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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50981/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., lamentando la valorizzazione, da parte del provvedimento impugnato, ai fini della revisione critica, della mancanza di volontà a risarcire i danni — perché, oltre che manifestamente infondate (si veda Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226, secondo cui, ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto), costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, che evidenzia come la dichiarazione di non essere disposto a risarcire i danni causati con le condotte di bancarotta fraudolenta (per oltre due milioni di euro), con affermazioni che evidenziano la mancata assunzione di responsabilità, dimostri che il condannato non ha maturato alcuna revisione critica in ordine ai delitti commessi e che, pertanto, non è meritevole del beneficio più ampio dell'affidamento, ma piuttosto di quello della semilibertà.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., lamentando la valorizzazione, da parte del provvedimento impugnato, ai fini della revisione critica, della mancanza di volontà a risarcire i danni — perché, oltre che manifestamente infondate (si veda Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226, secondo cui, ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto), costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, che evidenzia come la dichiarazione di non essere disposto a risarcire i danni causati con le condotte di bancarotta fraudolenta (per oltre due milioni di euro), con affermazioni che evidenziano la mancata assunzione di responsabilità, dimostri che il condannato non ha maturato alcuna revisione critica in ordine ai delitti commessi e che, pertanto, non è meritevole del beneficio più ampio dell'affidamento, ma piuttosto di quello della semilibertà. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre
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