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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25999/2026

Testo disponibile della fonte

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/1991 avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 10 settembre 2025, in ragione dell'accordo intervenuto fra le parti, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in anni tre, mesi dieci e giorni quindici di reclusione e 15.206 euro di multa.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo violazione dell'art. 12 comma 3 lett. d) d.lgs. 286/98 per avere il giudice inflitto una pena superiore ad anni tre e mesi quattro di reclusione e 12.000 euro di multa e una pena pecuniaria superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

L'accordo come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati.

L'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte è nel senso che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza 1rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834 - 01; Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, dep. 2025, Vetrano, Rv. 287632 - 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; sulla scia di questo orientamento è collocata anche Sez. 2, n. 3587 del 6/11/2020, dep. 2021, Coco, non mass.), per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; Sez.

U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689), nonché «al trattamento sanzionatorio, nel caso in cui il giudizio di appello, svoltosi a seguito di annullamento con rinvio, sia stato definito con concordato sulla pena» (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 - 01).

Secondo tale orientamento, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.

Nel caso in esame è stata applicata al ricorrente, stante l'accordo delle parti, per il capo 10) di imputazione che riguarda il compimento di atti diretti a favorire l'ingresso illegale nello Stato di soggetti che non avevano titolo per l'ingresso ovvero per la permanenza, la pena di anni tre mesi dieci e giorni sei di reclusione e 15.206 euro di multa.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso la pena detentiva non è illegale, posto che il difensore afferma l'illegalità della pena dando come presupposto certo che la pena base su cui è stata calcolata la diminuzione di 1/3 sia la pena minima di anni cinque di reclusione, ma ciò con tutta evidenza non è, e non per questo la pena inflitta si pone fuori della forbice edittale che va da una minimo di cinque ad un massimo di quindici anni; conseguentemente la pena detentiva inflitta non può essere considerata illegale.

A opposte conclusioni si deve giungere con riguardo alla pena pecuniaria, posto che la stessa determinata normativamente in 15.000 euro per ogni persona.

La multa di 15.206 euro si pone al di fuori della forbice edittale che, per un solo cittadino straniero è di 15.000 euro e per due sarebbe di 30.000 euro; somma da cui detratto un terzo si potrebbe giungere a 20.000 euro, ma certamente non alla multa inflitta pari a 15.260 euro, che si pone dunque come pena del tutto incongrua e fuori dai limiti edittali e, come tale, illegale. 2La pena "legale" è non solo quella prevista - tra minimo e massimo- per le singole fattispecie penali, ma, come avevano già chiarito Sez.

U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149263, anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, quali sono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato, secondo le precisazioni fornite dalle Sezioni Unite, da ultimo nella sentenza Sez.

U, Giglia.(così in motivazione Sez.

U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02) Nel caso in esame non è stato considerata alcuna continuazione, pertanto dovendo fare riferimento come parametri di legalità della pena solo alla misura edittale, per le ragioni sopra indicate la pena pecuniaria inflitta è con tutta evidenza illegale.

Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla quota di pena di 206 euro, eccedente il limite edittale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso per il resto.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Prirrg 53.2giQn2.12gnak Depositata in ,p4occ.,ria oggi Rorni.- , lì I ti 2026 ..........................................

IL RJNZIONIliDIZIARi0 IL FUN7T o 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1991 avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 10 settembre 2025, in ragione dell'accordo intervenuto fra le parti, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in anni tre, mesi dieci e giorni quindici di reclusione e 15.206 euro di multa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo violazione dell'art. 12 comma 3 lett. d) d.lgs. 286/98 per avere il giudice inflitto una pena superiore ad anni tre e mesi quattro di reclusione e 12.000 euro di multa e una pena pecuniaria superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. L'accordo come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. L'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte è nel senso che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza 1rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834 - 01; Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, dep. 2025, Vetrano, Rv. 287632 - 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; sulla scia di questo orientamento è collocata anche Sez. 2, n. 3587 del 6/11/2020, dep. 2021, Coco, non mass.), per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689), nonché «al trattamento sanzionatorio, nel caso in cui il giudizio di appello, svoltosi a seguito di annullamento con rinvio, sia stato definito con concordato sulla pena» (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 - 01). Secondo tale orientamento, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi. Nel caso in esame è stata applicata al ricorrente, stante l'accordo delle parti, per il capo 10) di imputazione che riguarda il compimento di atti diretti a favorire l'ingresso illegale nello Stato di soggetti che non avevano titolo per l'ingresso ovvero per la permanenza, la pena di anni tre mesi dieci e giorni sei di reclusione e 15.206 euro di multa. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso la pena detentiva non è illegale, posto che il difensore afferma l'illegalità della pena dando come presupposto certo che la pena base su cui è stata calcolata la diminuzione di 1/3 sia la pena minima di anni cinque di reclusione, ma ciò con tutta evidenza non è, e non per questo la pena inflitta si pone fuori della forbice edittale che va da una minimo di cinque ad un massimo di quindici anni; conseguentemente la pena detentiva inflitta non può essere considerata illegale. A opposte conclusioni si deve giungere con riguardo alla pena pecuniaria, posto che la stessa determinata normativamente in 15.000 euro per ogni persona. La multa di 15.206 euro si pone al di fuori della forbice edittale che, per un solo cittadino straniero è di 15.000 euro e per due sarebbe di 30.000 euro; somma da cui detratto un terzo si potrebbe giungere a 20.000 euro, ma certamente non alla multa inflitta pari a 15.260 euro, che si pone dunque come pena del tutto incongrua e fuori dai limiti edittali e, come tale, illegale. 2La pena "legale" è non solo quella prevista - tra minimo e massimo- per le singole fattispecie penali, ma, come avevano già chiarito Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149263, anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, quali sono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato, secondo le precisazioni fornite dalle Sezioni Unite, da ultimo nella sentenza Sez. U, Giglia.(così in motivazione Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02) Nel caso in esame non è stato considerata alcuna continuazione, pertanto dovendo fare riferimento come parametri di legalità della pena solo alla misura edittale, per le ragioni sopra indicate la pena pecuniaria inflitta è con tutta evidenza illegale. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla quota di pena di 206 euro, eccedente il limite edittale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso per il resto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Prirrg 53.2giQn2.12gnak Depositata in ,p4occ.,ria oggi Rorni.- , lì I ti 2026 .......................................... IL RJNZIONIliDIZIARi0 IL FUN7T o 3
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