CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 35681/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15711 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocatoMassimo Luconi; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 622/2018 depositat a il 6 novembre 2018 del la Corte di appello di Trieste. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 15711/2019 camera di consiglio10.10.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I l Tribunale di Udine ha accertato che a Esseimpaint i s.r.l. , la quale aveva agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], competesse il diritto alla restituzione dell'importo di euro 48.696,94: il Giudice di primo grado ha precisato che la controversia doveva ritenersi ristretta al conto correnten. 120845 e che non potesse essere preso in considerazione l'addebito iniziale, sul detto conto, del saldo di conti preesistenti. 2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Trieste ha accolto l'impugnazione principale di Esseimpainti, con cui si era lamentata la mancata pronuncia della condanna alla ripetizione dell’indebito, ma ha escluso che la«trasmigrazione del saldo degli (autonomi) conti correnti estinti in quello nuovo» potesse comportarela reviviscenza di questi, ritenendo,in conseguenza, che la cognizione dei Giudici del merito fosse ristretta al conto correnten. 120845. Nella stessa sentenza di appello la Corte triestina ha poi confermato il giudizio espresso dal T ribunale circa l'indeterminatezza della clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto, il cui addebito era stato contrattualmente programmatoattraverso il laconico riferimento a un valore percentuale. 3. ― La sentenza di appello, pubblicat a il 6 novembre 2018 , è stata impugnata per cassazione daEsseimpianti, che ha svolto un unico motivo di ricorso. Vi è controricorsodi [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha svoltoun ricorso incidentale articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.― L’unico motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.«per omessa pronuncia e vizio di motivazione su un motivo di appello determinante ai fini del giudizio». Sul presupposto che al Giudice distrettuale era stata posta la questione circa la possibilità di ritenere che ladomanda proposta fosse est esa a tutti i rapportibancari intercorsi tra le parti nel periodo ricompreso tra gli anni 1983 e 2011 (tesi, questa, sostenuta in giudizio da Sez. I–RG 15711/2019 camera di consiglio10.10.2023 Esseimpianti), piuttosto che ai rapporti intrattenuti dalla correntista nel più ristretto arco di tempo intercorrente tra il 2003 e il 2011 (secondo quanto invece ritenuto in primo grado dal T ribunale di Udine ) , la ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di appello avrebbe mancato di pronunciarsi sul primo motivo di gravame, vertente sull'errore nell'interpretazione della domanda giudizialein cui sarebbe incorso il Tribunale.La ricorrente rileva, poi, che la domanda giudizia le deve essere interpretata avendo riguardo alla volontà della parte, quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte in citazione, ma dall’intero complesso dell’atto;tale principio sarebbestato disatteso dal la Corte di appello. Il motivo è inammissibile e inamm i ssibile è , di conseguenza, il ricorso principale. Il mezzo consta della confusa sovrapposizione di plurime censure: il vizio diomessa pronuncia, il vizio di motivazione e il mancato rispetto del principio per cui il giudice del merito, nell'interpretazione della domanda, non deve limitarsi a valorizzarele espressioni utilizzate dalla parte.Come è noto, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125; cfr. pure Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905). In più, l 'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni Sez. I–RG 15711/2019 camera di consiglio10.10.2023 prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790). Nel caso in esame non è dato comprendere come le censure articolate si coordino, tenuto conto che esse si pongono in rapporto di reciproca esclusione. Si osserva, per completezza, che la Corte di appelloha escluso che la decisione di merito potesse estendersi ai conti correnti, oramai estinti, i cui saldi erano confluiti nel conto n. 12045: l’unico su cui ha poi pronunciato. Ebbene, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia(Cass. 243 ottobre 2017, n.24155; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass.4 ottobre 2011, n. 20311; sulla stessa linea, nel senso che il vizio di omessa pronuncia non si ravvisa quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto: Cass. 30 gennaio 2020, n. 2153; nel senso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una Sez. I–RG 15711/2019 camera di consiglio10.10.2023 statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte: Cass.13 agosto 2018, n. 20718 ; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191). La denuncia del vizio di motivazione, annunciata nellarubrica del motivo, non è affatto sviluppata : segnatamente, la ricorrente non prospetta un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante ( anomalia che, come è noto, si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»:Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Quanto alla censura incentrata sui criteri di interpretazione della domanda, essa si manifesta inammissibile, dal momento che attraverso di essa l’istante non si confronta con laratio decidendi dell’impugnata pronuncia: la Corte di appello ha infatti escluso che i conti confluiti nel rapporto identificato col n. 120845 potessero essere presi in considerazione, con ciò attribuendo rilievo non già a quanto l’odierna ricorrente aveva mancato di domandare, ma a quanto alla stessa era precluso di ottenere. Deve ricordarsi, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendiposta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass.10 agosto 2017, n. 19989). 2. ― Il ricorso incidentale s i compone, come anticipato, di due motivi. Col primo vengono denunciate la violazione e l'erronea interpretazione e applicazionedegli artt. 1346 c.c., degli artt. 116 e 117 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), della l. n. 2/2009 e dei principi enunciati da questaS.C.. Si lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato la nullità della commissione di massimo scoperto che era stata pattuita con l'indicazione dell'aliquota percentuale, senza indicazione del numero Sez. I–RG 15711/2019 camera di consiglio10.10.2023 minimo dei giorni richiesto per la sua applicazione e senza precisazione della base di calcolo. Si rilevache, in tema di commissione di massimo scoperto,Cass. 22 giugno 2016, n. 12965 ha affermato che con la l. n. 2 del 2009 era stata operata « una ricognizione dell'esistente , con l'effetto di sancire definitivamente la legittimitàdi tale onere» Il secondo motivo del ricorso incidentale oppone la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c.. Ci si duole chela Corte distrettuale abbia accolto la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da controparte, nonostante questa fosse inammissibile: assume la ricorrente incidentale cheil Giudice del gravame avrebbe trascurato di verificarese fosse stata provata, da parte di Esseimpianti,la chiusura del conto corrente al la data di introduzione del giudizio; rileva che tale evenienza costituiva condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito. Il ricorso incidentale va dichiarato inefficace. A fronte della pubblicazi one della sentenza, avvenuta il 6 novembre 2018, esso risulta tardivo, essendo stato notificato il 14 giugno 2019: stante l’inammissibilità del ricorso principale , va fatta applicazionedell’art. 334, comma 2, c.p.c.. 3. ― Le spese di giudizio fanno carico alla ricorrente principale (cfr. per tutte: Cass. 12 giugno 2018, n. 15220). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna parte ricorrenteprincipale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore impor to Sez. I–RG 15711/2019 camera di consiglio10.1