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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 37025/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata per la fondatezza del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, quale giudice di appello, in data 21 dicembre 2022 rigettava l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace palermitano, in ordine al delitto di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggravata dai futili motivi.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione degli artt. 179, 420 quinquies e 604 cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che la notifica del decreto di citazione in primo grado all'imputato non era andata a buon fine e che al difensore la notifica dell'atto predetto fu effettuata solo in proprio e non anche per l'imputato.

Pertanto, l'imputato è stato assente dal giudizio di primo grado incolpevolmente, e anche il Tribunale non ha valutato l'eccezione formulata con la memoria depositata, dal che deriva la nullità della sentenza impugnata.

4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e omessa valutazione della prova decisiva.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale non avrebbe valutato la prova decisiva consistita nell'aver allegato un documento, dal quale risultava che l'utenza telefonica utilizzata per la minaccia era stata intestata all'imputato successivamente alla minaccia stessa, il che integra una violazione di legge.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte e ha chiesto annullarsi la sentenza essendo fondato il secondo motivo di impugnazione.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Va premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 21 dicembre 2022, cosicché trova applicazione la nuova disciplina che ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

3. Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso, in quanto non risulta correttamente effettuata la notifica dell'atto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace.

A ben vedere il difensore di fiducia, nominato il 20 gennaio 2022, dopo la presentazione dell'appello da parte del difensore di ufficio, depositava memoria all'udienza del 11 maggio 2022, con la quale eccepiva l'omessa notifica dell'atto di citazione in giudizio in primo grado per il proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] d'appello ometteva ogni decisione sull'eccezione, sia nel corso del giudizio sia in sentenza.

E dunque, con riferimento al primo motivo di censura il Collegio osserva preliminarmente che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez.

Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092).

A ben vedere risulta dagli atti che Stabile sia stato assente durante il primo grado di giudizio ed è stato difeso da un difensore di ufficio.

Aveva eletto domicilio in data 15 gennaio 2018 in Carini alla via Egitto n. 19, ma la notifica fu effettuata dall'ufficiale notificatore alla via predetta ma al civico 18, dunque diverso da quello eletto, tanto che lo stesso ufficiale annotava «il nominativo non compare».

È evidente che la notifica non fu effettuata al domicilio eletto, dove invece, come rileva il difensore, l'atto di citazione in appello fu regolarmente notificato.

Infine non risulta che la notifica sia stata effettuata per l'imputato al difensore in primo grado, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

A fronte di tale ricostruzione vanno richiamati gli intervent delle Sezioni unite di questa Corte sul punto della notifica dell'atto di vocatio in iudicium.

Si è affermato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudiciunn", sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, :Ennaro, Rv. 275716 - 01).

Quanto alla dichiarazione di assenza, è stato affermato il principio per cui non si può considerare presupposto idoneo alla stessa la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01, principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).

Infine, si è affermato il principio per cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 6:29-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, Lovric, Rv. 280931 - 01).

Tutte le autorevoli pronunce citate ribadiscono che la necessità che l'imputato abbia contezza dell'inizio del processo a mezzo di notifica dell'atto di citazione in giudizio, direttamente o indirettamente attraverso la notifica al difensore al quale sia legato da rapporto professionale e richiedono, comunque, che la mancata conoscenza del processo sia incolpevole, per potersi ritenere integrata la nullità.

Nel caso di specie la notifica a domicilio diverso da quello eletto determina l'assenza di conoscenza del giudizio da parte dell'imputato, senza sua colpa, con la conseguente nullità del giudizio e l'annullamento con rinvio al Giudice di pace di Palermo ai sensi degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen.

Il secondo motivo risulta assorbito.Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio degli atti al Giudice di pace di Palermo per nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata per la fondatezza del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, quale giudice di appello, in data 21 dicembre 2022 rigettava l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace palermitano, in ordine al delitto di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggravata dai futili motivi. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 179, 420 quinquies e 604 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la notifica del decreto di citazione in primo grado all'imputato non era andata a buon fine e che al difensore la notifica dell'atto predetto fu effettuata solo in proprio e non anche per l'imputato. Pertanto, l'imputato è stato assente dal giudizio di primo grado incolpevolmente, e anche il Tribunale non ha valutato l'eccezione formulata con la memoria depositata, dal che deriva la nullità della sentenza impugnata. 4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e omessa valutazione della prova decisiva. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non avrebbe valutato la prova decisiva consistita nell'aver allegato un documento, dal quale risultava che l'utenza telefonica utilizzata per la minaccia era stata intestata all'imputato successivamente alla minaccia stessa, il che integra una violazione di legge. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte e ha chiesto annullarsi la sentenza essendo fondato il secondo motivo di impugnazione. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 21 dicembre 2022, cosicché trova applicazione la nuova disciplina che ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 3. Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso, in quanto non risulta correttamente effettuata la notifica dell'atto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace. A ben vedere il difensore di fiducia, nominato il 20 gennaio 2022, dopo la presentazione dell'appello da parte del difensore di ufficio, depositava memoria all'udienza del 11 maggio 2022, con la quale eccepiva l'omessa notifica dell'atto di citazione in giudizio in primo grado per il proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] d'appello ometteva ogni decisione sull'eccezione, sia nel corso del giudizio sia in sentenza. E dunque, con riferimento al primo motivo di censura il Collegio osserva preliminarmente che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092). A ben vedere risulta dagli atti che Stabile sia stato assente durante il primo grado di giudizio ed è stato difeso da un difensore di ufficio. Aveva eletto domicilio in data 15 gennaio 2018 in Carini alla via Egitto n. 19, ma la notifica fu effettuata dall'ufficiale notificatore alla via predetta ma al civico 18, dunque diverso da quello eletto, tanto che lo stesso ufficiale annotava «il nominativo non compare». È evidente che la notifica non fu effettuata al domicilio eletto, dove invece, come rileva il difensore, l'atto di citazione in appello fu regolarmente notificato. Infine non risulta che la notifica sia stata effettuata per l'imputato al difensore in primo grado, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. A fronte di tale ricostruzione vanno richiamati gli intervent delle Sezioni unite di questa Corte sul punto della notifica dell'atto di vocatio in iudicium. Si è affermato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudiciunn", sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, :Ennaro, Rv. 275716 - 01). Quanto alla dichiarazione di assenza, è stato affermato il principio per cui non si può considerare presupposto idoneo alla stessa la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01, principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). Infine, si è affermato il principio per cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 6:29-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Tutte le autorevoli pronunce citate ribadiscono che la necessità che l'imputato abbia contezza dell'inizio del processo a mezzo di notifica dell'atto di citazione in giudizio, direttamente o indirettamente attraverso la notifica al difensore al quale sia legato da rapporto professionale e richiedono, comunque, che la mancata conoscenza del processo sia incolpevole, per potersi ritenere integrata la nullità. Nel caso di specie la notifica a domicilio diverso da quello eletto determina l'assenza di conoscenza del giudizio da parte dell'imputato, senza sua colpa, con la conseguente nullità del giudizio e l'annullamento con rinvio al Giudice di pace di Palermo ai sensi degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. Il secondo motivo risulta assorbito.Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio degli atti al Giudice di pace di Palermo per nu
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