CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore generale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dopo aver escluso l'aggravante della destrezza, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto; - che il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - che il ricorso è privo della necessaria specificità estrinseca, proponendo profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici; che la Corte di appello ha evidenziato che l'imputata si era seduta vicino alla borsa della persona offesa e, approfittando di un momento di distrazione della stessa, le aveva sottratto il portafogli; che questa Corte ha affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, da astuzia o avvedutezza idonee a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di un momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigl