Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33234/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e quella di detenzione domiciliare.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato, difensore di fiducia, e deduce il vizio di motivazione sviluppando una doglianza che si fonda sula erronea ricostruzione della storia personale e sulla mancata considerazione che l'istante era privo di una famiglia di riferimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono essenzialmente articolato in fatto e risultano privi della necessaria critica ai punti della decisione in esame.

Né il ricorso si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato in cui si dà atto che la condotta di vita di Rogliero è costellata da episodi a base violenta che, nonostante le misure cautelari, non è stato indotto ad abbandonare logiche devianti.

Si rivela una mancata positiva evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati.

Da ciò la ricaduta nel delitto e in comportamenti incompatibili con le misure invocate.

Il ricorso non si confronta con questo specifico punto e va dunque ritenuto generico e non correlato alla specifica parte motivazionale.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle jd -rit/40 spese processuali e ki=cietturEEffta della somma di 3.000,00 euf&rra Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e quella di detenzione domiciliare. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato, difensore di fiducia, e deduce il vizio di motivazione sviluppando una doglianza che si fonda sula erronea ricostruzione della storia personale e sulla mancata considerazione che l'istante era privo di una famiglia di riferimento. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono essenzialmente articolato in fatto e risultano privi della necessaria critica ai punti della decisione in esame. Né il ricorso si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato in cui si dà atto che la condotta di vita di Rogliero è costellata da episodi a base violenta che, nonostante le misure cautelari, non è stato indotto ad abbandonare logiche devianti. Si rivela una mancata positiva evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati. Da ciò la ricaduta nel delitto e in comportamenti incompatibili con le misure invocate. Il ricorso non si confronta con questo specifico punto e va dunque ritenuto generico e non correlato alla specifica parte motivazionale. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle jd -rit/40 spese processuali e ki=cietturEEffta della somma di 3.000,00 euf&rra Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i
Sentenza Cassazione n. 33234/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris