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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 28794/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso 2498-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC [OSCURATO:PERSONA].ssaFRANCESCA PICARDI - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e dife so dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrenti– avverso la sentenza n. 5015/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 5/6/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Ciro e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. propone ricorso, affidato a quattromotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’a ppello avverso la sentenza n. 2270 /2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva respintoil ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica ICI, annualità 201 1 , relativamente all’immobile, di proprietà della contribuente, sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 355,sub. 42 e 43; l’Agenzia delle entrate ed il Comune di Napoli resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. » e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia «omesso l'esame della questione decisiva oggetto del giudizio costituita dalla circostanza- evidenziata nella memoria del 13/10/2015 dinanzi alla CTP …, nonché nel ricorso in appello …-che il giudice di primo grado …( aveva )… consentito al rappresentante processuale dell'Agenzia delle E ntrate di presenziare all'udienza di trattazione del 30/10/2015 sebbene l'Ufficio non si fosse costituito, rinviando irritualmente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per “ deposito documenti” e consentendogli , così , il deposito di un irrituale atto denominato “costituzione in giudizio e controdeduzioni”»;

1.2. la doglianza va disattesa;

1.3. preliminarmente va evidenziato che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della domanda di appello), nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (cfr. Cass. n . 1539 del 22/01/2018 , Cass. n. 25761 del 05/12/2014);

1.4. l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra, dunque, un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. -la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello, al che consegue chela mancata deduzione del vizio nei termini indicati, come nel caso in esame,evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, determinal'inammissibilità del motivo (cfr. Cass. n. 29952 del 13/10/2022);

2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia «ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. lamentando «erroneità nell'interpretazione della domanda dell'appellante per grave travisamento delle risultanze processuali», deducendo che con riferimento all'immobilesub 43 era stato chiesto l'annullamento dell'avviso di rettifica ICI impugnato sull'assunto che l'imposta doveva essere determinata facendo riferimento alla rendita catastale accertata con la pronuncia della Commissione tributaria regionale de lla Campania n. 214/23/2013, passata in giudicato, che , in accoglimento parziale del ricorso della ricorrente aveva determinato la rendita catastale del suddetto immobile, e che tuttavia la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente interpretato la domanda dell'appellante nel senso che la rendita accertata con la suddetta sentenza non poteva avere effetto se non da un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza; 2.2.la doglianza è fondata;

2.3. è assorbente rilevare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 4334 del 04/03/2015 , Cass.n. 13069 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) , in tema di imposta comunale sugl'immobili, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile: poiché, infatti, gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, la rendita accertata dal giudice con sentenza definitiva dev'essere considerata l'unica valida ed efficace fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE (e poi dall’Agenzia del Territorio) , e quindi, in quanto legittimamente risultante in catasto al primo gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, a norma dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è quella in base alla quale dev'essere calcolata l'imposta effettivamente dovuta;

2.4. ciò posto, rileva il C ollegio che la Commissione tributaria regionale, dopo aver premesso che l’appellante aveva censurato la sentenza di primo gradolamentando che «la rendita catastale accertata con sentenza non potrebbe avere effetto se non da un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza», in motivazione ha dunque affermato che «sarebbe del tutto paradossale che il giudice tributario applicasse per annualità differenti una rendita catastale diversa da quella accertata dal giudice e per ciò stesso ritenuta incongrua», concludendocon la statuizione di rigetto integrale dell'appello ;

2.5. occorre tuttavia evidenziare che, come riportato e trascritto in parte quanel ricorso, la ricorrente aveva censurato in appello la mancata applicazione, da parte del Comune, nel calcolo dell’imposta della rendita «definitivamente accertata dal giudice tributario» in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, a decorrere quindi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero fin dal momento dell'efficacia dell a maggior e renditacontenute nell'atto impugnato;

2.6. va preme sso dunque che il principio secondo il quale l'interpretazione della domanda costituisce compito esclusivo del giudice del merito, non opera quando si deduca un error in procedendo, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nel caso in cui si assuma violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoo il travisamento del contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. n. 12909 del 13/07/2004 , Cass. n. 2681 del 03/05/1984);

2.7. è proprio questa ultima ipotesi che ricorre nella specie, atteso che viene denunziato un error in procedendo, costituito dall’erroneo rigetto dell’appello anche nella parte in cui era stata lamentata la mancata applicazioneda parte del Comune, nel calcolo dell’imposta, della rendita catastale giudizialmente accertata;2.8. ciò posto, deve ritenersi applicabile anche al caso di travisamento della domanda, il principio, formulato per l’omessa pronuncia su un motivo di appello,secondo cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art.111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata la sussistenza del vizio in esamesu un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(cfr. Cass. n. 21968 del 28/10/2015 );

2.9. non vi è infatti ragione per cui un tale principio, sancito per l'omessa pronuncia e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, da questo punto di vista del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, nulla per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

2.10. esaminato dunque in tale prospettiva il secondo motivo di ricorso si rivela fondato e va accolto sulla scorta dei principi di diritto dianzi illustrati, con accoglimento in parte quadell’appello della ricorrente; 3.1.con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 e lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la contribuente fosse a conoscenza della variazione catastale, in quanto in data 9 / 2 /200 9 aveva acquistato, con atto pubblico, l’immobile in questione, ed in quella sede aveva preso «conoscenza della variazionedi rendita catastale»;

3.2. con il quartomotivo di ricorso laricorrente avanza censura ex art.360, co.1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto prive di fondamento le contestazioni relative al difetto di conoscenza della rettifica della rendita catastale a fronte dell’indicazione nell’atto di compravendita del 9/2/2009, senza dar conto della mancata prova, da parte dell’Amministrazione, circa la notifica della variazione di classamento;

3.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate;

3.4. non è, infatto, in contestazione tra le parti, che, nella fattispecie inesame, l'immobile in questione sia stato oggetto di variazione catastale in data 17/1/2009 nei confronti della dante causa dell’odierna società ricorrente;

3.5. ne consegue che la rettifica del valore da parte dell'Amministrazione è certamente successiva al 1° gennaio 2000, con conseguenteobbligo di notifica della stessa, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della L. n.342/2000, perché l'atto attributivo o modificativo della rendita siaefficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comunepuò legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento,che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. 8 luglio 2009, n. 16031);

3.6. la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la prova della notifica sia evincibile, come dianzi illustrato, dalle risultanze dell’atto di compravendita dell’immobile in questione, in cui sarebbe stata indicatala nuovarendita catastale;

3.7. ritiene il Collegio che, poiché la norma sopra richiamata subordina la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve esser e fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto limitatamente al secondo, terzo e quarto motivo, respinto il primo motivo, e la causa,non necessitando di altri accertamenti in punto di fatto , può essere decisa con l'accoglimento dell'originario ricorso , proposto dal la societàcontribuente, con riguard o al subalterno 43, mediante applicazione della minore renditacatastale, accertata con sentenza della Commissione tributaria regionale Commissione tributaria regionale della Campania n. 214/23/2013,fin dal momento dell'attribuzione da parte dell’Agenzia del Territorio, e con annullamento dell’atto impugnato relativamente al subalterno 42;

4. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre il progressivo consolidamento della giurisprudenza in materiarende opportuno compensare le spese del merito P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso,respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e decidendo n el merito accoglie l'originario ricorso della contribuent e nei termini di cui in motivazione; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna le parti controricorrenti, in solido,al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della ricorrente che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 2498-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC [OSCURATO:PERSONA].ssaFRANCESCA PICARDI - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e dife so dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrenti– avverso la sentenza n. 5015/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 5/6/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Ciro e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. propone ricorso, affidato a quattromotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’a ppello avverso la sentenza n. 2270 /2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva respintoil ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica ICI, annualità 201 1 , relativamente all’immobile, di proprietà della contribuente, sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 355,sub. 42 e 43; l’Agenzia delle entrate ed il Comune di Napoli resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. » e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia «omesso l'esame della questione decisiva oggetto del giudizio costituita dalla circostanza- evidenziata nella memoria del 13/10/2015 dinanzi alla CTP …, nonché nel ricorso in appello …-che il giudice di primo grado …( aveva )… consentito al rappresentante processuale dell'Agenzia delle E ntrate di presenziare all'udienza di trattazione del 30/10/2015 sebbene l'Ufficio non si fosse costituito, rinviando irritualmente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per “ deposito documenti” e consentendogli , così , il deposito di un irrituale atto denominato “costituzione in giudizio e controdeduzioni”»; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. preliminarmente va evidenziato che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della domanda di appello), nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (cfr. Cass. n . 1539 del 22/01/2018 , Cass. n. 25761 del 05/12/2014); 1.4. l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra, dunque, un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. -la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello, al che consegue chela mancata deduzione del vizio nei termini indicati, come nel caso in esame,evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, determinal'inammissibilità del motivo (cfr. Cass. n. 29952 del 13/10/2022); 2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia «ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. lamentando «erroneità nell'interpretazione della domanda dell'appellante per grave travisamento delle risultanze processuali», deducendo che con riferimento all'immobilesub 43 era stato chiesto l'annullamento dell'avviso di rettifica ICI impugnato sull'assunto che l'imposta doveva essere determinata facendo riferimento alla rendita catastale accertata con la pronuncia della Commissione tributaria regionale de lla Campania n. 214/23/2013, passata in giudicato, che , in accoglimento parziale del ricorso della ricorrente aveva determinato la rendita catastale del suddetto immobile, e che tuttavia la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente interpretato la domanda dell'appellante nel senso che la rendita accertata con la suddetta sentenza non poteva avere effetto se non da un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza; 2.2.la doglianza è fondata; 2.3. è assorbente rilevare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 4334 del 04/03/2015 , Cass.n. 13069 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) , in tema di imposta comunale sugl'immobili, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile: poiché, infatti, gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, la rendita accertata dal giudice con sentenza definitiva dev'essere considerata l'unica valida ed efficace fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE (e poi dall’Agenzia del Territorio) , e quindi, in quanto legittimamente risultante in catasto al primo gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, a norma dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è quella in base alla quale dev'essere calcolata l'imposta effettivamente dovuta; 2.4. ciò posto, rileva il C ollegio che la Commissione tributaria regionale, dopo aver premesso che l’appellante aveva censurato la sentenza di primo gradolamentando che «la rendita catastale accertata con sentenza non potrebbe avere effetto se non da un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza», in motivazione ha dunque affermato che «sarebbe del tutto paradossale che il giudice tributario applicasse per annualità differenti una rendita catastale diversa da quella accertata dal giudice e per ciò stesso ritenuta incongrua», concludendocon la statuizione di rigetto integrale dell'appello ; 2.5. occorre tuttavia evidenziare che, come riportato e trascritto in parte quanel ricorso, la ricorrente aveva censurato in appello la mancata applicazione, da parte del Comune, nel calcolo dell’imposta della rendita «definitivamente accertata dal giudice tributario» in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, a decorrere quindi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero fin dal momento dell'efficacia dell a maggior e renditacontenute nell'atto impugnato; 2.6. va preme sso dunque che il principio secondo il quale l'interpretazione della domanda costituisce compito esclusivo del giudice del merito, non opera quando si deduca un error in procedendo, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nel caso in cui si assuma violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoo il travisamento del contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. n. 12909 del 13/07/2004 , Cass. n. 2681 del 03/05/1984); 2.7. è proprio questa ultima ipotesi che ricorre nella specie, atteso che viene denunziato un error in procedendo, costituito dall’erroneo rigetto dell’appello anche nella parte in cui era stata lamentata la mancata applicazioneda parte del Comune, nel calcolo dell’imposta, della rendita catastale giudizialmente accertata;2.8. ciò posto, deve ritenersi applicabile anche al caso di travisamento della domanda, il principio, formulato per l’omessa pronuncia su un motivo di appello,secondo cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo di cui all'art.111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata la sussistenza del vizio in esamesu un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(cfr. Cass. n. 21968 del 28/10/2015 ); 2.9. non vi è infatti ragione per cui un tale principio, sancito per l'omessa pronuncia e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, da questo punto di vista del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, nulla per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2.10. esaminato dunque in tale prospettiva il secondo motivo di ricorso si rivela fondato e va accolto sulla scorta dei principi di diritto dianzi illustrati, con accoglimento in parte quadell’appello della ricorrente; 3.1.con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 e lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la contribuente fosse a conoscenza della variazione catastale, in quanto in data 9 / 2 /200 9 aveva acquistato, con atto pubblico, l’immobile in questione, ed in quella sede aveva preso «conoscenza della variazionedi rendita catastale»; 3.2. con il quartomotivo di ricorso laricorrente avanza censura ex art.360, co.1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto prive di fondamento le contestazioni relative al difetto di conoscenza della rettifica della rendita catastale a fronte dell’indicazione nell’atto di compravendita del 9/2/2009, senza dar conto della mancata prova, da parte dell’Amministrazione, circa la notifica della variazione di classamento; 3.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate; 3.4. non è, infatto, in contestazione tra le parti, che, nella fattispecie inesame, l'immobile in questione sia stato oggetto di variazione catastale in data 17/1/2009 nei confronti della dante causa dell’odierna società ricorrente; 3.5. ne consegue che la rettifica del valore da parte dell'Amministrazione è certamente successiva al 1° gennaio 2000, con conseguenteobbligo di notifica della stessa, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della L. n.342/2000, perché l'atto attributivo o modificativo della rendita siaefficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comunepuò legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento,che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. 8 luglio 2009, n. 16031); 3.6. la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la prova della notifica sia evincibile, come dianzi illustrato, dalle risultanze dell’atto di compravendita dell’immobile in questione, in cui sarebbe stata indicatala nuovarendita catastale; 3.7. ritiene il Collegio che, poiché la norma sopra richiamata subordina la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve esser e fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto limitatamente al secondo, terzo e quarto motivo, respinto il primo motivo, e la causa,non necessitando di altri accertamenti in punto di fatto , può essere decisa con l'accoglimento dell'originario ricorso , proposto dal la societàcontribuente, con riguard o al subalterno 43, mediante applicazione della minore renditacatastale, accertata con sentenza della Commissione tributaria regionale Commissione tributaria regionale della Campania n. 214/23/2013,fin dal momento dell'attribuzione da parte dell’Agenzia del Territorio, e con annullamento dell’atto impugnato relativamente al subalterno 42; 4. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre il progressivo consolidamento della giurisprudenza in materiarende opportuno compensare le spese del merito P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso,respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e decidendo n el merito accoglie l'originario ricorso della contribuent e nei termini di cui in motivazione; compensa le spese di lite dei gradi di merito; condanna le parti controricorrenti, in solido,al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della ricorrente che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie n
Sentenza Cassazione n. 28794/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris