento della procedura di recupero del credito; questomotivo è fondato; secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. tra le varie, Cass. n. 15006/2021, Cass. n. 22579/2019), il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine; ne segue che la soluzione negativa offerta dal Tribunale in relazione al diritto del difensore che richieda la liquidazione del compenso ex art. 116 D.P.R. 115/2002 ad ottenere il rimborso anche delle spese e dei compensi per le procedure di recupero del credito, contrasta con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte. il ricorso, pertanto, limitatamente al secondo motivo deve essere accolto. L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunal
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