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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23312/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ROMA avverso la sentenza del 20/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20/07/2020 della Corte di appello di Roma che ha parzialmente riformato la sentenza in data 30 gennaio 2019 del Tribunale di Roma, dichiarando non doversi procedere per il reato contestato al capo A) perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena per il residuo reato di riciclaggio.

Deduce:

1.1. In via preliminare eccepisce la mancata notifica all'imputato assente dell'avviso di deposito della sentenza della Corte di appello di Roma.

A tal proposito richiama la disciplina transitoria prevista dalla Legge 28 \_D aprile 2014, n. 67, con particolare riguardo all'applicabilità della normativa previgente -relativa al processo celebrato in contumacia- nel caso in cui alla data di entrata in vigore della legge sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado e per i procedimenti in corso nei quali sia stata dichiarata la contumacia dell'imputato.

1.2. "In riferimento al capo A) di imputazione; errata applicazione artt. 476 e 479 c.p. in violazione di legge; mancanza dei presupposti di diritto.

Omessa e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA]".

A tal proposito si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcuna maniera concorso ai reati di falso contestati al capo A), dichiarati estinti per prescrizione e si aggiunge che "la sentenza di appello è assolutamente carente di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati attribuiti al Sig. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla cd pratica di nazionalizzazione, indicati nel capo a) di imputazione".

Vengono dunque riassunte e compendiate le risultanze processuali al fine di dimostrare l'insussistenza della prova quanto alla partecipazione consapevole di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte contestate al capo A).

1.3. "In ordine al capo B) ingiustizia della condanna.

Omessa e/o illogicità della motivazione.

Mancata esposizione delle ragioni di diritto: mancanza di riscontri probatori".

Il motivo muove dall'assunto secondo cui "il sig. [OSCURATO:PERSONA], [...] anche nel giudizio di appello è stato ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 648-bis, c.p., pur non avendo mai avuto consapevolezza dell'origine delittuosa del veicolo che venne formalmente intestato a lui, ma pagato da S.V.

Motors".

Sottolinea, quindi, come gli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati assolti dal reato di riciclaggio, perché ritenuti inconsapevoli della condotta di vendita dell'automobile e della dolosa preordinazione della documentazione tedesca da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della successiva vendita dell'autovettura rubata.

Secondo la difesa tale evenienza incide sulla sussistenza del dolo generico in capo a [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di qualsiasi indizio, da cui poter desumere che 63 fosse a conoscenza della provenienza delittuosa dell'autovettura.

Si afferma, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] doveva andare assolto dal reato di riciclaggio, mancando la prova della sussistenza dell'elemento psicologico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Va affrontata la questione preliminare esposta relativamente alla mancata comunicazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di appello.\.2 Il motivo è manifestamente infondato, atteso che al procedimento in esame non si applica la normativa previgente a quella introdotta dalla Legge 28 aprile 2014, n. 67.

La norma da prendere in considerazione è l'art. 15-bis del menzionato articolato normativo, nel quale si ravvisa una regola generale e due eccezioni.

1.1.1. La regola generale è fissata dal primo inciso del primo comma, il quale dispone che le regole del procedimento per absentia si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, il 14/05/2014.

Già in forza della regola generale, il procedimento in esame ricade senz'altro nella disciplina introdotta dalla Legge n. 67 del 2014.

1.1.2. La prima eccezione alla regola generale ora richiamata è prevista dal secondo inciso dello stesso primo comma dell'art. 15-bis, là dove esclude l'applicabilità delle regole previste per il procedimento per absentia per quei procedimenti in cui sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Tale evenienza non si rinviene nel caso in esame, visto che il dispositivo della sentenza di primo grado è stato pronunciato il 30.1.2019, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 67 del 2014 (il 14.5.2014, per come già evidenziato).

1.1.3. La seconda eccezione è prevista dal secondo comma dell'art. 15-bis, là dove dispone che continua ad applicarsi la normativa del procedimento in contumacia in quei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, nei quali sia stata dichiarata l'irreperibilità ovvero la contumacia dell'imputato.

Anche questa seconda evenienza non si rinviene nel caso in esame, visto che [OSCURATO:PERSONA] non è stato dichiarato né irreperibile, né contumace nel corso del procedimento.

Dall'esame degli atti (possibile in ragione della natura processuale della questione) risulta che l'imputato, alla prima udienza, è stato -correttamente- dichiarato assente, in applicazione della normativa del procedimento in absentia, all'epoca già vigente.

Da ciò discende la manifesta infondatezza della pretesa difensiva di applicazione della normativa delle regole del processo in contumacia.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità in relazione a una sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

Questa Corte ha già spiegato, infatti, che "in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata», (Sez. 4 - , Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01).

Tanto fa emergere l'inammissibilità per la sua genericità, in quanto il ricorrente non ha dedotto specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché la Corte territoriale potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorrente, invero, pur rubricando le proprie doglianze come violazioni dì legge, sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito, con un condivisibile dictum, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez.

Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf.

Sez. 6, n. 10074 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098).

Da qui l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo dell'identica questione di merito contenuta nel mezzo di gravame e disatteso dalla Corte di appello con motivazione che viene ignorata nel ricorso.

I magistrati dell'appello, infatti, hanno ribadito quanto espresso dalla sentenza di primo grado, con riguardo alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa il trasferimento della proprietà con la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene (ri)venduto a Borneti.

A fronte di ciò, il ricorrente espone motivi che si risolvono in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili ./1v,.•..-_ al giudizio di legittimità.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire cheo sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ROMA avverso la sentenza del 20/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20/07/2020 della Corte di appello di Roma che ha parzialmente riformato la sentenza in data 30 gennaio 2019 del Tribunale di Roma, dichiarando non doversi procedere per il reato contestato al capo A) perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena per il residuo reato di riciclaggio. Deduce: 1.1. In via preliminare eccepisce la mancata notifica all'imputato assente dell'avviso di deposito della sentenza della Corte di appello di Roma. A tal proposito richiama la disciplina transitoria prevista dalla Legge 28 \_D aprile 2014, n. 67, con particolare riguardo all'applicabilità della normativa previgente -relativa al processo celebrato in contumacia- nel caso in cui alla data di entrata in vigore della legge sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado e per i procedimenti in corso nei quali sia stata dichiarata la contumacia dell'imputato. 1.2. "In riferimento al capo A) di imputazione; errata applicazione artt. 476 e 479 c.p. in violazione di legge; mancanza dei presupposti di diritto. Omessa e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA]". A tal proposito si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcuna maniera concorso ai reati di falso contestati al capo A), dichiarati estinti per prescrizione e si aggiunge che "la sentenza di appello è assolutamente carente di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati attribuiti al Sig. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla cd pratica di nazionalizzazione, indicati nel capo a) di imputazione". Vengono dunque riassunte e compendiate le risultanze processuali al fine di dimostrare l'insussistenza della prova quanto alla partecipazione consapevole di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte contestate al capo A). 1.3. "In ordine al capo B) ingiustizia della condanna. Omessa e/o illogicità della motivazione. Mancata esposizione delle ragioni di diritto: mancanza di riscontri probatori". Il motivo muove dall'assunto secondo cui "il sig. [OSCURATO:PERSONA], [...] anche nel giudizio di appello è stato ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 648-bis, c.p., pur non avendo mai avuto consapevolezza dell'origine delittuosa del veicolo che venne formalmente intestato a lui, ma pagato da S.V. Motors". Sottolinea, quindi, come gli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati assolti dal reato di riciclaggio, perché ritenuti inconsapevoli della condotta di vendita dell'automobile e della dolosa preordinazione della documentazione tedesca da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della successiva vendita dell'autovettura rubata. Secondo la difesa tale evenienza incide sulla sussistenza del dolo generico in capo a [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di qualsiasi indizio, da cui poter desumere che 63 fosse a conoscenza della provenienza delittuosa dell'autovettura. Si afferma, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] doveva andare assolto dal reato di riciclaggio, mancando la prova della sussistenza dell'elemento psicologico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va affrontata la questione preliminare esposta relativamente alla mancata comunicazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di appello.\.2 Il motivo è manifestamente infondato, atteso che al procedimento in esame non si applica la normativa previgente a quella introdotta dalla Legge 28 aprile 2014, n. 67. La norma da prendere in considerazione è l'art. 15-bis del menzionato articolato normativo, nel quale si ravvisa una regola generale e due eccezioni. 1.1.1. La regola generale è fissata dal primo inciso del primo comma, il quale dispone che le regole del procedimento per absentia si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, il 14/05/2014. Già in forza della regola generale, il procedimento in esame ricade senz'altro nella disciplina introdotta dalla Legge n. 67 del 2014. 1.1.2. La prima eccezione alla regola generale ora richiamata è prevista dal secondo inciso dello stesso primo comma dell'art. 15-bis, là dove esclude l'applicabilità delle regole previste per il procedimento per absentia per quei procedimenti in cui sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge. Tale evenienza non si rinviene nel caso in esame, visto che il dispositivo della sentenza di primo grado è stato pronunciato il 30.1.2019, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 67 del 2014 (il 14.5.2014, per come già evidenziato). 1.1.3. La seconda eccezione è prevista dal secondo comma dell'art. 15-bis, là dove dispone che continua ad applicarsi la normativa del procedimento in contumacia in quei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, nei quali sia stata dichiarata l'irreperibilità ovvero la contumacia dell'imputato. Anche questa seconda evenienza non si rinviene nel caso in esame, visto che [OSCURATO:PERSONA] non è stato dichiarato né irreperibile, né contumace nel corso del procedimento. Dall'esame degli atti (possibile in ragione della natura processuale della questione) risulta che l'imputato, alla prima udienza, è stato -correttamente- dichiarato assente, in applicazione della normativa del procedimento in absentia, all'epoca già vigente. Da ciò discende la manifesta infondatezza della pretesa difensiva di applicazione della normativa delle regole del processo in contumacia. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità in relazione a una sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Questa Corte ha già spiegato, infatti, che "in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata», (Sez. 4 - , Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01). Tanto fa emergere l'inammissibilità per la sua genericità, in quanto il ricorrente non ha dedotto specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché la Corte territoriale potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente, invero, pur rubricando le proprie doglianze come violazioni dì legge, sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito, con un condivisibile dictum, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf. Sez. 6, n. 10074 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098). Da qui l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo dell'identica questione di merito contenuta nel mezzo di gravame e disatteso dalla Corte di appello con motivazione che viene ignorata nel ricorso. I magistrati dell'appello, infatti, hanno ribadito quanto espresso dalla sentenza di primo grado, con riguardo alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa il trasferimento della proprietà con la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene (ri)venduto a Borneti. A fronte di ciò, il ricorrente espone motivi che si risolvono in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili ./1v,.•..-_ al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire cheo sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass
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