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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 07015/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06ZT67U ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte i vizi che ne inficiavano, in radice, il portato ( perché apoditticamente si rivendicava una pronunzia ex art 129 cpp a fronte di un appello che poneva questioni solo in punto di pena), è stato, con valutazione assorbente, depositato tardivamente ( il 13 giugno 2025 a fronte di un termine perento già in data 20 maggio 2025); che alla dichiarazione di inammissibilità, decretata de plano, segue l'applicazione delle pronunce di cui all'art 616 cpp, definite nei termini precisati dal dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06ZT67U ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte i vizi che ne inficiavano, in radice, il portato ( perché apoditticamente si rivendicava una pronunzia ex art 129 cpp a fronte di un appello che poneva questioni solo in punto di pena), è stato, con valutazione assorbente, depositato tardivamente ( il 13 giugno 2025 a fronte di un termine perento già in data 20 maggio 2025); che alla dichiarazione di inammissibilità, decretata de plano, segue l'applicazione delle pronunce di cui all'art 616 cpp, definite nei termini precisati dal dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.