Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 20995/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9909/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . , in persona dei rispettivi legali rappres.p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappres. e difese unit amente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrenti- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 91/2022 de lla Corte d’app ello di Roma, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . , chiedendo l’accertamento della contraffazione del brevetto europeo di cui era licenziataria esclusiva, relativo ad un pannello prefabbricato in calcestruzzo con strato termicamente isolante o di alleggerimento,e il risarcimento dei danni.

Con sentenza non definitiva del 2006, il Tribunale accertava la contraffazione da parte delle suddette società convenute, in concorso tra loro (la prima responsabile di contraffazione indiretta, in ordine alla produzione di profilati, le altre due della contraffazione direttain ordine alla produzione di pannelli prefabbricati), inibendo loro la prosecuzione delle attività illecite e condannandole al risarcimento dei danni, rimettendo la causa sul ruolo per la relativa quantificazione.

Con sentenza definitiva del 2009, il Tribunale condannòle convenute al pagamento della somma di euro 850.00,00 a titolo risarcitorio. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso le senten ze, non definitiva e definitiva; si costituirono [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] , s.p.a.,con appello incidentale; nelle more interveniva la sentenza della Corte d’appello di Milanoche confermava la sentenza di primo grado di nullità della frazione nazionale del brevetto in questione.

Con sentenza del 2015, la Corte d’appello di Romadichiarò la nullità di entrambe le sentenze in quanto emesse in composizione monocratica, accertandol’illiceità della condotta posta in essere, in concorso tra loro, da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], s . p . a ., in ordine alla produzione di profilati la prima e di pannelli prefabbricate le altre, e condannando le stesse società al risarcimentodei danni per la somma di euro 354.773,00 a favoredella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorse in cassazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; il ricorso fu accolto con sentenza della Corte Suprema del 2019 in quanto, intervenuta la scadenza delbrevetto il 22.1.20, la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto essere respinta per il periodo successivo, salvo l’interesse all’accertamento richiesto per il periodo precedente; fualtresì accolto il ricorso per la parte relativa all’accertamento della contraffazione indiretta di [OSCURATO:SOCIETA]., in mancanza dell’elemento soggettivo, assorbito il quarto motivo relativo alla erronea quantificazione dei danni.

Riassunta la causa innanzi alla Corte d’appello, quest’ultima-limitando il giudizio di rinvioall’accertamento della contraffazione del brevetto, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente alla scadenza dello stesso- c on sentenza del 2022 ha accolto l’ impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]., con rigett o del la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] s.p . a. , osservando che: non era stato provato l’elemento soggettivo della contraffazione ascritta all’appellante in quanto il messaggio pubblicitario prodotto non aveva riguardato la finalità del pannello oggetto del brevetto (l’isolamento termico), fermo l’accertamento dell’elemento oggettivo dell’illecito; era precluso ogni riesame relativo alle altre due società interessate alla contraffazione diretta, assorbito il motivo sulla quantificazione del danno. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l .) e l’IP Trasporti s . r . l . (già [OSCURATO:SOCIETA].) ricorrono in cassazione con unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso, illustrati da memorie.[OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 371, 370 e 369, c . p . c ., per aver la Corte d’appelloritenuto che in sede di rinvio avrebbe dovuto esaminare solo la sussistenza della contraffazione indiretta e non anche di quella diretta riguardante le ricorrenti, in difformità dunque della sentenza della cassazione del 2019, la quale aveva affermato il principio di diritto secondo cui l’intervenuta scadenza del brevetto al momento della decisione non precludeva al titolare di ottenere l’accertamento della contraffazione, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente al la sua scadenza.

In particolare, s econdo i ricorrenti, era erronea l’affermazione della Corte territorialesecondo la quale il controricorso da loro proposto era stato ritenuto dalla cassazione adesivo al principale, non oggetto di esame e di pronuncia in dispositivo, con conseguente preclusione in sede di rinvio del la censura della qualificazione del controricorso operata dalla cassazione e degli accertamenti contenuti nella sentenza della Corte d’appellosul quantumdel danno.

Al riguardo, le ricorrenti assumono che il controricorso adesivo al ricorso principale era qualificabile come ricorso incidentale tardivo ammissibile, per cui l’assorbimento pronunciato dalla cassazione sul motivo riguardante il quantum giovava anche ai ri correnti incidentali, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata sul punto.

Il motivo èfondato.

Va osservato che, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che, nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (Cass., n. 26505/09; n. 24155/17; n. 41254/21).

Nella specie, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto preclusa una nuova cognizione, anche ai limitati fini del quantum, sulla posizione delle due società (ora ricorrenti), responsabili della contraffazione diretta.

Tale statuizione, sostanz ialmente immotivata, confliggecon il citato consolidato orientamento di questa Corte, posto che le società ricorrenti hanno e videnziato di aver impugnato, con il controricorso adesivo al ricorso principale, anche la parte della sentenza d’appello sullaquantificazione del danno liquidato a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ( motivo dichiarato assorbito dalla cassazione a seguito dell’accoglimento dei primi tremezzi).

Al riguardo, appare dunque erronea la replica della [OSCURATO:SOCIETA]. espressa nella memoria illustrativa secondo la qua le la mancata disamina da parte della Corte territorialedel quarto motivo del primo ricorso proposto in cassazione potrebbe solo legittimare il ricorso revocatorio ex art. 391bis, cpc; invero, la doglianza in questione attingela pronuncia emessa nel giudizio d i rinvio per aver appunto la Corte d’appello ritenuto preclusa la cognitio sul motivo relativo alla determinazione dei danni, considerato assorbito dalla sentenza della cassazione,senza cioè statuire sul punto.

Al riguardo, va rilevato che la Corte territoriale ha dato atto del contenuto del suddetto ricorso incidentale, richiamato comunque a pag.16 del ricorso con riferimento alla comparsa di risposta depositata dalle ricorrenti nel giudizio di rinvi o.

Sul punto, le argomentazioni di contro-replica dellericorrenti espresse nella memoria vanno condivise.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale tardivo (così qualificato il controricorso adesivo al ricorso principale, per quanto suesposto) e la cassazione della sentenza impugnata sul capo della determinazione dei danni da contraffazione diretta delle due ricorrenti, con rinvio della causa alla Corte d’appello per il nuovo esame della questione posta fondatamente con il mezzo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , nei limiti di cui in mo tivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la caus a alla Corte d’appello di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9909/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . , in persona dei rispettivi legali rappres.p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappres. e difese unit amente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrenti- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 91/2022 de lla Corte d’app ello di Roma, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . , chiedendo l’accertamento della contraffazione del brevetto europeo di cui era licenziataria esclusiva, relativo ad un pannello prefabbricato in calcestruzzo con strato termicamente isolante o di alleggerimento,e il risarcimento dei danni. Con sentenza non definitiva del 2006, il Tribunale accertava la contraffazione da parte delle suddette società convenute, in concorso tra loro (la prima responsabile di contraffazione indiretta, in ordine alla produzione di profilati, le altre due della contraffazione direttain ordine alla produzione di pannelli prefabbricati), inibendo loro la prosecuzione delle attività illecite e condannandole al risarcimento dei danni, rimettendo la causa sul ruolo per la relativa quantificazione. Con sentenza definitiva del 2009, il Tribunale condannòle convenute al pagamento della somma di euro 850.00,00 a titolo risarcitorio. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso le senten ze, non definitiva e definitiva; si costituirono [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] , s.p.a.,con appello incidentale; nelle more interveniva la sentenza della Corte d’appello di Milanoche confermava la sentenza di primo grado di nullità della frazione nazionale del brevetto in questione. Con sentenza del 2015, la Corte d’appello di Romadichiarò la nullità di entrambe le sentenze in quanto emesse in composizione monocratica, accertandol’illiceità della condotta posta in essere, in concorso tra loro, da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], s . p . a ., in ordine alla produzione di profilati la prima e di pannelli prefabbricate le altre, e condannando le stesse società al risarcimentodei danni per la somma di euro 354.773,00 a favoredella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorse in cassazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; il ricorso fu accolto con sentenza della Corte Suprema del 2019 in quanto, intervenuta la scadenza delbrevetto il 22.1.20, la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto essere respinta per il periodo successivo, salvo l’interesse all’accertamento richiesto per il periodo precedente; fualtresì accolto il ricorso per la parte relativa all’accertamento della contraffazione indiretta di [OSCURATO:SOCIETA]., in mancanza dell’elemento soggettivo, assorbito il quarto motivo relativo alla erronea quantificazione dei danni. Riassunta la causa innanzi alla Corte d’appello, quest’ultima-limitando il giudizio di rinvioall’accertamento della contraffazione del brevetto, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente alla scadenza dello stesso- c on sentenza del 2022 ha accolto l’ impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]., con rigett o del la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] s.p . a. , osservando che: non era stato provato l’elemento soggettivo della contraffazione ascritta all’appellante in quanto il messaggio pubblicitario prodotto non aveva riguardato la finalità del pannello oggetto del brevetto (l’isolamento termico), fermo l’accertamento dell’elemento oggettivo dell’illecito; era precluso ogni riesame relativo alle altre due società interessate alla contraffazione diretta, assorbito il motivo sulla quantificazione del danno. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l .) e l’IP Trasporti s . r . l . (già [OSCURATO:SOCIETA].) ricorrono in cassazione con unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso, illustrati da memorie.[OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 371, 370 e 369, c . p . c ., per aver la Corte d’appelloritenuto che in sede di rinvio avrebbe dovuto esaminare solo la sussistenza della contraffazione indiretta e non anche di quella diretta riguardante le ricorrenti, in difformità dunque della sentenza della cassazione del 2019, la quale aveva affermato il principio di diritto secondo cui l’intervenuta scadenza del brevetto al momento della decisione non precludeva al titolare di ottenere l’accertamento della contraffazione, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente al la sua scadenza. In particolare, s econdo i ricorrenti, era erronea l’affermazione della Corte territorialesecondo la quale il controricorso da loro proposto era stato ritenuto dalla cassazione adesivo al principale, non oggetto di esame e di pronuncia in dispositivo, con conseguente preclusione in sede di rinvio del la censura della qualificazione del controricorso operata dalla cassazione e degli accertamenti contenuti nella sentenza della Corte d’appellosul quantumdel danno. Al riguardo, le ricorrenti assumono che il controricorso adesivo al ricorso principale era qualificabile come ricorso incidentale tardivo ammissibile, per cui l’assorbimento pronunciato dalla cassazione sul motivo riguardante il quantum giovava anche ai ri correnti incidentali, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata sul punto. Il motivo èfondato. Va osservato che, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che, nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (Cass., n. 26505/09; n. 24155/17; n. 41254/21). Nella specie, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto preclusa una nuova cognizione, anche ai limitati fini del quantum, sulla posizione delle due società (ora ricorrenti), responsabili della contraffazione diretta. Tale statuizione, sostanz ialmente immotivata, confliggecon il citato consolidato orientamento di questa Corte, posto che le società ricorrenti hanno e videnziato di aver impugnato, con il controricorso adesivo al ricorso principale, anche la parte della sentenza d’appello sullaquantificazione del danno liquidato a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ( motivo dichiarato assorbito dalla cassazione a seguito dell’accoglimento dei primi tremezzi). Al riguardo, appare dunque erronea la replica della [OSCURATO:SOCIETA]. espressa nella memoria illustrativa secondo la qua le la mancata disamina da parte della Corte territorialedel quarto motivo del primo ricorso proposto in cassazione potrebbe solo legittimare il ricorso revocatorio ex art. 391bis, cpc; invero, la doglianza in questione attingela pronuncia emessa nel giudizio d i rinvio per aver appunto la Corte d’appello ritenuto preclusa la cognitio sul motivo relativo alla determinazione dei danni, considerato assorbito dalla sentenza della cassazione,senza cioè statuire sul punto. Al riguardo, va rilevato che la Corte territoriale ha dato atto del contenuto del suddetto ricorso incidentale, richiamato comunque a pag.16 del ricorso con riferimento alla comparsa di risposta depositata dalle ricorrenti nel giudizio di rinvi o. Sul punto, le argomentazioni di contro-replica dellericorrenti espresse nella memoria vanno condivise. Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale tardivo (così qualificato il controricorso adesivo al ricorso principale, per quanto suesposto) e la cassazione della sentenza impugnata sul capo della determinazione dei danni da contraffazione diretta delle due ricorrenti, con rinvio della causa alla Corte d’appello per il nuovo esame della questione posta fondatamente con il mezzo di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , nei limiti di cui in mo tivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la caus a alla Corte d’appello di R
Sentenza Cassazione n. 20995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris