CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 18360/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SAVONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona, previa qualificazione del ricorso come opposizione- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda formulata dal Pubblico Tiinistero di estinzione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione inflitta con decreto penale di condanna del 14 novembre 2008, irrevocabile il 10 febbraio 20092. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione II Pubblico Ministero, deducendo l'inosservanza dell'art 460, comma 5, cod. proc. pen., del quale il giudice dell'esecuzione avrebbe fatto errata applicazione, ritenendo che il dies a quo per il computo del termine di prescrizione fosse la data della commissione del fatto, laddove avrebbe invece dovuto avere riguardo a quella dell'esecutività del decreto penale di condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 26 ottobre 2022, ha chiesto, previa qualificazione del ricorso quale opposizione ai sensi dell'art. 666 cod, proc. pen., la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va qualificato come opposizione. 2. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in ordine alla dichiarazione di estinzione del reato e/o della pena il giudice dell'esecuzione decide secondo la procedura de plano prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione proposta dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce una fase procedimentale da svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1235 del 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 223126; Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv. 204310; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, Magarotto, Rv. 196874). [OSCURATO:PERSONA] intende dare qui continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975; vedi anche la più risalente Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508), che afferma che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art.667 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 cod. proc. pen. - è data solo la facoltà di proporre opposizione. La tesi è giustificata dalla considerazione che, nella diversa opzione ermeneutica della ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Savona quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona. Così deciso il 17 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]