CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31638/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 22/03/1962 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del diniego di rinnovazione dibattimentale è manifestamente infondato; contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha preso in esame la richiesta avanzata con la prima impugnazione ed ha ritenuto che l'audizione richiesta non fosse determinante, tenuto conto del fatto che le emergenza probatorie disponibili convergevano univocamente nel dimostrare la responsabilità dell'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che anche la seconda doglianza, diretta ad ottenere la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la motivazione offerta dalla Corte d'appello non non presenta alcuna illogicità manifesta (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato infine che anche l'ultimo motivo di ricorso relativo alla legittimità della motivazione di rigetto della richiesta di esclusione della recidiva non supera la soglia di ammissibilità tenuto conto che la Corte di appello, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, ha legittimamente ritenuto che il delitto contestato fosse concretamente espressivo di un ingravescenza della pericolosità sociale del ricorrente (pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M