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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 35389/2022

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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE-REGIBUS Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cs) il 6 dicembre 1960; DE.REGIBUS Simone, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Al) il 26 febbraio 1983; CHELLINI Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 giugno 1972; VIGORE Roberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BRD) il 8 novembre 1977; avverso la ordinanza n. 500283/21 TLR del Tribunale di Torino del 30 novembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ORSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 30 novembre 2021, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame avente ad oggetto il decreto, datato 15 novembre 2021, con il quale è stato disposto dal Pm presso il Tribunale di Torino il sequestro probatorio, successivo ad attività di perquisizione contestualmente ordinata e svolta presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA] e presso la abitazione di un dipendente di detta società, di taluni oggetti consistenti in: documentazione cartacea e elettronica, programmi elettronici (software), computer ed altri strumenti elettronici nonché documentazione bancaria.

Il Tribunale, premesso che la richiesta di riesame è stata presentata da tre persone aventi incarichi di amministrazione all'interno della [OSCURATO:SOCIETA] (cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]) e da un dipendente di quest'ultima (cioè [OSCURATO:PERSONA]), la cui abitazione è stata, come detto, oggetto di perquisizione, ha precisato che la operazione si è svolta, secondo le modalità di cui agli artt. 723 e ss cod. proc. pen., nell'ambito della attività di cooperazione giudiziaria fra lo Stato italiana ed il Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, disciplinata da un trattato internazionale la cui ratifica è stata autorizzata in Italia con legge n. 25 del 2009.

Ha aggiunto il Tribunale che, sulla base delle informazioni pervenute in occasione della richiesta di cooperazione giudiziaria, l'autorità inquirente del Distretto occidentale dello Stato del Michigan sta svolgendo delle indagini in relazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla violazione della locale normativa antinquinamento in cui sarebbe coinvolta la citata società [OSCURATO:SOCIETA].

La richiesta di cooperazione, risalente al 28 febbraio 2019, è stata trasmessa, tramite il Ministero della Giustizia italiano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 28 marzo 2019, corredata dell'invito a darvi esecuzione, cosa che il locale ufficio requirente ha provveduto a fare con il citato decreto del 15 novembre 2021, impugnato di fronte al Tribunale del riesame.

In sede di valutazione della istanza di riesame il Tribunale, che ha confermato il decreto, ha rilevato, per un verso, che, a differenza di quanto sostenuto in sede di istanza rivolta avverso il provvedimento di sequestro, la nota ministeriale con la quale si invitava l'autorità giudiziaria a dare corso alla istanza di cooperazione giudiziaria, era completa in tutte le sue parti, mentre, per altro verso, ha osservato che le condotte per cui si procede sono considerate reato anche sulla base della legislazione nazionale e che non vi è alcuna sproporzione fra il provvedimento assunto e le finalità che lo stesso intende perseguire.

Ha, pertanto, respinto la richiesta di riesame.

Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa dei 4 istanti in sede di riesame, sviluppando un unico motivo con il quale hanno lamentato, sotto diversi profili, il vizio di violazione di legge che colpirebbe il provvedimento emesso.

In particolare, hanno dedotto la illegittimità dell'atto ministeriale con il quale è stata invitata la Autorità giudiziaria nazionale a dare corso alla richiesta di cooperazione giudiziaria; in particolare si è sostenuto che, essendo il provvedimento in questione privo di una sua motivazione, lo stesso era stato emesso in violazione di legge, prescrivendo la legge n. 241 del 1990 all'art. 3 l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, e, pertanto, come d'altra parte richiesto in sede di riesame, esso doveva essere disapplicato dalla autorità giudiziaria nazionale; ha aggiunto la ricorrente difesa che, essendo previsto dall'ad 694, comma 4, cod. proc. pen. che gli atti di cooperazione giudiziaria debbano essere subordinati al regime di reciprocità con lo stato richiedente, il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] d'America neghino la loro collaborazione giudiziaria per le ipotesi di diffamazione commesse attraverso l'uso di piattaforme informatiche ubicate all'interno dello Sato federale, nella cui legislazione un tale reato non è contemplato, avrebbe dovuto quanto meno comportare l'obbligo da parte della Autorità politica italiana di giustificare il suo invito a quella giudiziaria a dare corso alla istanza di cooperazione.

Peraltro, prosegue la ricorrente difesa, in tal senso Si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, con sentenza n. 2868 del 7 maggio 2020 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, nella quale si è precisato che l'atto ministeriale in questione non è un atto politico, come tale esente dal controllo giurisdizionale ma si tratterebbe di un atto di alta amministrazione, non sottratto all'obbligo di motivazione; nella specie, chiarisce la ricorrente difesa, l'atto allora sub judice era stato motivato sulla base di un laconico riferimento normativo.

Ha aggiunto la difesa in discorso che laddove non si ritenesse che la condizione di reciprocità fra Stati, come detto non considerata nell'occasione da parte del Ministero della Giustizia italiano, sia fattore indispensabile della fattispecie, si verrebbe a creare una inaccettabile disparità di trattamento fra la condizione del cittadino italiano che si veda interessato da una richiesta di cooperazione giudiziaria proveniente dallo Stato nordamericano e la condizione del cittadino americano che sia interessato da un'analoga richiesta di fonte italiana, essendo la prima deteriore rispetto alla seconda.

In data 10 maggio 2022 la difesa dei ricorrenti ha redatto, nell'interesse dei medesimi, una breve memoria in replica alle conclusioni della Procura generale di questa Corte, in cui ribadiva che le ragioni della impugnazione risiedevano nella mancata disapplicazione da parte degli organi giudiziaria nazionali del provvedimento amministrativo con il quale si era formulata istanza di dare corso alla richiesta di cooperazione giudiziaria, sebbene lo stesso provvedimento, in quanto privo di una idonea motivazione, era per tale ragione viziato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Deve, in primo luogo, ricordarsi che, giusta la espressa formulazione dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., i provvedimenti resi in materia cautelare reale sono Suscettibili di essere oggetto di ricorso per cassazione nei soli limiti della allegazione da parte del soggetto impugnante del vizio di violazione di legge.

Ora, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia esteso il relativo concetto, ampliandolo rispetto alla sola indicazione di specifici errores In iudicando ovvero in procedendo commessi dalla autorità giudiziaria nell'applicare le pertinenti disposizioni, ricomprendendo in esso anche le ipotesi in cui la totale assenza o la mera apparenza della motivazione - considerandosi in tale modo violato il disposto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. il quale impone, a pena di nullità, l'obbligo di corredare di idonea motivazione i provvedimenti giurisdizionali - ridondi quale vizio di violazione di legge, ritiene questa Corte che una siffatta ipotesi non ricorra nella presente fattispecie.

Infatti, nel caso ora in esame il Tribunale di Torino, investito in sede di ricorso dalla difesa degli attuali impugnanti, del tema avente ad oggetto la possibile disapplicazione del provvedimento amministrativo con il quale il Ministro della Giustizi at,a chiesto alla Autorità giudiziaria torinese di dare corso alla richiesta di cooperazione giudiziaria proveniente dalla omologa Autorità statunitense, ha ritenuto che non vi erano gli estremi per potere provvedere in tal senso, non essendo riscontrabile nell'atto in questione alcuno dei vizi tipici del provvedimento amministrativo (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere).

Ha, infatti, rilevato il Tribunale subalpino, adito in sede di riesame cautelare, che, dovendosi ragionevolmente escludere a priori la esistenza delle figure di vizio costituite dalla incompetenza - essendo indubbia, invece, la competenza del dicastero della Giustizia a dare corso, ove necessario, alle richieste di cooperazione giudiziaria internazionale provenienti da Stati esteri - e dell'eccesso di potere - non essendo riscontrabile alcun uso distorto del potere Conferito al citato Ministero nella procedura amministrativa in discorso -, neppure era riscontrabile il vizio di violazione di legge, stante la denunziata carenza di motivazione del provvedimento stesso, in ipotesi contrastante con la previsione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che, pur dovendosi escludere che il provvedimento in questione rientrasse fra gli atti a contenuto politico, come tali non suscettibili di sindacato, nell'atto in questione, ritenuto un ordinario atto amministrativo, l'obbligo di motivazione era stato adeguatamente assolto dall'organo ministeriale tramite il richiamo alla esistenza di un trattato di carattere internazionale intercorso fra il Governo italiano e quello degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, ratificato e reso esecutivo nello Stato italiano con legge n. 25 del 2009, che prevede l'obbligo di concedere assistenza per le istruttorie ed i procedimenti penali, pure nel caso, peraltro non ricorrente nella presente fattispecie, in cui le condotte oggetto di indagine penale costituiscano reato nel solo Stato richiedente e non anche nello Stato richiesto.

In sostanza, il Tribunale, preso atto della esistenza di una condizione di "obbligo" da parte degli Stati paciscenti di dare corso alle richieste di cooperazione giudiziaria intercorrenti fra gli stessi, ha ritenuto che il richiamo contenuto nell'atto emesso dal Ministro della Giustizia ad una tale situazione fosse di per Sè idonea giustificazione sotto il profilo motivazionale alla adozione dell'atto stesso.

Atteso quanto sopra rilevato si rileva, per un verso, che il Tribunale di Torino si è dato carico del fatto che il provvedimento con il quale era stata formulata la richiesta di dare corso alla istanza di cooperazione giudiziaria doveva essere motivato, osservazione questa tale da far escludere che il provvedimento impugnato sia viziato per violazione di legge, mentre, per altro verso, la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto adeguatamente giustificato il provvedimento amministrativo posto a base del provvedimento di sequestro - sindacabile di fronte a questa Corte, come sopra accennato, nei soli limiti in cui essa possa apparire meramente apparente - risulta, invece, pienamente soddisfacente, dando chiaramente conto e ragione degli argomenti sviluppati al fine di cui sopra dal Tribunale subalpino.

Per completezza si rileva che neppure l'argomento avente ad oggetto la ritenuta carenza del profilo della reciprocità fra i criteri adottati dal Governo italiano e quello statunitense nel dare corso alle richieste di cooperazione giudiziaria - argomento, peraltro, che gli stessi ricorrenti hanno fortemente ridimensionato quanto alla sua rilevanza con la memoria del 10 maggio 2022 - ha una significativa incidenza del presente giudizio; infatti, essendo rapporti fra le Amministrazioni dei due Stati sovrani disciplinate da un trattato internazionale che tale condizione non disciplina espressamente, la normativa codicistica nazionale che, invece, la prevede è destinata a recedere di fronte alla prevalente fonte di diritti pattizio (peraltro, come accennato, recepita e resa esecutiva nel nostro ordinamento con la legge di ratifica n. 25 del 2009, successiva alla emanazione del codice di rito).

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE-REGIBUS Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cs) il 6 dicembre 1960; DE.REGIBUS Simone, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Al) il 26 febbraio 1983; CHELLINI Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 giugno 1972; VIGORE Roberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BRD) il 8 novembre 1977; avverso la ordinanza n. 500283/21 TLR del Tribunale di Torino del 30 novembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ORSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 30 novembre 2021, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame avente ad oggetto il decreto, datato 15 novembre 2021, con il quale è stato disposto dal Pm presso il Tribunale di Torino il sequestro probatorio, successivo ad attività di perquisizione contestualmente ordinata e svolta presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA] e presso la abitazione di un dipendente di detta società, di taluni oggetti consistenti in: documentazione cartacea e elettronica, programmi elettronici (software), computer ed altri strumenti elettronici nonché documentazione bancaria. Il Tribunale, premesso che la richiesta di riesame è stata presentata da tre persone aventi incarichi di amministrazione all'interno della [OSCURATO:SOCIETA] (cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]) e da un dipendente di quest'ultima (cioè [OSCURATO:PERSONA]), la cui abitazione è stata, come detto, oggetto di perquisizione, ha precisato che la operazione si è svolta, secondo le modalità di cui agli artt. 723 e ss cod. proc. pen., nell'ambito della attività di cooperazione giudiziaria fra lo Stato italiana ed il Governo degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, disciplinata da un trattato internazionale la cui ratifica è stata autorizzata in Italia con legge n. 25 del 2009. Ha aggiunto il Tribunale che, sulla base delle informazioni pervenute in occasione della richiesta di cooperazione giudiziaria, l'autorità inquirente del Distretto occidentale dello Stato del Michigan sta svolgendo delle indagini in relazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla violazione della locale normativa antinquinamento in cui sarebbe coinvolta la citata società [OSCURATO:SOCIETA]. La richiesta di cooperazione, risalente al 28 febbraio 2019, è stata trasmessa, tramite il Ministero della Giustizia italiano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 28 marzo 2019, corredata dell'invito a darvi esecuzione, cosa che il locale ufficio requirente ha provveduto a fare con il citato decreto del 15 novembre 2021, impugnato di fronte al Tribunale del riesame. In sede di valutazione della istanza di riesame il Tribunale, che ha confermato il decreto, ha rilevato, per un verso, che, a differenza di quanto sostenuto in sede di istanza rivolta avverso il provvedimento di sequestro, la nota ministeriale con la quale si invitava l'autorità giudiziaria a dare corso alla istanza di cooperazione giudiziaria, era completa in tutte le sue parti, mentre, per altro verso, ha osservato che le condotte per cui si procede sono considerate reato anche sulla base della legislazione nazionale e che non vi è alcuna sproporzione fra il provvedimento assunto e le finalità che lo stesso intende perseguire. Ha, pertanto, respinto la richiesta di riesame. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa dei 4 istanti in sede di riesame, sviluppando un unico motivo con il quale hanno lamentato, sotto diversi profili, il vizio di violazione di legge che colpirebbe il provvedimento emesso. In particolare, hanno dedotto la illegittimità dell'atto ministeriale con il quale è stata invitata la Autorità giudiziaria nazionale a dare corso alla richiesta di cooperazione giudiziaria; in particolare si è sostenuto che, essendo il provvedimento in questione privo di una sua motivazione, lo stesso era stato emesso in violazione di legge, prescrivendo la legge n. 241 del 1990 all'art. 3 l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, e, pertanto, come d'altra parte richiesto in sede di riesame, esso doveva essere disapplicato dalla autorità giudiziaria nazionale; ha aggiunto la ricorrente difesa che, essendo previsto dall'ad 694, comma 4, cod. proc. pen. che gli atti di cooperazione giudiziaria debbano essere subordinati al regime di reciprocità con lo stato richiedente, il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] d'America neghino la loro collaborazione giudiziaria per le ipotesi di diffamazione commesse attraverso l'uso di piattaforme informatiche ubicate all'interno dello Sato federale, nella cui legislazione un tale reato non è contemplato, avrebbe dovuto quanto meno comportare l'obbligo da parte della Autorità politica italiana di giustificare il suo invito a quella giudiziaria a dare corso alla istanza di cooperazione. Peraltro, prosegue la ricorrente difesa, in tal senso Si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, con sentenza n. 2868 del 7 maggio 2020 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, nella quale si è precisato che l'atto ministeriale in questione non è un atto politico, come tale esente dal controllo giurisdizionale ma si tratterebbe di un atto di alta amministrazione, non sottratto all'obbligo di motivazione; nella specie, chiarisce la ricorrente difesa, l'atto allora sub judice era stato motivato sulla base di un laconico riferimento normativo. Ha aggiunto la difesa in discorso che laddove non si ritenesse che la condizione di reciprocità fra Stati, come detto non considerata nell'occasione da parte del Ministero della Giustizia italiano, sia fattore indispensabile della fattispecie, si verrebbe a creare una inaccettabile disparità di trattamento fra la condizione del cittadino italiano che si veda interessato da una richiesta di cooperazione giudiziaria proveniente dallo Stato nordamericano e la condizione del cittadino americano che sia interessato da un'analoga richiesta di fonte italiana, essendo la prima deteriore rispetto alla seconda. In data 10 maggio 2022 la difesa dei ricorrenti ha redatto, nell'interesse dei medesimi, una breve memoria in replica alle conclusioni della Procura generale di questa Corte, in cui ribadiva che le ragioni della impugnazione risiedevano nella mancata disapplicazione da parte degli organi giudiziaria nazionali del provvedimento amministrativo con il quale si era formulata istanza di dare corso alla richiesta di cooperazione giudiziaria, sebbene lo stesso provvedimento, in quanto privo di una idonea motivazione, era per tale ragione viziato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Deve, in primo luogo, ricordarsi che, giusta la espressa formulazione dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., i provvedimenti resi in materia cautelare reale sono Suscettibili di essere oggetto di ricorso per cassazione nei soli limiti della allegazione da parte del soggetto impugnante del vizio di violazione di legge. Ora, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia esteso il relativo concetto, ampliandolo rispetto alla sola indicazione di specifici errores In iudicando ovvero in procedendo commessi dalla autorità giudiziaria nell'applicare le pertinenti disposizioni, ricomprendendo in esso anche le ipotesi in cui la totale assenza o la mera apparenza della motivazione - considerandosi in tale modo violato il disposto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. il quale impone, a pena di nullità, l'obbligo di corredare di idonea motivazione i provvedimenti giurisdizionali - ridondi quale vizio di violazione di legge, ritiene questa Corte che una siffatta ipotesi non ricorra nella presente fattispecie. Infatti, nel caso ora in esame il Tribunale di Torino, investito in sede di ricorso dalla difesa degli attuali impugnanti, del tema avente ad oggetto la possibile disapplicazione del provvedimento amministrativo con il quale il Ministro della Giustizi at,a chiesto alla Autorità giudiziaria torinese di dare corso alla richiesta di cooperazione giudiziaria proveniente dalla omologa Autorità statunitense, ha ritenuto che non vi erano gli estremi per potere provvedere in tal senso, non essendo riscontrabile nell'atto in questione alcuno dei vizi tipici del provvedimento amministrativo (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere). Ha, infatti, rilevato il Tribunale subalpino, adito in sede di riesame cautelare, che, dovendosi ragionevolmente escludere a priori la esistenza delle figure di vizio costituite dalla incompetenza - essendo indubbia, invece, la competenza del dicastero della Giustizia a dare corso, ove necessario, alle richieste di cooperazione giudiziaria internazionale provenienti da Stati esteri - e dell'eccesso di potere - non essendo riscontrabile alcun uso distorto del potere Conferito al citato Ministero nella procedura amministrativa in discorso -, neppure era riscontrabile il vizio di violazione di legge, stante la denunziata carenza di motivazione del provvedimento stesso, in ipotesi contrastante con la previsione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990. In particolare, il Tribunale ha rilevato che, pur dovendosi escludere che il provvedimento in questione rientrasse fra gli atti a contenuto politico, come tali non suscettibili di sindacato, nell'atto in questione, ritenuto un ordinario atto amministrativo, l'obbligo di motivazione era stato adeguatamente assolto dall'organo ministeriale tramite il richiamo alla esistenza di un trattato di carattere internazionale intercorso fra il Governo italiano e quello degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, ratificato e reso esecutivo nello Stato italiano con legge n. 25 del 2009, che prevede l'obbligo di concedere assistenza per le istruttorie ed i procedimenti penali, pure nel caso, peraltro non ricorrente nella presente fattispecie, in cui le condotte oggetto di indagine penale costituiscano reato nel solo Stato richiedente e non anche nello Stato richiesto. In sostanza, il Tribunale, preso atto della esistenza di una condizione di "obbligo" da parte degli Stati paciscenti di dare corso alle richieste di cooperazione giudiziaria intercorrenti fra gli stessi, ha ritenuto che il richiamo contenuto nell'atto emesso dal Ministro della Giustizia ad una tale situazione fosse di per Sè idonea giustificazione sotto il profilo motivazionale alla adozione dell'atto stesso. Atteso quanto sopra rilevato si rileva, per un verso, che il Tribunale di Torino si è dato carico del fatto che il provvedimento con il quale era stata formulata la richiesta di dare corso alla istanza di cooperazione giudiziaria doveva essere motivato, osservazione questa tale da far escludere che il provvedimento impugnato sia viziato per violazione di legge, mentre, per altro verso, la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto adeguatamente giustificato il provvedimento amministrativo posto a base del provvedimento di sequestro - sindacabile di fronte a questa Corte, come sopra accennato, nei soli limiti in cui essa possa apparire meramente apparente - risulta, invece, pienamente soddisfacente, dando chiaramente conto e ragione degli argomenti sviluppati al fine di cui sopra dal Tribunale subalpino. Per completezza si rileva che neppure l'argomento avente ad oggetto la ritenuta carenza del profilo della reciprocità fra i criteri adottati dal Governo italiano e quello statunitense nel dare corso alle richieste di cooperazione giudiziaria - argomento, peraltro, che gli stessi ricorrenti hanno fortemente ridimensionato quanto alla sua rilevanza con la memoria del 10 maggio 2022 - ha una significativa incidenza del presente giudizio; infatti, essendo rapporti fra le Amministrazioni dei due Stati sovrani disciplinate da un trattato internazionale che tale condizione non disciplina espressamente, la normativa codicistica nazionale che, invece, la prevede è destinata a recedere di fronte alla prevalente fonte di diritti pattizio (peraltro, come accennato, recepita e resa esecutiva nel nostro ordinamento con la legge di ratifica n. 25 del 2009, successiva alla emanazione del codice di rito). I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de
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