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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10862/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 170-38702/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

1.1. La difesa lamenta violazione di legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 69 cod. pen.) per non avere la Corte, nell'accogliere la proposta di pena concordata tra le parti, stimato prevalenti le circostanze attenuanti generiche pur riconosciute in regime di mera equivalenza.

La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale per i fatti così qualificati in imputazione, il riconoscimento delle circostanze ed il quantum della sanzione "proposta" ha determinato una preclusione processuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il giudizio di valenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Né può del resto apprezzarsi il motivo posto in -- z _ 170-38702/2021 relazione alla ritenuta insussistenza della recidiva qualificata, non essendo sul punto il ricorso autosufficiente in difetto di allegazione del certificato del casellario.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 170-38702/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. La difesa lamenta violazione di legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 69 cod. pen.) per non avere la Corte, nell'accogliere la proposta di pena concordata tra le parti, stimato prevalenti le circostanze attenuanti generiche pur riconosciute in regime di mera equivalenza. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale per i fatti così qualificati in imputazione, il riconoscimento delle circostanze ed il quantum della sanzione "proposta" ha determinato una preclusione processuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il giudizio di valenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Né può del resto apprezzarsi il motivo posto in -- z _ 170-38702/2021 relazione alla ritenuta insussistenza della recidiva qualificata, non essendo sul punto il ricorso autosufficiente in difetto di allegazione del certificato del casellario. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il
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