Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 06518/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17565/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA N. 281/2025 depositata il 23/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17565/2025 Numero sezionale 635/2026 Numero di raccolta generale 6518/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17565/2025 Numero sezionale 635/2026 Numero di raccolta generale 6518/2026 Data pubblicazione 19/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17565/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA N. 281/2025 depositata il 23/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17565/2025 Numero sezionale 635/2026 Numero di raccolta generale 6518/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17565/2025 Numero sezionale 635/2026 Numero di raccolta generale 6518/2026 Data pubblicazione 19/03/2026
Decreto Cassazione n. 06518/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris