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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35880/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in data 30.9.2020 dal Tribunale in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed €. 800,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'esame dell'imputato e all'esibizione del corpo del reato per assoluta carenza di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis del codice penale.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 110 del 1975. [OSCURATO:PERSONA]

1. Posto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, rileva il Collegio che il reato giudicato con l'impugnata sentenza è allo stato prescritto (data prescrizione 28.11.2021).

Va sottolineato che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Cass., Sez.

Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263).

Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen..

Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in data 30.9.2020 dal Tribunale in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed €. 800,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'esame dell'imputato e all'esibizione del corpo del reato per assoluta carenza di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis del codice penale. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 110 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] 1. Posto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, rileva il Collegio che il reato giudicato con l'impugnata sentenza è allo stato prescritto (data prescrizione 28.11.2021). Va sottolineato che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen.. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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