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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 17666/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12336/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ing.

Biagio, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio elettro presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, alla via Gregorio VII n. 407 -controricorrente- Oggetto: 17– 12336 - 2018 – 14/06/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, Torino, n. 1486/02/2017,pronunciata il 15 febbraio 2017 e depositata il 19 ottobre 2017,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente, lavoratore dipendente, presentava istanza di rimborso delle ritenute operate dall’Inps a suo carico per l’anno d’imposta 2007 in relazione al reddito prodotto da stock option per un importo pari ad euro 74.380,62. 2.Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente adiva il giudice di prossimità alla luce del disposto dell’art. 51, co. 2, lett. g-bis, TUIR.

Egli riteneva invero applicabile la tassazione sostitutiva del 12,50% prevista per il capital gain, pari alla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di esercizio delle opzioni.

Il giudizio di primo grado esitava in senso favorevole al contribuente.

Insorgeva con ricorso in appello l’Ufficio, ivi deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 36, co. 26, d.l. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006, ritenendo rilevante il momento dell’assegnazione non delle azioni, quanto del diritto di opzione. 3.La CTR dichiarava però inammissibile l’appello erariale perché notificato otto giorni dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c., così aderendo alla tesi difensiva del contribuente che aveva indicato il 30.12.2014 quale data di spedizione dell’appello. 4.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che svolge un unico motivo di ricorso, benché articolato sotto un duplice profilo, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale lamenta la violazione dell’art. 327 c.p.c. giacché la Commissione tributaria 17– 12336 - 2018 – 14/06/2023 MMF regionale avrebbe dovuto ritenere tempestivo l’appello spedito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c. 1.1 Riportando in seno al ricorso, ai fini dell’autosufficienza, tanto la relata di notifica quanto la distinta della raccomandata, quest’ultima recante il timbro postale del 22.12.2014, denunzia l’illegittimità della sentenza laddove la CTR ha sancito l’inammissibilità del ricorso perché spedito per la notificazione otto giorni dopo la scadenza del termine lungo, e quindi il 30.12.2014.

Soggiunge che la CTR avrebbe acriticamente aderito alla tesi del contribuente, il quale aveva per primo eccepito la tardività della notificazione perché richiesta solo in data 30.12.2014 senza però aver mai specificato quale documento recasse tale data. 1.2 Ritenendo poi sussistenti i presupposti, chiede che questa Corte decida la causa nel merito.

2. Il motivo è inammissibile.

È condivisibile l’assunto della difesa del controricorrente laddove afferma che la parte ricorrente, cui imputa la novità della produzione documentale nel presente giudizio di legittimità, ha omesso di indicare gli atti cui avrebbe allegato i suddetti documenti nel corso del giudizio di appello.

Ed infatti, qualora sia svolto un motivo di ricorso «riconducibile alla prospettazione dì un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente - per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agi atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. n. 21926 del 2015; conf.

Cass. n. 15367 del 2014)» (Cfr. Cass., II, n. 28072/2021). 17– 12336 - 2018 – 14/06/2023 MMF 2.1 Va parimenti condivisa l’ulteriore eccezione svolta dal controricorrente in relazione alla domanda di esame del merito della questione, inibita a questa Corte per aver la CTR deciso la vertenza in punto di mero rito.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente che quantifica in €. cinquemilaseicento/00, oltre ad €200,00 per esborsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12336/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ing. Biagio, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio elettro presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, alla via Gregorio VII n. 407 -controricorrente- Oggetto: 17– 12336 - 2018 – 14/06/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, Torino, n. 1486/02/2017,pronunciata il 15 febbraio 2017 e depositata il 19 ottobre 2017,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente, lavoratore dipendente, presentava istanza di rimborso delle ritenute operate dall’Inps a suo carico per l’anno d’imposta 2007 in relazione al reddito prodotto da stock option per un importo pari ad euro 74.380,62. 2.Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente adiva il giudice di prossimità alla luce del disposto dell’art. 51, co. 2, lett. g-bis, TUIR. Egli riteneva invero applicabile la tassazione sostitutiva del 12,50% prevista per il capital gain, pari alla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di esercizio delle opzioni. Il giudizio di primo grado esitava in senso favorevole al contribuente. Insorgeva con ricorso in appello l’Ufficio, ivi deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 36, co. 26, d.l. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006, ritenendo rilevante il momento dell’assegnazione non delle azioni, quanto del diritto di opzione. 3.La CTR dichiarava però inammissibile l’appello erariale perché notificato otto giorni dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c., così aderendo alla tesi difensiva del contribuente che aveva indicato il 30.12.2014 quale data di spedizione dell’appello. 4.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che svolge un unico motivo di ricorso, benché articolato sotto un duplice profilo, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale lamenta la violazione dell’art. 327 c.p.c. giacché la Commissione tributaria 17– 12336 - 2018 – 14/06/2023 MMF regionale avrebbe dovuto ritenere tempestivo l’appello spedito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c. 1.1 Riportando in seno al ricorso, ai fini dell’autosufficienza, tanto la relata di notifica quanto la distinta della raccomandata, quest’ultima recante il timbro postale del 22.12.2014, denunzia l’illegittimità della sentenza laddove la CTR ha sancito l’inammissibilità del ricorso perché spedito per la notificazione otto giorni dopo la scadenza del termine lungo, e quindi il 30.12.2014. Soggiunge che la CTR avrebbe acriticamente aderito alla tesi del contribuente, il quale aveva per primo eccepito la tardività della notificazione perché richiesta solo in data 30.12.2014 senza però aver mai specificato quale documento recasse tale data. 1.2 Ritenendo poi sussistenti i presupposti, chiede che questa Corte decida la causa nel merito. 2. Il motivo è inammissibile. È condivisibile l’assunto della difesa del controricorrente laddove afferma che la parte ricorrente, cui imputa la novità della produzione documentale nel presente giudizio di legittimità, ha omesso di indicare gli atti cui avrebbe allegato i suddetti documenti nel corso del giudizio di appello. Ed infatti, qualora sia svolto un motivo di ricorso «riconducibile alla prospettazione dì un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente - per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agi atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. n. 21926 del 2015; conf. Cass. n. 15367 del 2014)» (Cfr. Cass., II, n. 28072/2021). 17– 12336 - 2018 – 14/06/2023 MMF 2.1 Va parimenti condivisa l’ulteriore eccezione svolta dal controricorrente in relazione alla domanda di esame del merito della questione, inibita a questa Corte per aver la CTR deciso la vertenza in punto di mero rito. 3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente che quantifica in €. cinquemilaseicento/00, oltre ad €200,00 per esborsi
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