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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35243/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato re.lativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse degli imputati si è riportato ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti e ha chiesto annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 gennaio 2020 (dep. il 29 marzo 2020) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza il 10 ottobre 2012, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mitius la pena a ciascuno inflitta (rispettivamente in tre anni e due mesi di reclusione ed euro 500 di multa e in tre anni sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa) ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di entrambi per un furto aggravato perpetrato in concorso (capo

1. della rubrica) e del solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore furto aggravato (capo

2. della rubrica) - commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso al primo reato - ed aveva ritenuto per entrambi la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale in contestazione.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con separato atto, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - richiamando gli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 110 e 624 cod. pen. - è stata denunciai:a, con un unico motivo, la carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso, per il delitto di furto di cui al capo 1.

2.1.1. Nell'interesse dello stesso imputato è stato formulato un motivo nuovo con il quale è stato ribadito quanto esposto nel ricorso, segnatamente in relazione all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come uno dei rei.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un unico motivo, con il quale - richiamando gli artt. 99, 63, comma 4, e 625 cod. pen. - sono state dedotte la carenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e l'estinzione per prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini che si espongono; è, invece, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto di aver censurato in sede di gravame l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di furto di cui al capo

1. della rubrica, fondata su un compendio probatorio costituito da intercettazioni, dal tracciamento di una cella telefonica mobile e dai dati relativi a un soggiorno alberghiero del ricorrente insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA].

Più in particolare, si era dedotto che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto da una telefonata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe chiesto al proprio interlocutore di «andare a vedere un cinese con una bella borsa arrivata col taxi»), quantunque non fosse dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto contattato; e la Corte territoriale non avrebbe argomentato sul punto né sul ruolo che comunque avrebbe svolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato, essendosi limitata ad affermare in modo generico che, in effetti, nel caso di specie è stata rubata una valigetta a una persona di etnia asiatica, a indicare come ulteriore elemento indiziante il successivo pernottamento dei due fratelli a Binasco e a riportarsi alle argomentazioni già spese in relazione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione tuttavia era diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il motivo in esame è fondato e deve essere accolto.

Con l'atto di appello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - per quel che qui più direttamente rileva - si era censurata la sentenza di primo grado per esser pervenuta all'affermazione di responsabilità anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] valorizzando le conversazioni oggetto di captazione, intrattenute tramite utenze telefoniche mobili, nonostante il difetto - nella prospettazione difensiva - ogni elemento «che colleghi le utenze captate con gli imputati» (cfr. atto di appello cit.).

Tale profilo di censura - che non può dirsi generico, considerato che la sentenza di primo grado sul punto si è limitata ad affermare che la telefonata de qua è stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA], indicando il numero della relativa utenza ma non gli elementi in ragione dei quali essa è stata ritenuta in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - non è stata oggetto di vaglio da parte dei Giudici di appello, che nulla hanno esposto sul punto.

E poiché, in effetti, il concorso del ricorrente nel delitto di furto in parola è stato argomentato anche dalla Corte di merito attribuendo rilievo centrale al tenore di tale conversazione e alla cella attivata dall'utenza mobile de qua, la mancata disamina di tale thema costituisce un'omissione che vizia il compendio argomentativo posto a fondamento della condanna del ricorrente (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01), non potendosi trarre dalla sentenza impugnata una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01).

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

2. Con il motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è assunto che la sentenza di secondo grado non avrebbe motivato in relazione alle circostanza aggravanti e, segnatamente, alla recidiva, avendo solo fatto riferimento all'art. 63, comma 4, cod. pen.; e, poiché nella specie sono contestate più aggravanti, non si comprenderebbe se per determinare la pena è stata applicata o esclusa la recidiva qualificata né quale circostanza è stata ritenuta più grave (tra la stessa recidiva qualificata e le aggravanti contemplate dall'art.625 cod. pen.); si tratterebbe di un'omissione rilevante in ordine sia al calcolo della pena sia alla prescrizione del reato, poiché «sembrerebbe [...] che la recidiva non sia stata valutata nell'aumento e quindi di fatto non considerata» e da ciò per l'appunto conseguirebbe l'estinzione del reato per prescrizione.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

È dirimente considerare che - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata - la sussistenza della recidiva qualificata e delle altre aggravanti ritenute dal primo Giudice (ossia le circostanze di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 6, cod. pen. per entrambi i furti e quella di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - pure rilevante ai fini della prescrizione ex art.625, comma 2, cod. pen. - per il solo furto di cui al capo 1) non è stata oggetto di gravame (cfr. atti di appello); e la Corte territoriale - accogliendo in parte qua l'appello - ha soltanto ridotto la pena irrogata dal Tribunale ex art. 625, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo 1 e l'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (temperato ex art. 63, comma 4, cod. pen.), nonché l'ulteriore aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per il reato di cui al capo

2. Ragion per cui, con evidenza, non vi è dubbio che della ritenuta recidiva debba tenersi conto per determinare il tempo necessario alla maturazione della prescrizione dei reati (commessi il 29 marzo e il 5 aprile 2006), che è pari a sedici anni e otto mesi (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e non è decorso.

3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo formulato impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte c:ost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla„ Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di hilARTINELLI [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato re.lativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse degli imputati si è riportato ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti e ha chiesto annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2020 (dep. il 29 marzo 2020) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza il 10 ottobre 2012, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mitius la pena a ciascuno inflitta (rispettivamente in tre anni e due mesi di reclusione ed euro 500 di multa e in tre anni sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa) ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di entrambi per un furto aggravato perpetrato in concorso (capo 1. della rubrica) e del solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore furto aggravato (capo 2. della rubrica) - commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso al primo reato - ed aveva ritenuto per entrambi la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale in contestazione. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con separato atto, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - richiamando gli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 110 e 624 cod. pen. - è stata denunciai:a, con un unico motivo, la carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso, per il delitto di furto di cui al capo 1. 2.1.1. Nell'interesse dello stesso imputato è stato formulato un motivo nuovo con il quale è stato ribadito quanto esposto nel ricorso, segnatamente in relazione all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come uno dei rei. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un unico motivo, con il quale - richiamando gli artt. 99, 63, comma 4, e 625 cod. pen. - sono state dedotte la carenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e l'estinzione per prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini che si espongono; è, invece, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto di aver censurato in sede di gravame l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di furto di cui al capo 1. della rubrica, fondata su un compendio probatorio costituito da intercettazioni, dal tracciamento di una cella telefonica mobile e dai dati relativi a un soggiorno alberghiero del ricorrente insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Più in particolare, si era dedotto che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto da una telefonata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe chiesto al proprio interlocutore di «andare a vedere un cinese con una bella borsa arrivata col taxi»), quantunque non fosse dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto contattato; e la Corte territoriale non avrebbe argomentato sul punto né sul ruolo che comunque avrebbe svolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato, essendosi limitata ad affermare in modo generico che, in effetti, nel caso di specie è stata rubata una valigetta a una persona di etnia asiatica, a indicare come ulteriore elemento indiziante il successivo pernottamento dei due fratelli a Binasco e a riportarsi alle argomentazioni già spese in relazione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione tuttavia era diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivo in esame è fondato e deve essere accolto. Con l'atto di appello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - per quel che qui più direttamente rileva - si era censurata la sentenza di primo grado per esser pervenuta all'affermazione di responsabilità anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] valorizzando le conversazioni oggetto di captazione, intrattenute tramite utenze telefoniche mobili, nonostante il difetto - nella prospettazione difensiva - ogni elemento «che colleghi le utenze captate con gli imputati» (cfr. atto di appello cit.). Tale profilo di censura - che non può dirsi generico, considerato che la sentenza di primo grado sul punto si è limitata ad affermare che la telefonata de qua è stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA], indicando il numero della relativa utenza ma non gli elementi in ragione dei quali essa è stata ritenuta in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - non è stata oggetto di vaglio da parte dei Giudici di appello, che nulla hanno esposto sul punto. E poiché, in effetti, il concorso del ricorrente nel delitto di furto in parola è stato argomentato anche dalla Corte di merito attribuendo rilievo centrale al tenore di tale conversazione e alla cella attivata dall'utenza mobile de qua, la mancata disamina di tale thema costituisce un'omissione che vizia il compendio argomentativo posto a fondamento della condanna del ricorrente (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01), non potendosi trarre dalla sentenza impugnata una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. 2. Con il motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è assunto che la sentenza di secondo grado non avrebbe motivato in relazione alle circostanza aggravanti e, segnatamente, alla recidiva, avendo solo fatto riferimento all'art. 63, comma 4, cod. pen.; e, poiché nella specie sono contestate più aggravanti, non si comprenderebbe se per determinare la pena è stata applicata o esclusa la recidiva qualificata né quale circostanza è stata ritenuta più grave (tra la stessa recidiva qualificata e le aggravanti contemplate dall'art.625 cod. pen.); si tratterebbe di un'omissione rilevante in ordine sia al calcolo della pena sia alla prescrizione del reato, poiché «sembrerebbe [...] che la recidiva non sia stata valutata nell'aumento e quindi di fatto non considerata» e da ciò per l'appunto conseguirebbe l'estinzione del reato per prescrizione. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. È dirimente considerare che - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata - la sussistenza della recidiva qualificata e delle altre aggravanti ritenute dal primo Giudice (ossia le circostanze di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 6, cod. pen. per entrambi i furti e quella di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - pure rilevante ai fini della prescrizione ex art.625, comma 2, cod. pen. - per il solo furto di cui al capo 1) non è stata oggetto di gravame (cfr. atti di appello); e la Corte territoriale - accogliendo in parte qua l'appello - ha soltanto ridotto la pena irrogata dal Tribunale ex art. 625, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo 1 e l'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (temperato ex art. 63, comma 4, cod. pen.), nonché l'ulteriore aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per il reato di cui al capo 2. Ragion per cui, con evidenza, non vi è dubbio che della ritenuta recidiva debba tenersi conto per determinare il tempo necessario alla maturazione della prescrizione dei reati (commessi il 29 marzo e il 5 aprile 2006), che è pari a sedici anni e otto mesi (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e non è decorso. 3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo formulato impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte c:ost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla„ Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di hilARTINELLI [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della
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