CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 R.G.N. 2549/2018; Numero di raccolta generale 12853/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 06/05/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Pescara, qualificate le domande proposte daPonzo Nicola, opposizione agli atti esecutivi, annullaval’intimazione di pagamento impugnata, notificata al predettocreditore in data 29.11.2018, limitatamente ai crediti relativiagli avvisi di addebito n. 383 2013 000571488000, 383 20140000286714000 e 383 2014 00008405 66 000, rigettando nelresto l’opposizione, relativa ad altri quattro avvisi di addebito n.383 2014 0002242845000, 383 2015 0000960741000, 3832016 0000377046000, 383 2016 00021360 59000, anch’essisottesi all’intimazione di pagamento innanzi ricordata.2. Propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi ilcontribuente che deposita altresì memoria in vista dell’adunanzacamerale.3. Resiste con controricorso l’INPS.4. Resta intimata ADER.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminare alla trattazione del ricorso è il rilievo che,deceduto l’unico difensore della parte ricorrente in cassazione,l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (mero domiciliatario l’altro difensoreindicato in atti), si costituiva con memoria in data 2.4.2026l’avv. [OSCURATO:PERSONA].1.1. Quanto ai motivi di ricorso, con il primo, è dedoNtutmae rola re gistro generale 26995/2020Numero sezionale 337/2026violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cN.pum.ecr.o dii nra ccolta generale 12853/2026riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Data pubblicazione 06/05/2026Il ricorrente in cassazione riporta nel corpo del mezzo i motividel proposto appello ed insiste che la sentenza qui impugnata èerronea quanto alla qualificazione dell’azione quale opposizioneagli atti esecutivi.2. Con il secondo è denunziata la violazione e falsa applicazionedell’art. 102 c.p.c., oltre che degli artt. 617 e 615 c.p.c. edell’art. 30 d.l. n. 78 del 2010, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] rappresenta l’erroneità della sentenza nella partein cui ha dichiarato il difetto di legittimazione dell’INPS, attesoche, sottesi alla intimazione, sono avvisi di pagamento diesclusiva competenza di detto ente previdenziale.3. Con la terza censura è lamentata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 414, 164, 156 e 157 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Parte ricorrente in cassazione lamenta che erroneamente ilgiudice di merito ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo.Insiste che non vi è alcuna incertezza ovvero contraddittorietàdel petitum.4. Con il quarto mezzo è contestata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 30 d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 26, comma1, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 8 della l. n. 980 del 1982,degli artt. 139 e 140 c.p.c., dell’art. 1 e 6 della l. n. 212 del2000, degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l’illegittimitàderivata per illegittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e4, del d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602del 1973, per violazione degli artt. 3, 24, 70, 77, 111, 11Nu3m,e roin re gistro generale 26995/2020Numero sezionale 337/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Numero di raccolta generale 12853/2026Il punto centrale del motivo ruota intorno all’assunto che Dleat a pubblicazione 06/05/2026notifiche degli avvisi di addebito sottesi all’intimazione dipagamento per cui è causa non sarebbero state correttamenteeseguite e ciò in quanto nel caso di specie occorreva – ai finidella validità – l’inoltro di una seconda raccomandatainformativa.5. Con la quinta doglianza è lamentata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 del d.l. n. 119 del 2016 e dell’art. 2697c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] rimarca che non sussiste la legittimazione allanotifica degli Enti periferici dell’Agenzia delle Entrate eRiscossione.6. Con il sesto motivo è censurata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 50 deld.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.E’ contestato che l’intimazione doveva contenere il puntualecalcolo di interessi e sanzioni.7. Premessi i motivi, il Collegio rileva che l’esame degli stessi èsuperfluo alla luce del contenuto della memoria depositata dallaparte ricorrente in vista dell’adunanza camerale.8. Con riguardo agli avvisi ancora qui in rilievo (cfr. punto 1 dei“Fatti di causa”), infatti, [OSCURATO:PERSONA] deduce:a) che i crediti di cui agli avvisi di addebito recanti i nn. 3832014 0002242845000 e 383 2015 0000960741000 sono statioggetto di stralcio, ai sensi dell’art. 1, commi 227 e 228 della l.n. 197/2023, come da documentazione allegata ed è chiestopertanto a questa Corte dichiararsi la sopravvenuta carenza diinteresse al giudizio.b) che per i crediti di cui ai residui avvisi n. 383 N2um0e1ro6 re gistro generale 26995/2020Numero sezionale 337/20260000377046000 e n. 383 2016 00021360 59000 ha preNsuemnertoa dti ora ccolta generale 12853/2026istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla cdDa.t a pubblicazione 06/05/2026“rottamazione” ex art. 1, comma 82 et ss. della l. n. 199 del2025 (come da ricevuta dell’istanza presentata ad ADER cheversa in atti).9. Ebbene, quanto agli avvisi di addebito indicati sub a) – comerichiesto dalla parte ricorrente – va effettivamente dichiarata lasopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione, inragione del disposto sgravio, che si traduce nell’inammissibilitàdel giudizio di legittimità.10. Quanto invece agli avvisi sub b), ritiene il Collegio dicondividere a far proprie, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c., le affermazioni già compiute da questa Corte in Cass. n.32688/2024 (si veda anche la giurisprudenza ivi richiamata),sebbene in un diverso contesto normativo.In detta pronunzia si è infatti precisato che non è compatibilecon il giudizio di cassazione la previsione di cui al primo periododell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, secondo il quale “nellemore del pagamento delle somme dovute [i processi] sonosospesi dal giudice”, ma deve piuttosto rilevarsi che l’avvenutaadesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciareal giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenzad’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità delricorso per cassazione (con richiamo anche a Cass. S.U. n.28182 del 2020, nonché Cass. n. 36849 del 2022 etc.).Detto principio ribadisce e riafferma il Collegio anche conriguardo alla fattispecie qui all’attenzione in cui – del pari - lapresentazione della domanda di agevolazione anticipata, aisensi dell’art. 1, commi 82 et ss., l. n. 199 del 2025, conNumero registro generale 26995/2020impegno alla rinunzia al giudizio (cfr. in atti), determinaN umero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12853/2026anch’essa una sopravvenuta carenza di interesse. Data pubblicazione 06/05/202611. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.12. La sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire consente dicompensare le spese del giudizio di legittimità.13. Essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, finalizzata ad evitare impugnazionipretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismosanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi diinammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tanteCass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, dault., Cass. S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano ipresupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spesedel giudizio di legittimità.Non si ravvisano i presupposti processuali per il versamentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 26995/2020Numero sezionale 337/2026Numero di raccolta generale 12853/2026Data pubblicazione 06/05/2026