CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10385/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 2 marzo 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto, riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi B(artt. 318, 110, 81 c.p.), E(artt.110, 318 cod. pen.), G(art. 322, comma 4, cod. pen.), H (artt. 319, 110, 81 cod. pen.), I (artt. 479, 368, comma 2, 61 n. 9, cod. pen., 81 cod. pen.) e 3 (art. 476 cod. pen.) ascrittigli. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione e violazione della legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità. La Corte di appello ha omesso di considerare la effettiva posizione dell'imputato e di suo figlio in relazione alla società Abaco, attribuendo al secondo il ruolo di prestanome del primo senza considerare che il figlio avrebbe anch'egli, dopo il pensionamento del padre, lavorato da esperto informatico privo di diploma. Inoltre, la Corte ha omesso di considerare che l'imputato, comunque abbia agito, non lo ha fatto nella convinzione di operare quale pubblico ufficiale, non avendo approfittato del proprio ruolo per l'ottenimento di un vantaggio che altrimenti non avrebbe ottenuto. Manca, ancora, costrutto alla motivazione in ordine alla contestazione relativa al cittadino extracomunitario [OSCURATO:PERSONA], la cui ricostruzione del fatto denunziato rimane priva di dettagli che la possano ricondurre al reato. Non vi è, ancora, motivazione in ordine alla chiesta riqualificazione delle vicende nel reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., in relazione alla deduzione difensiva secondo la quale il Napolitano non era altro che un mediatore tra il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi terzi clienti e da questi suoi interessamenti traeva piccoli guadagni, mancandosi un approfondimento dei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione alla eccessiva pena inflitta in relazione alla continuazione, segnatamente con riguardo alla mancata prova dell'interesse personale dell'imputato che, seppure ha agito contra legem, lo ha fatto senza che il suo ruolo di finanziere fosse determinante per gli accadimenti succedutisi. 2.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che non ha considerato la allegata disponibilità dell'imputato a collaborare con gli inquirenti e l'ammissione da parte sua di alcuni comportamenti, assumendo - invece - una preordinazione di modalità seriali priva di fondamento. 3. E' pervenuta memoria difensiva per le parti civili costituite Miah a sostegno della inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente generico e proposto per inammissibili ragioni in fatto volte alla rivalutazione probatoria. Quanto alla posizione dell'imputato e di suo figlio rispetto alla società Abaco s.r.I., la deduzione difensiva costituisce riproposizione della medesima questione di fatto rispetto alla quale la sentenza rileva che l'appellante non si era confrontato con la prima decisione (v. punto 2.1. della sentenza). Quanto alla mancanza di sfruttamento da parte dell'imputato della sua funzione di finanziere, la deduzione è palesemente generica rispetto alla risposta data dalla sentenza (sempre al par. 2.1., ibidem) in relazione alla comprovata messa a disposizione - da parte del ricorrente - delle prerogative, informazioni, contatti e poteri derivatigli dal ruolo di appartenente alle forze dell'ordine. Quanto alla vicenda che coinvolge [OSCURATO:PERSONA] (capi E e G) del tutto generica è la censura in ordine alla genericità dei riferimenti rispetto alla precisa ricostruzione dei fatti da parte di [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 9 della sentenza). Quanto alla denegata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. la censura è manifestamente infondata, oltre che genericamente proposta, rispetto alla ricostruzione delle singole vicende in chiave corruttiva e al rilievo - specificamente svolto dalla sentenza (v. pg. 11, punto 3.1.) - secondo il quale il ricorrente non è un privato intermediario che si attiva pek promuovere un accordo corruttivo tra il pubblico ufficiale (corrotto) e un terzo (corruttore), ma è il pubblico ufficiale parte dell'accordo corruttivo, mentre il [OSCURATO:PERSONA] concorre quale extraneus nella vicenda corruttiva alla quale il ricorrente ha personalmente partecipato.3. Il secondo motivo è del pari manifestamente generico, oltretutto sulla base di assertive ragioni in fatto, rispetto alla analitica valutazione della congruità dei singoli aumenti in continuazione (v. pg. 12 della sentenza impugnata). 4. Il terzo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito che ha rilevato l'assenza di elementi obiettivi sulla base dei quali le predette attenuanti andavano riconosciute (v. pg. 12, punto 4.1.), giudizio del tutto corrispondente alla proposizione del relativo motivo di appello, che non va oltre la allegazione della incensuratezza dell'imputato (v. pg. 7 dell'atto di appello). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 6. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si ritiene equo determinare in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi