CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto si celebra in camera di consiglio con contraddittorioscritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazioneorale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LidiaGiorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice delriesame - in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Palermo in data 29/01/2026 che aveva applicato aGabriele [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto diestorsione - sostituiva il regime di massimo rigore con la restrizione domiciliareimponendo la prescrizione del divieto di contatti con persone diverse da quelleconviventi e l’applicazione di braccialetto elettronico.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagatotramite il difensore di fiducia che ha articolato un unico motivo con il quale sideducono la violazione degli artt. 629, 56-610 cod. pen., 192 e 273 cod. proc.pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in puntodi gravità indiziaria con riferimento al delitto di estorsione, oggetto di imputazioneprovvisoria.Assume la difesa ricorrente che il collegio della cautela avrebbe travisato glielementi indiziari i quali, ove valutati complessivamente nel loro contenutooggettivo, comprovano che la condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] non èsussumibile nella fattispecie di estorsione aggravata in concorso.Premesso che l’azione concorsuale va esclusa in quanto il Tribunale delriesame ha annullato la misura cautelare applicata al fratello [OSCURATO:PERSONA] permancanza di gravi indizi di colpevolezza, le frasi minacciose proferite dal ricorrentee la condotta violenta di danneggiamento non erano dirette a conseguire uningiusto profitto con altrui danno e cioè la consegna di birra e sigarette senzapagarne il relativo prezzo.In tal senso depongono l’annotazione di polizia giudiziaria e le sommarieinformazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui si evince che ilcomportamento dell’indagato non era stato volto a costringere i dipendenti afornire gratuitamente tali beni, ma aveva rappresentato una reazione sconsideratarispetto alla pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di consegnare i due pacchetti di sigarette solodopo il pagamento, vissuta come una mancanza di fiducia.Peraltro, come indicato nella ulteriore annotazione di polizia giudiziaria del17/10/2023, la visione delle immagini estrapolate dalle telecamere posteall’interno del locale, hanno consentito di chiarire la dinamica dei fatti.Dalla registrazione emerge che il fratello [OSCURATO:PERSONA] era stato un semplicespettatore della reazione inconsulta messa in atto dall’odierno ricorrente ed avevaprovveduto personalmente a pagare i due pacchetti di sigarette, come riferito daldipendente [OSCURATO:PERSONA] nella seconda audizione avvenuta il 19/10/2023Anche per le birre era stato corrisposto il relativo prezzo: sul punto i testimoni LoNigro e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito che il pagamento era stato effettuato da unacliente presente nel locale e le videoriprese danno conto che il barista avevaprelevato dal frigorifero quattro bottiglie riponendole in un sacchetto di plastica econsegnandole all’odierno ricorrente.La condotta di [OSCURATO:PERSONA] non si pone pertanto in rapporto strumentale edeziologico con l’asserita costrizione e, in ogni caso, non vi è stato conseguimentodi un ingiusto profitto essendo stato corrisposto il pagamento sia delle birre chedelle sigarette, configurandosi, al più, il solo tentativo di estorsione con desistenzavolontaria, fattispecie che non consente l’applicazione di misure cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato, con le precisazioni che di seguito si esporranno.2. Assume la difesa ricorrente che il collegio della cautela avrebbe travisatogli atti di indagine (allegati al ricorso) i quali, ove valutati complessivamente nelloro contenuto oggettivo, comproverebbero che la condotta serbata da GabrieleCorrao non è sussumibile nella fattispecie di estorsione sia perché le frasiminacciose da costui proferite, unitamente al danneggiamento di alcunesuppellettili del locale [OSCURATO:PERSONA], non erano causalmente dirette a conseguire uningiusto profitto (la consegna gratuita di birra e sigarette) che, peraltro, non èstato neppure conseguito perché il relativo prezzo veniva pagato.Il prospettato travisamento è censura non solo generica (la difesa ricorrentenon indica quale sia l’effettiva difformità tra la ricostruzione dei fatti delineata nellasentenza impugnata e quella ricavabile desumibile dalle immagini estrapolate dalsistema di videosorveglianza e dalle sommarie informazioni rese dai duedipendenti del locale) ma anche impropriamente dedotta perché, di fatto, volta asollecitare in questa sede una rivalutazione ed una alternativa lettura deglielementi indiziari, estranea al sindacato di legittimità.Il Tribunale ha valutato congiuntamente le immagini estrapolate dal sistemadi videosorveglianza collocato all’interno del bar tabacchi [OSCURATO:PERSONA] e le convergentidichiarazioni di due dipendenti e ha affermato che la sequenza degli eventiCorrao deliberatamente finalizzato ad ottenere due pacchetti di sigarette, senzacorrisponderne il prezzo e, dunque a procurarsi un ingiusto profitto.Tale condotta si era infatti manifestata immediatamente dopo il rifiuto dell’addettoalla vendita di consegnare i tabacchi senza prima ricevere il pagamento ed eraconsistita in progressivi atti minacciosi e violenti idonei, secondo un giudizio exante, ad incutere timore ed in rapporto di stretta consequenzialità causale con lapretesa di ottenere i pacchetti di sigarette senza corrispondere il relativo prezzo.Alla luce di tale ricostruzione fattuale - rispetto alla quale manca unapertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze investigativevalorizzate - il Tribunale ha quindi ritenuto la natura estorsiva dell’azione in quantodeliberatamente orientata a piegare la volontà dell’addetto alla vendita perottenere un ingiusto profitto e ha disatteso l’alternativa prospettazione difensivasecondo cui la condotta era stata una mera reazione occasionale o emotiva ad unaoffesa personale (la mancanza di fiducia dell’addetto alla vendita) osservando alriguardo, con argomenti immuni da vizi logici, che la richiesta del pagamentoanticipato rispetto alla materiale consegna del bene acquistato, in sé e per sé, erastata del tutto legittima e conforme alle ordinarie pratiche commerciali, ma ancorpiù giustificata dal fatto che già in precedenza [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto merce senzacorrispondere il relativo prezzo, mettendo in atto comportamenti prevaricatori.Va tuttavia osservato, per come ricostruito nell’ordinanza impugnata, che ilpagamento dei tabacchi risulta essere stato successivamente effettuato dal fratelloLucio e tale pacifico elemento fattuale, diversamente da quanto ritenuto dalcollegio della cautela, porta a ravvisare, allo stato, la fattispecie di estorsione informa solo tentata non essendosi concretizzato alcun danno ingiusto (per la qualela misura custodiale resta consentita, pur in assenza della aggravante dell’averecommesso il fatto in più persone riunite), ferma restando l’esclusione dell’ipotesidi desistenza volontaria prospettata nel ricorso (pag. 9) che è configurabile solo incaso di tentativo incompiuto.Nei reati di danno a forma libera la desistenza può, infatti, avere luogo solonella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano postiin essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento,rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualorail soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, situazioneche non ricorre nel caso di specie (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv.272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer e altro, Rv. 271435; Sez. 5 n.18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269757).Corretta, invece, è la qualificazione in termini di estorsione con riferimentoalla consegna delle quattro birre.Il Tribunale ha valorizzato, al riguardo, le cristalline dichiarazioni rese dapersonalmente da [OSCURATO:PERSONA] e a costui consegnati senza pretendere ilpagamento proprio “per evitare che andasse di nuovo in escandescenze”, sicchèla consegna in questione era stato lo sviluppo diretto e consequenziale dell’azioneintimidatoria realizzata appena prima e pertanto il frutto di una coartazione dellavolontà con conseguente ingiusto profitto per l’indagato e corrispondente dannoper l’esercizio commerciale.Effettivamente priva di rilievo, come affermato dal collegio della cautela, èl’iniziativa assunta da una cliente del locale di offrire a [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo diriportare la calma, un’altra birra pagandola di tasca propria, intervento che,secondo la ricostruzione fattuale delineata nell’ordinanza impugnata, si collocavain un momento successivo rispetto alla consegna delle “prime birre” avvenuta inun contesto di intimidazione.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il giorno 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini