CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11266/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della COF.TE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il r corso; udita la relazione svolta dal Consigliere ar • • T O • -k sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]) DINACCI e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di annullare la sentenza impugnata coi ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma pronunciata il 25/02/2019 appellata dall'Alemanno, rideterminava il trattamEnto sanzionatorio nella misura di un anno e dieci mesi di reclusione ritenuto più grave il reato di cui all'art. 346-bis, comma terzo, cod. pen., ivi compreso l'aumento per la continuazione. Venivano revocate le sanzioni accessorie applicate ex artt. 317-bis, 32 comma terzo, 32-quater e 36 cod. pen. ed applicata la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni uno e mesi sette ai sensi degli artt. 37 e 31 cod. pen., con riduzione della confisca diretta della somma di denaro ad euro 165.000,00. 2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di r corso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché carente ed illogica, anche per travisamento del fatto, con riferimento alla dosimetria della pena, con erronea applicazione degli art. 62-bis e 133 cod. pen.; la discrezionalità vinc)lata che caratterizza tale fase del giudizio sarebbe stata esercitata in modo illogico e travisando una serie di elementi di fatto, così manifestandosi contraddittoria e carente. L'imputato è stato ritenuto non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione che ha richiamato la gra\, ità dei fatti commessi dall'imputato quale sindaco di Roma nell'intero quinquennio in cui aveva ricoperto la funzione pubblica, sebbene la riqualificazione del fatto e l'assoluzione per non aver commesso il fatto dalla contestazione a titolo di corruzione avesse dimostrato una diversa gravità dei fatti oggetto di contestazione. Tale affermazione risulterebbe quindi come evidentemente illogica, acclarata la mir ore gravità del fatto per come evidenziato dalla sentenza di annullamento della Cori e di cassazione. La motivazione risulterebbe inoltre apparente avendo la Corte di appello omesso di valutare specifiche evidenze, ovvero la considerazione che l'azione ael ricorrente era comunque stata posta in essere per far percepire somme comun lue dovute dalla pubblica amministrazione, relative a prestazioni effettivamente res ?. per importi congrui rispetto al valore delle stesse. Tali pagamenti, seppur caratter zzati dalla violazione del principio di parità tra i creditori della pubblica amministra::ione, dimostrano per le loro caratteristiche un diverso contenuto di allarme sociale, che avrebbe dovuto essere valutato nel determinare la nuova dosimetria della pena. Anche il riferimento temporale ad una condotta protrattasi per un quinquennio corrispondente alla durata della sindacatura non sarebbe coerente con gli elementi 2videnziati dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento. Inoltre, la motivazione resa in tema di trattamento sanzionatorio risulterebbe inidonea e viziata nel configurare quale elemento preclusivo il grave danno all'immagine per la Capitale apparsa amministrata e controllata da un manipolo di affaristi, atteso che già la sentenza di primo grado aveva escluso che il ricorrente fosse a conoscenza del legame che univa Buzzi a Carminati, e tanto meno che potesse avere contezza del sodalizio criminoso riconducibile a tali soggetti. Non è stato ritenuto provato che il ricorrente fosse legato a tale sodalizio, né che lo favorisse consapevolmente, non essendovi prove di contatti, né diretti né mediati tra l'Alema ino e il Carnninati. Emerge dunque sul punto una vera e propria distorsione delle emergenze probatorie, che inficia la valutazione di gravità del fatto e commisurazione della sanzione sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria. Sussiste quir di un interesse alla commisurazione della pena, anche mediante la concessione del e circostanze attenuanti generiche invocate, atteso che il ricorrente avrebbe in tal caso potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena. Infine, non risul a adeguatamente motivato il discostamento dal minimo edittale e l'aumento conseguente alla ritenuta continuazione. 2.2. Con il secondo motivo d ricorso, dedotto nell'ambito di un secondo ricorso, è stata dedotta violazione d legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione al a mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello ha ritenuto che il beneficio non potesse essere concesso a causa della presenza ii una precedente condanna ad una pena di mesi otto di reclusione risalente al 24 dicembre 1981. La Corte non avrebbe considerato l'intervenuta estinzione di tale reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen attesa l'intervenuta decorrenza del quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza senza che il condannato abbia commesso ulteriori delitti. 2.3. La Corte non avrebbe nemmeno considerato che, nei confronti del ricorrente, in data 16 gennaio 1998 veniva pronunciata ordinanza di riabilitazione, come risulta dal casellario giudiziale allegato; dovevano quindi considerarsi cessati gli effetti penali della condanna con pcssibilità di giungere alla concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Sussiste infatti motivazione leg ttinna e non contraddittoria in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ir particolare, anche al netto della prospettata minore gravità del fatto per come evidenziato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, la valutazione operata nella sentenza impugnata valorizza due elementi che permangono nella ricostruzione della vicenda e segnatamente il protrarsi nel tempo e la ripetitività delle condotte, secondo profili pienamente rientranti nel fuoco dell'art. 133 cod pen. 1.2. Nemmeno rilevante può ritenErsi il fatto che l'azione del ricorrente fosse comunque stata posta in essere per far percepire somme effettivamente dovute dalla pubblica amministrazione posto che lo stravolgimento dei criteri di legge e dei tempi fisiologici di esazione delle somme ha determinato anche una sperequazione di trattamento tra creditori della P.A. Evendo i soggetti favoriti arbitrariamente percepito utilità ulteriori. Non può al proposito dimenticarsi che la alterazione della par condicio costituisce il fondamento gravi responsabilità penali anche in altri contesti (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 3797 cel 15/01/2018 Rv. 272165 - 01). 1.3. Proprio la valorizzazione degli erementi sopra richiamati permette di ritenere sussistente adeguata motivazione in relazione al discostamento dal minimo edittale e all'aumento conseguente alla ritenuta ,:ontinuazione potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valuta rione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento ch€ abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza de ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 2. Il secondo motivo, nelle sue due articolazioni, è parimenti infondato. La Corte territoriale si è conformata a consolidati principi di diritto già enunciati da questa Corte di legittimità. 2.1. Infatti, la avvenuta estinzione cel reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato la Corte di appello di Roma ha correttamente tenuto conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, Sentenza n. 5412 del 25/10/2019 - dep. 11/02/2020 - Rv. 278575 - 01; ; Sez. 1, Sentenza n. 47647 del 13/04/2019 Rv. 277457 - 01) 2.2. Infondato è anche il rilievo in p nto di mancato riconoscimento del beneficio della sospensione in quanto l'art. 164, ccmma 2 n. 1, cod. pen. testualmente esclude la possibilità di ammissione al benefic o per chi "ha riportato condanna a pena detentiva per delitto, anche se è interve iuta riabilitazione" (cfr. Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, Rv. 265912). Ne consegue l'irrilevanza in parte qua della sentenza 16 gennaio 1998 richiamata dal ricorrente. 3. Le suesposte considerazioni foncono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro( essuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent