CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 536/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/02/2022 R.G.N. 159/2019;Numero registro generale 19132/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026del 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. D ata pubblicazione 01/07/20261. La Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello diINPS e respinto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA],ha riformato sentenza di primo grado rigettando l’originariadomanda volta a conseguire la pensione di anzianità conriferimento al periodo in cui la ricorrente aveva lavorato, comecoadiutrice familiare nell’impresa agricola del marito dal1/1/1971 al 21/12/2011, avendo versato i contributiprevidenziali utili a fini pensionistici. L’[OSCURATO:PERSONA] aveva negato ilriconoscimento dell’anzianità contributiva perché era rimastoscoperto il periodo 1999-2004 a seguito del parzialeversamento contributivo dovuto dal titolare dell’impresa,ridotto nella misura del 30% in occasione dell’adesione ad unaccordo di ristrutturazione del debito; i versamenti in tal modocompiuti erano stati imputati alle annualità più risalenti, erimanevano scoperte 4 annualità circa.Il tribunale aveva accolto la domanda rilevando che [OSCURATO:PERSONA] avevaapplicato il regime per i lavoratori agricoli autonomi e coltivatoridiretti, mentre se avesse equiparato la posizione dellaricorrente a quella di lavoratore dipendente sarebbe statoapplicato il regime dell’automaticità delle prestazioni 2116 cod.civ. a prescindere dai contributi effettivamente versati. Inoltre,aveva ritenuto che con l’accordo di ristrutturazione del debito,avente valenza di transazione novativa, il creditore avevaaccettato di estinguere per intero il debito a fronte di unversamento parziale, sicché la somma versata dovevaintendersi integralmente satisfattiva del debito contributivo perNumero registro generale 19132/2022gli anni di riferimento e andavano quindi considerati validi gliN umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026anni ai fini della maturazione del requisito pensionistico. Data pubblicazione 01/07/2026La Corte d’appello ha invece ritenuto che il tribunale abbiaignorato la normativa previdenziale delle due figure: icoadiutori familiari devono iscriversi alla gestione lavoratoriautonomi come il titolare di impresa che versa i contributi per icoadiutori, salva rivalsa; ma eventuali importi residui nonsufficienti alla copertura di periodi successivi, non coperti dalversamento in ristrutturazione del credito, non danno originead accrediti parziali. Sulla richiesta dell’appellante incidentaledi riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità adecorrere dalla successiva domanda amministrativa, dal5/7/13, la Corte territoriale, considerato che il coadiutorefamiliare non è un lavoratore subordinato ed erroneamente iltribunale aveva applicato l’art. 2116 c.c., e che l’automatismodelle prestazioni non trova applicazione nel rapporto tralavoratore autonomo ed ente previdenziale, ha ritenuto che ilmancato versamento di contributi obbligatori impedisce lacostituzione del rapporto previdenziale. Osserva che l’impresafamiliare coltivatrice si configura come un organismo collettivoe, in mancanza di specifica previsione normativa, il calcolo dellaprestazione resta ancorato al montante contributivo versato;precisa poi che l’accordo di ristrutturazione del 2007 nonconsiste in un condono ma integra un’operazione privatistico-finanziaria con cessione dei crediti dell’[OSCURATO:PERSONA] a due gruppibancari, e che con la transazione al 30% non si apre ailavoratori autonomi il principio di automatismo, per cui restanoinalterate le prestazioni previdenziali; nel caso della ricorrente,come da CTU contabile, il requisito pensionistico si intendeconseguito l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con maturazione del diritto a pensioneNumero registro generale 19132/2022di vecchiaia dall’ottobre 2020, al compimento del 67° anno diN umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026età. Data pubblicazione 01/07/20262. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del15 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1, La ricorrente, premesso che il concessionario di riscossioneha rilasciato attestazione sulla estinzione dell’obbligazionecontributiva a seguito di pagamento della cartella emessa percontributi IVS anni 2001-2005, documento non contestato dacontroparte, che la sentenza non si era pronunciata sull’erroneoconteggio di contributi versati per i lavoratori agricoli eseguitosu base settimanale e non giornaliera, che attraverso ildisconoscimento contributivo l’assistita subìva gli effettinegativi dell’accordo tra imprenditore agricolo ed [OSCURATO:PERSONA], haarticolato le censure alla sentenza di rigetto nel seguente modo:- con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione di norme di leggenella parte in cui la Corte d’appello non ha ritenuto applicabilealla fattispecie in esame l’art. 2116 c.c. ed ha male interpretatol’art. 1965 c.c. Rileva la ricorrente che il mancato adempimentoa carico del titolare di impresa non può ricadere a pregiudiziodel prestatore, e si tratta di un principio, quello enunciatonell’art. 2116 c.c. di automaticità delle prestazioni, di generaleapplicazione, secondo cui le prestazioni spettano al lavoratoreanche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamenteversati; rileva che dalla sentenza Corte Cost. n. 374/1977 sievince un principio generale che si applica ai prestatori “salvoNumero registro generale 19132/2022diverse disposizioni di legge speciale”, il che significa che adN umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026esso si deroga solo in presenza di una esplicita disposizione; Dea ta pubblicazione 01/07/2026nel caso particolare della legge speciale sulla ristrutturazionedel credito agricolo simile deroga non è presente, sicché non èesclusa l’applicabilità dell’art. 2116 c.c. Osserva, poi, che la noncoincidenza del soggetto passivo nelle due obbligazioni(contributiva e previdenziale) non è limitata al solo rapporto dilavoro subordinato, ma anche in altre fattispecie l’obbligo diversamento di contributi spetta in capo a soggetto diverso dalprestatore di lavoro (come nelle imprese artigiane ex art. 2 u.cL. 1959, per il coadiutore di impresa commerciale ex art. 10 L.613/66, ed il mezzadro e colono ex art. 13 L. 1047/57). Nellafattispecie in esame non si contesta che la [OSCURATO:PERSONA] abbialavorato dal 1971 fino alla richiesta di pensionamento, ma chele conseguenze del beneficio scontistico (in favore del titolaredi impresa nel suo rapporto con [OSCURATO:PERSONA]) non possano avere effettisul lavoratore coadiuvante di impresa, perché estraneo alrapporto contributivo e privo di potere decisionale in merito.Inoltre, rileva che l’impresa familiare aveva corrispostol’importo dei contributi dovuti su base giornaliera all’[OSCURATO:PERSONA] senzail versamento delle sole sanzioni e interessi, e l’accordo fra INPSe titolare di impresa non poteva negare il raggiungimento deirequisiti contributivi in favore del soggetto terzo. Ladocumentazione versata in atti reperita presso [OSCURATO:PERSONA] dimostraval’avvenuto pagamento di tutti i contributi dovuti. Riguardo allatransazione, poi, la ricorrente rileva che l’accordo ex art. 1965c.c. vincola solo le parti che vi hanno preso parte, non riguardail terzo che non è stato interessato alla ristrutturazione.- Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alNumero registro generale 19132/2022conseguimento dei requisiti contributivi per la ricorrente aN umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026seguito dell’adesione del titolare dell’obbligazione contributivDaa ta pubblicazione 01/07/2026alla ristrutturazione del credito agricolo in sanatoria. Rileva laricorrente che da un attestato di Equitalia mai contestato risultache l’impresa aveva sanato la mancanza contributiva il 19/5/10,e che la coadiutrice aveva raggiunto i 40 anni di anzianitàcontributiva a dicembre 2011 quando inoltrò la domanda dipensione di anzianità, avendo diritto a conseguirla ex art. 1 e 2L. 1047/57, come integrati dalla L. 9/63, art. 1 co.20 L.335/95e ss. mod.; di seguito aveva presentato nuova domanda dipensione il 5/7/2013 allorché aveva già superato anchel’aumento dell’età contributiva che per il 2013 era di 41 anni e5 mesi per chi ha età inferiore ai requisiti anagrafici (nata il22/9/53), ma nel suo caso la ricorrente aveva superato ilpredetto requisito già nel dicembre 2012, e sul punto nulla dicela sentenza; ribadisce dunque che con l’accordo diristrutturazione l’ente aveva accettato di estinguere per l’interoil credito a fronte di un versamento parziale, accettando di nonpretendere altro e ritenendosi soddisfatto; l’obbligo diversamento doveva intendersi integralmente adempiuto, equindi anche gli anni 2001-2004 dovevano essere ritenuti validie coperti sin dalla prima domanda del 21/12/2011, e sul puntonon c’era stato un compiuto esame della fattispecie.- Infine, con il terzo motivo la ricorrente deduce omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti relativamente modalità diquantificazione dei contributi per il coadiutore familiare con lerelative conseguenze in termini di maturazione dei requisiti perconseguire la pensione: la Corte d’appello non aveva fornitouna risposta all’appello incidentale sulla quantificazione agiornate e non a settimane contributive, con errore diNumero registro generale 19132/2022conteggio; la ricorrente aveva sempre sostenuto cheN umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026ricorrevano i requisiti oggettivi e soggettivi per esserDea ta pubblicazione 01/07/2026coadiutore familiare ex lege 9/1963 (non meno di 104 giornatee attività svolta con abitualità e prevalenza, per impegnolavorativo e reddito), e ai sensi dell’art. 5 L.9/63 i coltivatoridiretti hanno diritto alla pensione con calcolo contributivo subase giornaliera. Osserva la ricorrente che se si tratta dilavoratore autonomo equiparato a coltivatore diretto allora ilcalcolo è giornaliero, ma se è lavoratore dipendente il calcolo èsettimanale ed in tal caso v’è automatismo; facendo il calcolo,detratto il periodo non coperto e aumentato del periodo dicontributi versati per ristrutturazione, si ottiene il risultato di n.4.928 giornate utili, ed è un dato non contestato che variconosciuto ex art. 115 c.p.c., sul quale la ricorrente avevastimolato il giudice a fornire indicazioni al CTU per eseguire ilconteggio.2. L’[OSCURATO:PERSONA] si costituisce adducendo nel controricorso che èinapplicabile il principio di automatismo, che è passato ingiudicato il rilievo contenuto in sentenza circa la irrilevanzadell’accordo di ristrutturazione ai fini dell’accredito contributivoper il periodo oggetto di causa; e, riguardo al secondo motivo,è inammissibile perché non è un fatto decisivo, in quanto ilpagamento della contribuzione in misura ridotta ha lasciatoinalterata l’omissione contributiva, non v’è alcuna omessavalutazione di un fatto decisivo; inammissibile anche del terzomotivo perché non trascrive il brano dell’appello incidentale.3. Il ricorso è inammissibile.4. Il principio dell'automaticità delle prestazioni, sancito ingenerale dall'art. 2116 cod. civ. per il lavoro subordinato, nonopera - salvo specifiche disposizioni di legge in senso diverso -Numero registro generale 19132/2022per i lavoratori autonomi, né l'iscrizione in albi o elenchi fornisceN umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026la prova del versamento dei contributi (costante l’orientamentDoa ta pubblicazione 01/07/2026di legittimità sin da Cass. sent. 11869/1995, e sent.9525/2002); invero, il principio generale dell'automatismo delleprestazioni previdenziali in forza del quale le prestazioniprevidenziali spettano al lavoratore anche quando i contributidovuti non siano stati effettivamente versati, non trovaapplicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed enteprevidenziale in difetto di disposizioni di legge o di legittimafonte secondaria in senso contrario (Cass. sent. n. 7602/03).La collocazione della norma del Titolo II del Libro V del CodiceCivile nell’ambito del lavoro nell’impresa, ed in particolare nelladisciplina del rapporto di lavoro dei prestatori di lavorosubordinato, non si presta a dubbi interpretativi, e neppure lapossibilità di deroga tramite disposizioni di legge speciale,riferita a singole disposizioni che estendono l’automatismo alavoratori non legati da rapporto di lavoro subordinato o a casicui non si applichi l’automatismo pur in presenza disubordinazione. Nel rapporto tra lavoratore autonomo ed enteprevidenziale il mancato versamento dei contributi obbligatoriimpedisce, di regola, la stessa costituzione del rapportoprevidenziale e, comunque, la maturazione del diritto alleprestazioni; né tale esclusione può essere ritenuta irragionevole(ricorda Cass. n.18830/2004), giacché nel rapporto tralavoratore autonomo ed ente previdenziale l'obbligazionecontributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete ildiritto alle prestazioni e che quindi, coerentemente, subisce leconseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.5. Quanto al rapporto nell’impresa agricola, le forme dicollaborazione all’interno di una impresa familiare possonoessere variamente strutturate in ragione dell’apporto fornito, seNumero registro generale 19132/2022in forma di lavoro autonomo o subordinato, di collaborazioneN umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026occasionale o abituale; al di là del rigore dimostrativo di unDa ta pubblicazione 01/07/2026lavoro subordinato (di cui tuttavia non si discute nel caso inesame essendo pacifico che non si verta nella gestionelavoratori dipendenti o denunce di lavoro bracciantile, per averela ricorrente strutturato la difesa sulla estensione del principiodi automatismo anche al proprio rapporto di lavoro, cuiconseguirebbe la necessità di copertura contributiva qualecoadiutore familiare dell’impresa agricola del marito, rimastoinadempiente per alcuni periodi annuali agli obblighi diversamento), è collaboratore familiare del coltivatore diretto,da questi iscrivibile nella forma di gestione di appartenenza, ilconiuge, parente, affine entro il 4 grado che lavori abitualmentee prevalentemente nell’impresa agricola, purché la forzacomplessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore adun terzo dei normali bisogni aziendali. Ne restano esclusi i lavorioccasionali, di breve periodo, prestatori a titolo di aiuto e diobbligazione morale, senza corresponsione di compensi; e,d’altro canto, è stato anche precisato che “il principio diautomaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116,co. 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativiiscritti alla gestione separata” (Cass. n.11430/21 e 30474/24).6. In definitiva, dal sistema non emerge un principio generaledi automaticità delle prestazioni valevole per tutte le categoriee le forme di lavoro nell’impresa, ma soltanto in favore delprestatore nel rapporto di lavoro subordinato, non potendoderivare a danno del lavoratore la mancata coperturacontributiva a sé non imputabile, bensì riferibileall’inadempimento datoriale.Numero registro generale 19132/20227. Resta di fondo che il coadiutore di impresa familiare agricolaN umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026non è lavoratore dipendente e non si applica l’automatismo dDia ta pubblicazione 01/07/2026cui all’art. 2116 c.c., e neppure si qualifica come collaboratoreoccasionale, vertendosi in un’ipotesi di stabile lavoratorenell’impresa, soggetto ad iscrizione obbligatoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lavoratori autonomi in agricoltura, a cui si iscrivono icoltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali delleimprese agricole, i piccoli imprenditori agricoli che svolgono inmodo esclusivo e prevalente e si dedicano alla coltivazionemanuale dei fondi; e possono iscriversi anche i familiari deicoltivatori diretti che svolgono la medesima attività in modoesclusivo e prevalente. L’imprenditore agricolo professionale oil titolare del nucleo familiare formulano richiesta di iscrizioneper sé e per i propri familiari, questi ultimi non come lavoratoridipendenti ma come iscrizione alla pari del titolare di impresafamiliare, che provvede alla iscrizione ed al versamentocontributivo, come un sostituto del coadiutore; resta fermo che,non essendo previsto l’automatismo, se il titolare non adempie,residua il rimedio della rendita vitalizia a carico di [OSCURATO:PERSONA], che illavoratore coadiutore può costituire integrandone l’onere, e delrisarcimento danni a carico del datore titolare di impresa,responsabile del danno che ne è derivato (2116 co.2 c.c.).8. Ciò posto, nel caso di specie, ritenuta non applicabile ladisposizione dell’art. 2116 c.c. (che non è quindi violato dallaimpugnata sentenza) va verificato se l’accordo transattivo (laristrutturazione dei debiti) concordato tra il titolare di impresae l’Agenzia di riscossione, da cui è derivato il doluto pregiudizioa fini previdenziali per la coadiutrice, abbia prodotto un effettosanante sulla scopertura cagionata dal mancato versamentocontributivo da parte del titolare di impresa agricola familiare.Numero registro generale 19132/20228.1 - La natura della transazione, di tipo privatistico-finanziarioN umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026come argomentato in sentenza e non confutato, è solutoriDaa ta pubblicazione 01/07/2026della controversia, pendente o futura, fra debitore e creditore,ossia nel caso di specie fra debitore iscritto a ruolo (impresaagricola) e concessionario di riscossione, ma è anche novativanella parte in cui il debito originario viene sostituito da unariduzione di importo (al 30%) con efficacia estintiva del debito.Emerge in primo luogo che se l’accordo non ha coinvolto iltitolare del credito iscritto a ruolo ([OSCURATO:PERSONA]) non può avere effettinel rapporto che questi ha verso i terzi rimasti estranei e noninteressati dalla ridotta riscossione, in quanto per essi non vigel’automatismo delle prestazioni contributive (ancorché nonadempiute).9. Orbene, le valutazioni nel merito della pretesa meriterebberoampia disamina se l’accordo transattivo (la ristrutturazione deldebito in riscossione) fosse stato riportato per estratto oriprodotto per brani testuali nel corpo del ricorso percassazione. Ed invece, non può che segnalarsi la nonautosufficienza del ricorso su un punto centrale e decisivo, aisensi dell’art. 366 n.6 c.p.c., ma anche il difetto di specificitàdel motivo nella parte in cui il ricorso non indica l’oggetto delcredito transatto, il periodo di riferimento, la cartella a cui siriferisce, l’impegno addotto dall’imprenditore, l’estensioneoggettiva e causale dell’effetto estintivo. Né il documentorisulta indicato nell’elenco dei documenti allegati al ricorso.9.1 - La ristrutturazione del debito contributivo non costituisceuna sanatoria dell’obbligo inadempiuto né un condono, bensì unaccordo satisfattorio che ha (avrebbe) coinvolto soggetti diversida quelli in contraddittorio. Non è riportato il contenutodell’accordo di ristrutturazione (se fu stipulato nelle formeNumero registro generale 19132/2022dell’art. 57 o 60 CCI d.lgs. 14/2019, ordinario o semplificato,N umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026per imprenditore in crisi, se fu omologato e pubblicato) e nonDa ta pubblicazione 01/07/2026risulta se, trattandosi di accordo per crediti previdenziali, vi siastata adesione o meno di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 63 co.4 e co.6 CodiceCrisi Impresa; trattasi di un mezzo di risanamento a cuil’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizionedebitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria,e viene “certificato” dalla relazione di un professionistaabilitato, il quale attesta la veridicità dei dati, nonchél’attuabilità dell’intesa. Ma proprio per l’articolazione oggettivae causale dell’accordo di ristrutturazione non è noto se e in chetermini l’[OSCURATO:PERSONA] sia stato coinvolto, ove abbia inteso accettareuna riduzione contributiva o ne sia rimasto estraneo, in tal casosenza recedere alla pretesa integrale.10. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.L’attestazione di Equitalia di aver estinto il credito nella suainterezza, non coinvolgerebbe una certificazione dell’entetitolare del credito, e ad ogni modo, come nel primo motivo,non è riportato neppure per stralcio il contenuto dell’atto al finedi comprendere se sia attinente alla copertura contributivacome sostenuto. Di fondo, poi, il ricorrente non indica in qualecertificato per verificare se esso entrò nel contraddittorio fra leparti. Inoltre, se si tratta di un certificato di avvenutopagamento, rilasciato dall’ente di riscossione, esso èsatisfattorio dell’accordo transattivo, ma non riguarda l’enteimpositore, né è una circostanza decisiva sul residuocontributivo non pagato e sul quale, si ribadisce, non si estendel’effetto dell’automatismo contributivo.11. Sul terzo motivo, poi, la ricorrente chiede una rivalutaNzuimoenroe r egistro generale 19132/2022Numero sezionale 1844/2026tecnica dei conteggi fatti dal CTU, tende ad applicNaurmeer o dini ra ccolta generale 22600/2026cassazione il principio di non contestazione per far emergere uDna ta pubblicazione 01/07/2026elemento di prova non valutato, non illustra se, una voltaraggiunte le giornate contributive come calcolate, sia in talmodo raggiunto il requisito minimo contributivo per accedere altrattamento pensionistico sin dal 2011: in tal senso ne ècarente la decisività. Si rammenti che l'art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83,conv. in legge 7/8/2012, n. 134, introduce nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegueche, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie. Il principio, espressodalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato piùvolte ripreso in altre pronunce della Corte di cassazione (ord.n. 27415/2018, n.17005/2024, 23931/2025); va peraltroescluso che tale omesso esame possa riguardareNumero registro generale 19132/2022l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesiN umero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sullDea ta pubblicazione 01/07/2026conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censurasul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016),non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per ilgiudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamenteall'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante. Ed ancora, questa Corte haprecisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi deln.5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (sent.14802/2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fattointeso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord.n.24035/2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli attiprocessuali che hanno costituito oggetto di discussione tra leparti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022).12. Il ricorso, per tutte le suesposte considerazioni, è quindicomplessivamente e per varie ragioni inammissibile. Seguonole statuizioni sulle spese processuali, in ragione del valore dellacontroversia, e la disposizione sul contributo unificato a caricodel ricorrente rimasto soccombente. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso. Numero registro generale 19132/2022Numero sezionale 1844/2026Numero di raccolta generale 22600/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiData pubblicazione 01/07/2026liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito