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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 29271/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, con motivazione piana e congrua, ha dedotto, dalle condotte commesse dallo Scotti e per le quali è stato sottoposto a fermo, l'opportunità di revocare il beneficioìi Si L ig g (3.2 zilsq,4 9K, Mit wc([OSCURATO:PERSONA] cuì frn f Tak.„4-1 mo,p,,, IL i i,fr(ri,, 19',9 P/ r rtz fri--9) i Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, con motivazione piana e congrua, ha dedotto, dalle condotte commesse dallo Scotti e per le quali è stato sottoposto a fermo, l'opportunità di revocare il beneficioìi Si L ig g (3.2 zilsq,4 9K, Mit wc([OSCURATO:PERSONA] cuì frn f Tak.„4-1 mo,p,,, IL i i,fr(ri,, 19',9 P/ r rtz fri--9) i Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Sentenza Cassazione n. 29271/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris