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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 35479/2023

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la seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Bari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna, resa in data 13 luglio 2021, dal Tribunale di Foggia, alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa, oltre pene accessorie, riconosciuta la recidiva contestata, nonché la continuazione tra i reati, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, considerate equivalenti alla contestata circostanza aggravante della recidiva, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 1 e 2), 648 cod. pen. (capo 3 e 4), art. 697 cod. pen. (capo 5).

2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avv.

S. Vescera, denunciando vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, previa esclusione della recidiva.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è sopraggiunta rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato personalmente (cfr. rinuncia pervenuta in data 21 febbraio 2023 dall'Istituto penitenziario di Foggia), ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. 4.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e detta inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Bari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna, resa in data 13 luglio 2021, dal Tribunale di Foggia, alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa, oltre pene accessorie, riconosciuta la recidiva contestata, nonché la continuazione tra i reati, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, considerate equivalenti alla contestata circostanza aggravante della recidiva, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 1 e 2), 648 cod. pen. (capo 3 e 4), art. 697 cod. pen. (capo 5). 2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avv. S. Vescera, denunciando vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, previa esclusione della recidiva. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è sopraggiunta rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato personalmente (cfr. rinuncia pervenuta in data 21 febbraio 2023 dall'Istituto penitenziario di Foggia), ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e detta inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 35479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris