CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13497/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il Difensore: è presente l'[OSCURATO:PERSONA] ARCHIDIACONO, del Foro di LATINA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] MONTESI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 12 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Latina il 26 marzo 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, ebbene, ha revocato le statuizioni civili, essendo intervenuta revoca della relativa costituzione, a seguito di integrale ristoro dei danni; con conferma quanto al resto. 2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito. Il 13 settembre 2008 [OSCURATO:PERSONA], conducendo a velocità ritenuta non adeguata per eccesso (stimata pari a 49 chilometri orari dal consulente del P.M., in 40 km/h secondo quello della Difesa) un'automobile in un tratto stradale urbano, all'interno di centro abitato, con il limite massimo di 50 km orari, in prossimità di un passaggio pedonale presegnalato da cartello verticale, con fondo bagnato e traffico intenso, dopo avere tentato una tardiva e non utile manovra di emergenza, frenando e deviando verso destra, ha investito, provocando gravissime lesioni causative del decesso, il pedone [OSCURATO:PERSONA], il quale stava attraversando la strada in prossimità di segnalate strisce pedonali (poco prima, entro dieci metri, dalle "zebre") in direzione da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia della vettura. Si è ritenuto l'imputato avere violato sia precetto di colpa generica che di colpa specifica (art. 141 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non avendo prudentemente moderato la velocità e non avendo diligentemente padroneggiato il veicolo. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 589 cod. pen., 546, lett. c, cod. proc. pen. e 141 del d. Igs. n. 285 del 1992) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, manifestamente illogica. Si sottolinea avere già nell'atto di appello sostenuto la mancanza di colpa in capo all'imputato, richiamando le considerazioni del consulente di parte privata, dr. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il pedone avrebbe attraversato fuori dalle strisce, sarebbe stato distratto, non si sarebbe accorto del sopraggiungere dell'auto, si sarebbe mosso affrettatamente, così rendendo vana la manovra di emergenza da parte del conducente l'auto, che, viaggiando a velocità prudenziale e comunque al di sotto del limite massimo consentito, ha potuto avvistare il pedone solo 11 metri prima, cioè meno di un secondo prima dell'investimento. Si rammenta avere nell'impugnazione di merito censurato anche il mancato confronto con le prove a discarico, non avendo la sentenza di primo grado tenuto conto del contenuto dell'elaborato tecnico difensivo né della deposizione del teste oculare Leone (che si riferiscono per stralcio), secondo il quale è stato il pedone, che procedeva velocemente, ad andare addosso alla macchina. Nell'appello si era anche sostenuto non avere il Giudice fatto buon governo delle risultanze processuali, avendo affermato in termini solo astratti e generici la prevedibilità dell'attraversamento del pedone, mentre gli elementi indicati dalla Difesa - testè riferiti - costituirebbero elementi perturbatori eccezionali. Ebbene, con tali temi la Corte di appello, ad avviso del ricorrente, non si sarebbe confrontata: in particolare, non avrebbe tenuto in considerazione la misura della esigibilità soggettiva che è alla necessariamente alla base del rimprovero personale. Richiamati precedenti di legittimità ritenuti pertinenti in tema di prevedibilità ed evitabilità, da valutarsi in concreto, avuta presente la regola cautelare di tipo elastico (art. 141 del codice della strada, che prescrive di tenere una velocità adeguata alle circostanze concrete), la cui mancata osservanza si rimprovera al soggetto agente al soggetto agente, si lamenta la estrema genericità del ragionamento al riguardo dei Giudici di merito. In particolare, la velocità di 30 km orari, suggerita nella motivazione della decisione della Corte di appello (p. 7), costituirebbe una mera petizione di principio, per di più stabilita ex post, senza tenere conto della situazione concreta che Montesi fu chiamato a fronteggiare, ossia la distanza alla quale si palesò l'ostacolo e la concreta visibilità dello stesso, "occultato com'era dall'intenso traffico stradale" (così alla p. 11 del ricorso) in una giornata di pioggia, tanto che - si ripete - il pedone fu avvistato, secondo i calcoli del c.t. della Difesa, solo undici metri prima dell'impatto. L'omessa valutazione delle riferite emergenze probatorie costituirebbe travisamento, vizio che si denunzia nel ricorso e che - si sottolinea - è "giustiziabile" pur in presenza di doppia conforme, oltre che omessa pronunzia sulle deduzioni difensive Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente avanzato istanza di discussione orale.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Le due sentenze di merito, costituenti "doppia conforme", disattendono con motivazione adeguata, non incongrua e non illogica gli assunti difensivi, che vengono ciononostante ulteriormente reiterati nell'impugnazione di legittimità. Inoltre, il ricorso mira ad introdurre una ricostruzione del fatto (cioè che sia stato il pedone a "sbattere" contro la macchina) difforme ed alternativa rispetto a quella motivatamente effettuata dai Giudici di merito (v. pp. 6-7 della sentenza impugnata e pp. 5-6 di quella del Tribunale). Peraltro, l'impostazione difensiva mira a "ribaltare" - con impostazione palesemente erronea - la regola cautelare dell'art. 141 codice della strada, che, come noto, impone al conducente speciale prudenza e di tenere conto di tutte le situazioni di pericolo, qui in concreto ampiamente presenti: centro urbano, traffico, pioggia, scarsa visibilità, strada bagnata, presenza di cartello che presegnala l'attraversamento pedonale. Ed è appena il caso di rammentare che, secondo costante, condivisibile, orientamento, «In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze» (Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019, Sapienza, Rv. 277703; in pari senso v. già Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073; Sez. 4, n. 13916 del 27/03/2012, Lanfranchi, Rv. 252488; Sez. 4, n. 6752 del 28/05/1981, Barontini, Rv. 149692). In ricorso, in ultima analisi, siccome reiterativo, parzialmente costruito in fatto e strutturato in maniera meramente avversativa si risolve nella posizione di motivi di doglianza che risultano aspecifici perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (al riguardo cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione 4 L. pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro