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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22980/2022

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rescrizione ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24622/2017) proposto da: slbRA-tm-f~:g. o ex. art. 13 co. 1 quatta DIS. 115/02 SALVAGGIO Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H10 B602A), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato nel suo studio in Canicattì, corso Umberto I n. 100; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52S21 B602G); - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 456/2017, pubblicata il 13 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 29 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Agrigento (Sezione distaccata di Canicattì), [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertata l'avvenuta produzione dell'effetto traslativo immobiliare in forza del contratto di vendita stipulato tra le parti il 15 marzo 1992 e, in subordine, ove il contratto fosse stato qualificato come preliminare di vendita, che fosse pronunciato il trasferimento coattivo degli immobili in esso contemplati, con le relative servitù.

Esponeva, in proposito, l'attore: che, con contratto ad effetti traslativi immediati del 15 marzo 1992, il convenuto gli aveva venduto il vano con soppalco in legno e relativo vano comunicante, qualificato come vano forno, siti in Comune di Canicattì, contrada Giacchetto, unitamente alla corte antistante e alle relative servitù; che il prezzo era convenuto a corpo nella misura di vecchie lire 20.000.000, somma che veniva immediatamente ed integralmente corrisposta e quietanzata con la sottoscrizione del suddetto atto; che il contratto riportava anche gli estremi catastali e il titolo di provenienza dei cespiti alienati; che non era stato fissato un termine per la stipula dell'atto notarile; che era stato consegnato, dopo qualche giorno dalla stipula dell'atto, soltanto il "possesso" del vano forno; che era stato stabilito che la consegna del vano con soppalco avvenisse al momento della stipula del rogito, essendo detto vano adibito a deposito di attrezzi agricoli da parte diell'alienante; che quest'ultimo si era rifiutato di stipulare l'atto pubblico e non si era presentato alla convocazione fissata davanti al notaio per il giorno 14 dicembre 2005, benché regolarmente avvisato.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda e, in particolare, deduceva che l'atto stipulato il 15 marzo 1992 aveva la natura di contratto preliminare di vendita e che l'azione volta ad ottenere il trasferimento coattivo della proprietà immobiliare si era prescritta.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 67/2012 del 1.4 maggio 2012, qualificato il contratto come preliminare di vendita, disponeva il trasferimento, in favore dell'attore, della proprietà degli immobili indicati. 2.- Sul gravame interposto - in via principale - da [OSCURATO:PERSONA], con citazione notificata il 14 giugno 2012, e - in via incidentale - da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata, previa conferma della qualificazione giuridica dell'atto come preliminare di vendita, accoglieva l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, respingeva la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il definitivo.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, in ordine all'appello incidentale, con il quale era stata richiesta la riforma della sentenza impugnata - nella parte in cui aveva dichiarato che il contratto non avesse effetti traslativi immediati -, doveva essere confermata la qualificazione giuridica già effettuata nel giudizio di prime cure, poiché, pur essendo stato interamente corrisposto il prezzo pattuito all'epoca della stipula dell'atto, il passaggio del "possesso materiale e giuridico" era stato espressamente differito al momento della stipula dell'atto pubblico; b) che la pretesa relazione con la cosa, in favore del promissario acquirente, era qualificabile esclusivamente come detenzione titolata; c) che la comune intenzione delle parti circa l'immediata attuazione dell'effetto traslativo era esclusa dalla inequivocabile volontà, manifestata nell'atto, di prestare il consenso al trasferimento in un momento successivo, nonostante non fosse stato previsto un termine per la redazione dell'atto pubblico; d) che tale conclusione doveva essere confermata anche all'esito dell'assunta prova orale, avendo il Salvaggio, in sede di deferimento dell'interrogatorio formale, ammesso di non avere avuto le chiavi dei beni in oggetto e che uno dei due vani era rimasto nel possesso del venditore, che vi teneva attrezzi agricoli; e) che anche il diritto alla stipula del contratto definitivo, in forza della conclusione di un contratto preliminare, era soggetto all'ordinario termine prescrizionale, con la conseguenza che l'azione per il conseguimento di una sentenza atta a produrre gli effetti del contratto non concluso doveva essere esercitata entro detto termine; f) che tra la data del 15 marzo 1992 di stipula del preliminare e la data del 21 novembre 2005 di notifica dell'atto stragiudiziale, con cui l'attore aveva convocato il promittente alienante davanti al notaio per la stipula del definitivo, erano trascorsi oltre dieci anni, con l'effetto che i diritti nascenti dal contratto preliminare dovevano ritenersi prescritti, non essendo medio tempore intervenuto alcun atto interruttivo, secondo l'elencazione tassativa di cui all'art. 2943 c.c., né alcuna causa di sospensione, ai sensi dell'art. 2941 c.c.; g) che, in assenza della previsione di un termine per la stipula del rogi1:o, il promissario acquirente avrebbe potuto agire immediatamente per sollecitare la conclusione del contratto definitivo, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione doveva essere identificato con il giorno successivo alla stipulazione del preliminare. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 359 e 112 c.p.c. nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d'appello omesso ogni pronuncia sul primo motivo articolato nell'atto di impugnazione incidentale, con il quale era dedotta l'inammissibilità della costituzione nel giudizio di prime cure del procuratore del convenuto, in quanto nella relativa comparsa di risposta, pur essendo richiamato un mandato a margine, in realtà non vi era alcun conferimento di procura.

Al riguardo, l'istante sostiene che - per tali ragioni - nessuna efficacia potevano avere le eccezioni sollevate con tale comparsa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione. 1.1.- Il motivo è inammissibile.

E ciò perché il vizio di omessa pronunzia (in disparte, nel caso di specie, l'indebito richiamo ai motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., anziché di cui al n. 4) è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013).Senonché l'eccezione avanzata dall'appellante, di carenza dello ius postulandi del difensore del convenuto nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., è appunto un'eccezione processuale.

Tale vizio, relativo ad un fatto processuale, avrebbe dovuto essere dedotto davanti a questa Corte, rilevando espressamente la nullità della sentenza per l'asserita violazione di una norma processuale, rispetto al quale la Corte, quale giudice del fatto, avrebbe potuto verificare l'effettiva integrazione della censura.

D'altronde, la doglianza viola anche il principio di autosufficienza, poiché non riporta i termini specifici della proposizione del motivo di appello incidentale in ordine a tale aspetto.

A fortiori l'esame nel merito dell'eccezione di prescrizione, sollevata con tale comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di prime cure, postula il rigetto implicito dell'eccezione relativa al difetto di procura, trattandosi di conclusione incompatibile con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04(2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).

In ultimo, benché la parte indichi fra i documenti allegati al ricorso introduttivo del giudizio di legittimità anche detta comparsa di costituzione e risposta, in effetti tale documento non è stato prodotto, come risulta all'esito delle ricerche effettuate. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1376 c.c., per avere la Corte d'appello qualificato il contratto stipulato il 15 marzo 1992 come contratto preliminare di vendita, anziché come contratto immediatamente traslativo della proprietà immobiliare.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nella qualificazione giuridica del contratto, poiché dalla prova orale assunta sarebbe emerso che la volontà delle parti era quella di determinare l'immediato trasferimento della proprietà dei beni.

Ciò sarebbe stato desumibile dal fatto che i lavori in muratura effettuati sui beni erano stati disposti su incarico del ricorrente.

Nega, poi, di aver riconosciuto - in sede di assunzione della prova per interpello - che non disponeva delle chiavi, anzi avendo sostenuto il contrario.

L'istante afferma, quindi, che il Giudice d'appello avrebbe travisato i fatti, poiché dal senso letterale delle parole utilizzate e dal comportamento complessivo assunto dalle parti, anche successivamente alla conclusione del contratto, poteva ricavarsi che si erano prodotti effetti traslativi immediati. 2.1.- Il motivo è infondato.

In primo luogo, parte attrice, in spregio al principio di specificità nell'articolazione dei motivi, non ha riportato nel ricorso i riferimenti al testo del contratto stipulato il 15 marzo 1992, da cui sJ sarebbe potuta desumere la violazione dei canoni ermeneutici denunciati (letterale e logico).

Né sono state trascritte le deposizioni rese in sede di interrogatorio formale e di prova testimoniale, da cui si sarebbe potuto arguire il comportamento complessivo delle parti, successivo alla conclusione del contratto, in termini dissonanti rispetto a quanto argomentato nella sentenza impugnata.

Tanto premesso, l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016).Ancora, giova evidenziare che, a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenl:i (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021; Sez.

L, Sentenza n. 3115 del 09/02/2021).

Aderendo a tali principi, si rileva che nella fattispecie il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., pur avendo evocato le regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate, non ha, altresì, precisato in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).

Senonché il Giudice del gravame, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, ha confermato la qualificazione giuridica del contratto concluso tra le parti, come già effettuata dal Giudice di prime cure, quale mero preliminare di vendita, escludendo che si potesse ricadere in una fattispecie di contratto di vendita con efficacia immediatamente traslativa.

Questa conclusione è stata suffragata dal richiamo alla circostanza decisiva secondo cui, pure risultando interamente corrisposto il prezzo pattuito all'epoca della stipula dell'atto (pari a vecchie lire 20.000.000), il passaggio del "possesso materiale e giuridico" era stato espressamente differito al momento della stipula dell'atto pubblico.

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che la pretesa relazione con la cosa, in favore del promissario acquirente, limitatamente al solo vano forno (ma non al vano con soppalco, rimasto nella disponibilità del promittente alienante e destinato al ricovero di mezzi agricoli e di un trattore, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nel corpo del ricorso), era qualificabile esclusivamente come detenzione titolata.

Sicché la Corte di merito ha concluso nel senso che la comune intenzione delle parti circa l'immediata attuazione dell'effetto traslativo era esclusa dalla inequivocabile volontà manifestata nell'atto di prestare il consenso al trasferimento in un momento successivo, nonostante non fosse stato previsto un termine per la redazione dell'atto pubblico, conclusione corroborata all'esito dell'assunta prova orale.

Sulla scorta del quadro descrittivo forrúto, nessuna violazione di legge risulta integrata, avendo il Giudice d'appello fatto corretta applicazione del principio secondo cui il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, a impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel secondo, ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.

La qualificazione del contratto come preliminare,, anziché come definitivo, costituisce, pertanto, un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da motivazione adeguata e non inficiato da vizi logici o giuridici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007; Sez. 5, Sentenza n. 21381 del 04/10/2006; Sez. 1, Sentenza n. 7429 del 21/05/2002).Con riguardo alle residue obiezioni mosse dal ricorrente, il mezzo di critica, pur prospettando il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, finisce per sollecitare questa Corte di legittimità ad una revisione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice del meritò.

Con la conseguenza che si ricade in una censura non ammessa, posto che la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - peraltro non espressamente richiamati nel confezionamento della doglianza - non può porsi per una erronea valutazione d& materiale istruttorio imputata al giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016).

Infine, allorché prospetta il vizio di motivazione, il motivo di ricorso propone una censura che non è più ammessa nel regime di sindacato minimale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come novellato.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, ormai consolidata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) nell'affermare che: - il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico, che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; - l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, da parte del giudice di merito, dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; - nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata; - a prescindere dal confronto con ie risultanze processuali, tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Nessuna di tali condizioni è integrata nel caso in esame. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 2935, 2943 e 2946 e ss. c.c., nonché il vizio di contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito escluso la rilevanza della prova testimoniale, ai fini di dimostrare l'interruzione della prescrizione in ordine all'esercizio dell'azione, di carattere personale, di esecuzione specifica del preliminare.

All'uopo, l'istante osserva che il Giudice del gravame avrebbe dovuto tenere conto del comportamento volto al riconoscimento dell'altrui diritto, posto in essere dal promittente venditore, che aveva concesso il "possesso" del bene al promissario acquirente, consentendogli l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, quali atti rilevanti allo scopo di interrompere la prescrizione. 3.1.- La censura è priva di pregio.Anzitutto, con il mezzo in questione, il ricorrente ha introdotto fatti nuovi - come l'asserita autorizzazione all'esecuzione di lavori di ristrutturazione non meglio specificati sui beni oggetto della promessa -, che non risultano allegati nel giudizio di merito e, dunque, non sono utilizzabili in sede di legittimità.

Tanto premesso, il Giudice del gravame ha correttamente applicato il principio secondo cui il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto e il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che l'inattività delle parti, ove si protragga per oltre dieci anni dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato, determini, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'estinzione del diritto medesimo, salvi gli effetti di eventuali atti interruttivi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 22/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14276 del 18/12/1999).

Nella fattispecie la Corte territoriale ha verificato che nessun termine era stato stabilito per la stipulazione del definitivo, sicché tale stipulazione era immediatamente esigibile.

A fortiori, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, si è rilevato che il dies a quo del termine ordinario decennale di prescrizione per la stipula del definitivo decorreva dal momento della stessa conclusione del preliminare.

Infatti, essendo appunto il contratto preliminare fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto, il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento (quod sine die debetur statim debetur).

Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14463 del 30/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 9086 del 29/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 1642 del 05/04/1989).

In forza di tali principi, la Corte di merito ha ritenuto che, a fronte della stipulazione in data 15 marzo 1992 del preliminare, il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 21 novembre 2005, data in cui il promissario acquirente aveva notificato l'atto stragiudiziale di convocazione davanti al notaio per la stipula del definitivo.

Dunque, in tale momento la prescrizione decennale era già maturata. 3.2.- La Corte d'appello ha, altresì, evidenziato che l'elencazione di cui all'art. 2943 c.c., in ordine all'individuazione degli atti interruttivi della prescrizione, è tassativa, sicché - in difetto di alcuno tra gli atti ivi elencati prima di quello indicato - il diritto doveva ritenersi estinto per prescrizione.

Ed invero, l'interruzione della prescrizione deve fondarsi sui fatti - tassativi - contemplati dagli artt. 2943 e 2944 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12950 del 23/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 30/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 12024 del 12/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5302 del 29/05/1998).

E ciò sebbene l'interruzione della prescrizione sia un'eccezione solo in senso lato e, pertanto, possa essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13335 del 30/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 18602 d& 05/08/2013).

Né il ricorrente ha dedotto attraverso quale ulteriore ipotetico atto l'interruzione sarebbe avvenuta prima della maturazione del termine decennale. 3.3.- Non è, all'uopo, integrata una ipotesi di riconoscimento del diritto, discendente dalla concessione della detenzione sul vano forno in attesa della stipulazione del definitivo.

Si premette che l'integrazione di un'ipotesi di riconoscimento interruttivo della prescrizione costituisce indagine in fatto riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017; Sez.

L, Sentenza n. 4605 del 06/03/2015).

Tanto premesso, perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso; ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 13897 del 06/07/2020).

Ora, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del diritto è configurabile in presenza, non solo, dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recetti,zietà, ma anche dell'esternazione, in quanto funzionale a manifestare alla controparte del rapporto la portata ricognitiva alla base dell'effetto interruttivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11803 del 18/06/2020; Sez.

L, Sentenza n. 15893 del 15/06/2018).

È altrettanto pacifico che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24555 del 02/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 4324 del 23/02/2010; Sez.

L, Sentenza n. 18904 del 07/09/2007).

Infatti, il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 2758 del 06/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 5982 del 15/03/2007).Nella fattispecie il diritto che avrebbe dovuto essere oggetto di riconoscimento, anche implicito, era quello volto ad ottenere la stipulazione del definitivo, sicché il riconoscimento non può essere ravvisato nella mera concessione della detenzione qualificata di alcuni dei beni oggetto del preliminare, avvenuta contestualmente alla stipulazione del preliminare.

Deve trattarsi, infatti, di contegni successivi alla stipulazione, che lascino intendere, da parte del prominente venditore, la sua inequivocabile disponibilità a concludere il definitivo.

Per l'effetto, difettano, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, per un verso, alcuna dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il diritto alla conclusione del definitivo, nonché, per altro verso, qualsiasi riconoscimento tacito rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del promissario acquirente ad ottenere la stipulazione del definitivo. 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite poiché la controparte del soccombente è rimasta intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rescrizione ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24622/2017) proposto da: slbRA-tm-f~:g. o ex. art. 13 co. 1 quatta DIS. 115/02 SALVAGGIO Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H10 B602A), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato nel suo studio in Canicattì, corso Umberto I n. 100; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52S21 B602G); - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 456/2017, pubblicata il 13 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 29 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Agrigento (Sezione distaccata di Canicattì), [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertata l'avvenuta produzione dell'effetto traslativo immobiliare in forza del contratto di vendita stipulato tra le parti il 15 marzo 1992 e, in subordine, ove il contratto fosse stato qualificato come preliminare di vendita, che fosse pronunciato il trasferimento coattivo degli immobili in esso contemplati, con le relative servitù. Esponeva, in proposito, l'attore: che, con contratto ad effetti traslativi immediati del 15 marzo 1992, il convenuto gli aveva venduto il vano con soppalco in legno e relativo vano comunicante, qualificato come vano forno, siti in Comune di Canicattì, contrada Giacchetto, unitamente alla corte antistante e alle relative servitù; che il prezzo era convenuto a corpo nella misura di vecchie lire 20.000.000, somma che veniva immediatamente ed integralmente corrisposta e quietanzata con la sottoscrizione del suddetto atto; che il contratto riportava anche gli estremi catastali e il titolo di provenienza dei cespiti alienati; che non era stato fissato un termine per la stipula dell'atto notarile; che era stato consegnato, dopo qualche giorno dalla stipula dell'atto, soltanto il "possesso" del vano forno; che era stato stabilito che la consegna del vano con soppalco avvenisse al momento della stipula del rogito, essendo detto vano adibito a deposito di attrezzi agricoli da parte diell'alienante; che quest'ultimo si era rifiutato di stipulare l'atto pubblico e non si era presentato alla convocazione fissata davanti al notaio per il giorno 14 dicembre 2005, benché regolarmente avvisato. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda e, in particolare, deduceva che l'atto stipulato il 15 marzo 1992 aveva la natura di contratto preliminare di vendita e che l'azione volta ad ottenere il trasferimento coattivo della proprietà immobiliare si era prescritta. Il Tribunale adito, con sentenza n. 67/2012 del 1.4 maggio 2012, qualificato il contratto come preliminare di vendita, disponeva il trasferimento, in favore dell'attore, della proprietà degli immobili indicati. 2.- Sul gravame interposto - in via principale - da [OSCURATO:PERSONA], con citazione notificata il 14 giugno 2012, e - in via incidentale - da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata, previa conferma della qualificazione giuridica dell'atto come preliminare di vendita, accoglieva l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, respingeva la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il definitivo. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, in ordine all'appello incidentale, con il quale era stata richiesta la riforma della sentenza impugnata - nella parte in cui aveva dichiarato che il contratto non avesse effetti traslativi immediati -, doveva essere confermata la qualificazione giuridica già effettuata nel giudizio di prime cure, poiché, pur essendo stato interamente corrisposto il prezzo pattuito all'epoca della stipula dell'atto, il passaggio del "possesso materiale e giuridico" era stato espressamente differito al momento della stipula dell'atto pubblico; b) che la pretesa relazione con la cosa, in favore del promissario acquirente, era qualificabile esclusivamente come detenzione titolata; c) che la comune intenzione delle parti circa l'immediata attuazione dell'effetto traslativo era esclusa dalla inequivocabile volontà, manifestata nell'atto, di prestare il consenso al trasferimento in un momento successivo, nonostante non fosse stato previsto un termine per la redazione dell'atto pubblico; d) che tale conclusione doveva essere confermata anche all'esito dell'assunta prova orale, avendo il Salvaggio, in sede di deferimento dell'interrogatorio formale, ammesso di non avere avuto le chiavi dei beni in oggetto e che uno dei due vani era rimasto nel possesso del venditore, che vi teneva attrezzi agricoli; e) che anche il diritto alla stipula del contratto definitivo, in forza della conclusione di un contratto preliminare, era soggetto all'ordinario termine prescrizionale, con la conseguenza che l'azione per il conseguimento di una sentenza atta a produrre gli effetti del contratto non concluso doveva essere esercitata entro detto termine; f) che tra la data del 15 marzo 1992 di stipula del preliminare e la data del 21 novembre 2005 di notifica dell'atto stragiudiziale, con cui l'attore aveva convocato il promittente alienante davanti al notaio per la stipula del definitivo, erano trascorsi oltre dieci anni, con l'effetto che i diritti nascenti dal contratto preliminare dovevano ritenersi prescritti, non essendo medio tempore intervenuto alcun atto interruttivo, secondo l'elencazione tassativa di cui all'art. 2943 c.c., né alcuna causa di sospensione, ai sensi dell'art. 2941 c.c.; g) che, in assenza della previsione di un termine per la stipula del rogi1:o, il promissario acquirente avrebbe potuto agire immediatamente per sollecitare la conclusione del contratto definitivo, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione doveva essere identificato con il giorno successivo alla stipulazione del preliminare. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 359 e 112 c.p.c. nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d'appello omesso ogni pronuncia sul primo motivo articolato nell'atto di impugnazione incidentale, con il quale era dedotta l'inammissibilità della costituzione nel giudizio di prime cure del procuratore del convenuto, in quanto nella relativa comparsa di risposta, pur essendo richiamato un mandato a margine, in realtà non vi era alcun conferimento di procura. Al riguardo, l'istante sostiene che - per tali ragioni - nessuna efficacia potevano avere le eccezioni sollevate con tale comparsa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione. 1.1.- Il motivo è inammissibile. E ciò perché il vizio di omessa pronunzia (in disparte, nel caso di specie, l'indebito richiamo ai motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., anziché di cui al n. 4) è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013).Senonché l'eccezione avanzata dall'appellante, di carenza dello ius postulandi del difensore del convenuto nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., è appunto un'eccezione processuale. Tale vizio, relativo ad un fatto processuale, avrebbe dovuto essere dedotto davanti a questa Corte, rilevando espressamente la nullità della sentenza per l'asserita violazione di una norma processuale, rispetto al quale la Corte, quale giudice del fatto, avrebbe potuto verificare l'effettiva integrazione della censura. D'altronde, la doglianza viola anche il principio di autosufficienza, poiché non riporta i termini specifici della proposizione del motivo di appello incidentale in ordine a tale aspetto. A fortiori l'esame nel merito dell'eccezione di prescrizione, sollevata con tale comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di prime cure, postula il rigetto implicito dell'eccezione relativa al difetto di procura, trattandosi di conclusione incompatibile con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04(2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). In ultimo, benché la parte indichi fra i documenti allegati al ricorso introduttivo del giudizio di legittimità anche detta comparsa di costituzione e risposta, in effetti tale documento non è stato prodotto, come risulta all'esito delle ricerche effettuate. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1376 c.c., per avere la Corte d'appello qualificato il contratto stipulato il 15 marzo 1992 come contratto preliminare di vendita, anziché come contratto immediatamente traslativo della proprietà immobiliare. Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nella qualificazione giuridica del contratto, poiché dalla prova orale assunta sarebbe emerso che la volontà delle parti era quella di determinare l'immediato trasferimento della proprietà dei beni. Ciò sarebbe stato desumibile dal fatto che i lavori in muratura effettuati sui beni erano stati disposti su incarico del ricorrente. Nega, poi, di aver riconosciuto - in sede di assunzione della prova per interpello - che non disponeva delle chiavi, anzi avendo sostenuto il contrario. L'istante afferma, quindi, che il Giudice d'appello avrebbe travisato i fatti, poiché dal senso letterale delle parole utilizzate e dal comportamento complessivo assunto dalle parti, anche successivamente alla conclusione del contratto, poteva ricavarsi che si erano prodotti effetti traslativi immediati. 2.1.- Il motivo è infondato. In primo luogo, parte attrice, in spregio al principio di specificità nell'articolazione dei motivi, non ha riportato nel ricorso i riferimenti al testo del contratto stipulato il 15 marzo 1992, da cui sJ sarebbe potuta desumere la violazione dei canoni ermeneutici denunciati (letterale e logico). Né sono state trascritte le deposizioni rese in sede di interrogatorio formale e di prova testimoniale, da cui si sarebbe potuto arguire il comportamento complessivo delle parti, successivo alla conclusione del contratto, in termini dissonanti rispetto a quanto argomentato nella sentenza impugnata. Tanto premesso, l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016).Ancora, giova evidenziare che, a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenl:i (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021; Sez. L, Sentenza n. 3115 del 09/02/2021). Aderendo a tali principi, si rileva che nella fattispecie il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., pur avendo evocato le regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate, non ha, altresì, precisato in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017). Senonché il Giudice del gravame, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, ha confermato la qualificazione giuridica del contratto concluso tra le parti, come già effettuata dal Giudice di prime cure, quale mero preliminare di vendita, escludendo che si potesse ricadere in una fattispecie di contratto di vendita con efficacia immediatamente traslativa. Questa conclusione è stata suffragata dal richiamo alla circostanza decisiva secondo cui, pure risultando interamente corrisposto il prezzo pattuito all'epoca della stipula dell'atto (pari a vecchie lire 20.000.000), il passaggio del "possesso materiale e giuridico" era stato espressamente differito al momento della stipula dell'atto pubblico. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che la pretesa relazione con la cosa, in favore del promissario acquirente, limitatamente al solo vano forno (ma non al vano con soppalco, rimasto nella disponibilità del promittente alienante e destinato al ricovero di mezzi agricoli e di un trattore, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nel corpo del ricorso), era qualificabile esclusivamente come detenzione titolata. Sicché la Corte di merito ha concluso nel senso che la comune intenzione delle parti circa l'immediata attuazione dell'effetto traslativo era esclusa dalla inequivocabile volontà manifestata nell'atto di prestare il consenso al trasferimento in un momento successivo, nonostante non fosse stato previsto un termine per la redazione dell'atto pubblico, conclusione corroborata all'esito dell'assunta prova orale. Sulla scorta del quadro descrittivo forrúto, nessuna violazione di legge risulta integrata, avendo il Giudice d'appello fatto corretta applicazione del principio secondo cui il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, a impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel secondo, ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. La qualificazione del contratto come preliminare,, anziché come definitivo, costituisce, pertanto, un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da motivazione adeguata e non inficiato da vizi logici o giuridici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007; Sez. 5, Sentenza n. 21381 del 04/10/2006; Sez. 1, Sentenza n. 7429 del 21/05/2002).Con riguardo alle residue obiezioni mosse dal ricorrente, il mezzo di critica, pur prospettando il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, finisce per sollecitare questa Corte di legittimità ad una revisione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice del meritò. Con la conseguenza che si ricade in una censura non ammessa, posto che la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - peraltro non espressamente richiamati nel confezionamento della doglianza - non può porsi per una erronea valutazione d& materiale istruttorio imputata al giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016). Infine, allorché prospetta il vizio di motivazione, il motivo di ricorso propone una censura che non è più ammessa nel regime di sindacato minimale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come novellato. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, ormai consolidata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) nell'affermare che: - il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico, che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; - l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, da parte del giudice di merito, dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; - nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata; - a prescindere dal confronto con ie risultanze processuali, tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nessuna di tali condizioni è integrata nel caso in esame. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 2935, 2943 e 2946 e ss. c.c., nonché il vizio di contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito escluso la rilevanza della prova testimoniale, ai fini di dimostrare l'interruzione della prescrizione in ordine all'esercizio dell'azione, di carattere personale, di esecuzione specifica del preliminare. All'uopo, l'istante osserva che il Giudice del gravame avrebbe dovuto tenere conto del comportamento volto al riconoscimento dell'altrui diritto, posto in essere dal promittente venditore, che aveva concesso il "possesso" del bene al promissario acquirente, consentendogli l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, quali atti rilevanti allo scopo di interrompere la prescrizione. 3.1.- La censura è priva di pregio.Anzitutto, con il mezzo in questione, il ricorrente ha introdotto fatti nuovi - come l'asserita autorizzazione all'esecuzione di lavori di ristrutturazione non meglio specificati sui beni oggetto della promessa -, che non risultano allegati nel giudizio di merito e, dunque, non sono utilizzabili in sede di legittimità. Tanto premesso, il Giudice del gravame ha correttamente applicato il principio secondo cui il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto e il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che l'inattività delle parti, ove si protragga per oltre dieci anni dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato, determini, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'estinzione del diritto medesimo, salvi gli effetti di eventuali atti interruttivi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 22/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14276 del 18/12/1999). Nella fattispecie la Corte territoriale ha verificato che nessun termine era stato stabilito per la stipulazione del definitivo, sicché tale stipulazione era immediatamente esigibile. A fortiori, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, si è rilevato che il dies a quo del termine ordinario decennale di prescrizione per la stipula del definitivo decorreva dal momento della stessa conclusione del preliminare. Infatti, essendo appunto il contratto preliminare fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto, il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento (quod sine die debetur statim debetur). Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14463 del 30/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 9086 del 29/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 1642 del 05/04/1989). In forza di tali principi, la Corte di merito ha ritenuto che, a fronte della stipulazione in data 15 marzo 1992 del preliminare, il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 21 novembre 2005, data in cui il promissario acquirente aveva notificato l'atto stragiudiziale di convocazione davanti al notaio per la stipula del definitivo. Dunque, in tale momento la prescrizione decennale era già maturata. 3.2.- La Corte d'appello ha, altresì, evidenziato che l'elencazione di cui all'art. 2943 c.c., in ordine all'individuazione degli atti interruttivi della prescrizione, è tassativa, sicché - in difetto di alcuno tra gli atti ivi elencati prima di quello indicato - il diritto doveva ritenersi estinto per prescrizione. Ed invero, l'interruzione della prescrizione deve fondarsi sui fatti - tassativi - contemplati dagli artt. 2943 e 2944 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12950 del 23/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 30/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 12024 del 12/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5302 del 29/05/1998). E ciò sebbene l'interruzione della prescrizione sia un'eccezione solo in senso lato e, pertanto, possa essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13335 del 30/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 18602 d& 05/08/2013). Né il ricorrente ha dedotto attraverso quale ulteriore ipotetico atto l'interruzione sarebbe avvenuta prima della maturazione del termine decennale. 3.3.- Non è, all'uopo, integrata una ipotesi di riconoscimento del diritto, discendente dalla concessione della detenzione sul vano forno in attesa della stipulazione del definitivo. Si premette che l'integrazione di un'ipotesi di riconoscimento interruttivo della prescrizione costituisce indagine in fatto riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 4605 del 06/03/2015). Tanto premesso, perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso; ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 13897 del 06/07/2020). Ora, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del diritto è configurabile in presenza, non solo, dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recetti,zietà, ma anche dell'esternazione, in quanto funzionale a manifestare alla controparte del rapporto la portata ricognitiva alla base dell'effetto interruttivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11803 del 18/06/2020; Sez. L, Sentenza n. 15893 del 15/06/2018). È altrettanto pacifico che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24555 del 02/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 4324 del 23/02/2010; Sez. L, Sentenza n. 18904 del 07/09/2007). Infatti, il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 2758 del 06/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 5982 del 15/03/2007).Nella fattispecie il diritto che avrebbe dovuto essere oggetto di riconoscimento, anche implicito, era quello volto ad ottenere la stipulazione del definitivo, sicché il riconoscimento non può essere ravvisato nella mera concessione della detenzione qualificata di alcuni dei beni oggetto del preliminare, avvenuta contestualmente alla stipulazione del preliminare. Deve trattarsi, infatti, di contegni successivi alla stipulazione, che lascino intendere, da parte del prominente venditore, la sua inequivocabile disponibilità a concludere il definitivo. Per l'effetto, difettano, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, per un verso, alcuna dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il diritto alla conclusione del definitivo, nonché, per altro verso, qualsiasi riconoscimento tacito rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del promissario acquirente ad ottenere la stipulazione del definitivo. 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite poiché la controparte del soccombente è rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
Sentenza Cassazione n. 22980/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris