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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 34975/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16573/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via delle Formaci, n. 38; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] persona del Curatore rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata, in Lanciano, via dell’Asilo, n. 3; -controricorrente - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Porro n. 8; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 665/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] ha venduto un proprio bene (capannone industriale) a due società di leasing: [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], che, nel frattempo, hanno cambiato denominazione sociale, o comunque per effetto di vicende societarie sono diventate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1-Dunque, [OSCURATO:SOCIETA] ha venduto per circa 8 milioni di euro quel bene alle due società di leasing, che lo hanno poi concesso in leasing alla società [OSCURATO:SOCIETA], poi cancellata dal registro.

Quest’ultima, ricevuto il bene in leasing, lo ha dato in godimento alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], che lo aveva appena venduto.

Anzi, tutto è avvenuto contestualmente: ilvenditore ha consegnato il bene al fruitore del leasing (Finco) che, lo stesso giorno, lo ha consegnato allo stesso venditore dandoglielo in godimento. 2.-La vicenda è giunta davanti al Tribunale di Lanciano in quanto le società di leasing hanno fatto valere la clausola risolutiva espressa, a causa dell’inadempimento del concessionario dell’obbligo di pagamento del corrispettivo.

In quel giudizio la venditrice [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo fallita, ha eccepito la nullità del contratto (di sale and lease back) per violazione del divieto del patto commissorio. 3.-Il Tribunale ha rigettato questa tesi, sul presupposto che la società che aveva venduto il bene era diversa da quella che lo ha ricevuto in leasing, circostanza che escludeva da sé la corrispondenza del contratto ad un patto commissorio.

Invece la Corte di Appello ha riformato integralmente questa decisione ravvisando la violazione del divieto del patto commissorio. 4.-Qui ricorrono [OSCURATO:PERSONA] paolo [OSCURATO:SOCIETA], con due motivi, e, con ricorso incidentale REV –Gestione crediti, pure con due motivi.

Ad entrambi replica il fallimento [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso.

REV e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memoria.

Considerato che 5.-[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’improcedibilità del ricorso principale, e per riflesso,di quello incidentale, per essere stato iscritto a ruolo tardivamente.

Sostiene che il ricorso è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che dalla comunicazione della Cancelleria si evince che l’iscrizione a ruolo è avvenuta il 6 luglio 2020, dunque tardivamente.

L’eccezione è infondata.

Infatti, risulta documentato che dopo la notifica a mezzo posta elettronica certificata, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorso è stato spedito per posta e ricevuto dalla Cancelleria della Corte di Cassazione il 26.6.2020, termine oltre il quale non vi erano altri oneri a carico del ricorrente: la successiva formale iscrizione era a carico della Cancelleria. 6.-La Corte di Appello ha ravvisato nella operazione negoziale prima descritta una vendita con leasing di ritorno (sale and lease back) dissimulante il divieto di un patto commissorio.

Lerationes di questa decisione sono due, in ordine logico: chi ha venduto il bene ([OSCURATO:SOCIETA]) e chi poi lo ha ricevuto in leasing (Finco) erano in realtà un unico centro di interessi, in quanto Finco controllava interamente [OSCURATO:SOCIETA], e gli amministratori- tre - erano gli stessi , tutti membri del medesimo gruppo familiare: con la conseguenza che la vendita ed il leasing erano da considerarsi collegati al medesimo scopo, quello di garantire un prestito.

In secondo luogo, ed è ratio distinta dalla prima, anche se venditore e utilizzatore del bene fossero da considerarsi distinti, ciò non impedirebbe di ravvisare un patto commissorio, posto che un tale patto non è escluso dalla circostanza che a vendere il bene, formalmente, sia un terzo. 6.-Ciò premesso, i due motivi fatti valere dalla ricorrente principale sono identici a quelli fatti valere dalla controricorrente con il ricorso incidentale: si tratta delle due società di leasing che hanno la medesima posizione, ed il medesimo interesse. 6.1.- Con il primo motivo del ricorso principale si prospetta violazione dell’articolo 2744 c.c. e degli articoli 115 e 166 c.p.c.

La censura è rivolta a quel punto della decisione in cui si assume che la vendita ed il leasing di ritorno sono da considerarsi collegati, atteso il collegamento tra le parti stipulanti.

Secondo la ricorrente principale invece era emerso pacificamente che il venditore ([OSCURATO:SOCIETA]) era un soggetto diverso dall’utilizzatore del bene (Finco), così che il leasing non poteva considerarsi “di ritorno”, ipotesi quest’ultima che si verifica quando il bene è concesso in leasing allo stesso venditore.

Il giudice di appello avrebbe tratto la convinzione di un collegamento (tra le due società e di conseguenza tra i due contratti) da indizi niente affatto significativi, e comunque ha erroneamente ritenuto che basti quel collegamento a fa dedurre che si tratta di un leasing “di ritorno” che dissimula un patto commissorio. 6.1.1.-Questi argomenti sono ribaditi dalla ricorrente incidentale che, allo stesso modo, prospettaviolazione dell’articolo 2744 c.c. e 115 e 116 c.p.c. e contesta l’accertamento circa l’esistenza di un collegamento negoziale, deducibile dalla unicità sostanziale delle due società, o meglio dalla loro riconducibilità ai medesimi centri di interesse.7.- Il secondo motivo del ricorso principale prospetta violazione dell’articolo 2744 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.

Si censura il ragionamento presuntivo che ha portato la Corte di Appello a ravvisare nella operazione (vendita con leasing ad altro soggetto che poi però ha dato il godimento al venditore) una dissimulazione del patto commissorio sulla base di determinati indici: a) esistenza del debito, sproporzione tra valore del bene e debito stesso; il fatto che il godimento sia rimasto al venditore).

La ricorrente assume che quegli indici in realtà non erano di fatto sussistenti, e dunque la presunzione ha preso avvio da elementi non certi. 7.1.- Queste censure sono ripetute dalla ricorrente incidentale, prospettando violazione degli articoli 2744 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nel sostenereche gli indici presuntivi siano stati erroneamente ravvisati dalla corte di merito, essendo inveroinsussistenti. 8.- I motivi di entrambi i ricorsi possono valutarsi congiuntamente , per la connessione logica che presentano,e sono inammissibili. 81.- Va anzitutto osservato che le rationes decidendi sono due: la Corte di Appello ha ritenuto che, anche ad ammettere che venditore e utilizzatore del bene siano da considerarsi due soggetti distinti, non solo formalmente, e che dunque vada escluso un collegamento negoziale tra i due, resta il fatto che una vendita con leasing di ritorno può essere in violazione del divieto del patto commissorio anche se è un terzo a concedere il bene (sulla scorta di Cass.22903/ 2018).

Questa ratio qui non è contestata: nessuna delle due parti ricorrenti ha censurato questo assunto.

Ed è una ratio da sola idonea a sorreggere la decisione, con la conseguenza della irrilevanza della eventuale infondatezza dell’altra.

Ad ogni modo, le censure svolte sono inammissibili altresì per i motivi che seguono.

L’accertamento della esistenza di un collegamento negoziale tra la vendita ed il leasing costituisce accertamento in fatto qui non censurabile se adeguatamente motivato (proprio in relazione ad un sale and lease back, Cass.20634/ 2018).In secondo luogo, le parti non censurano la correttezza formale del ragionamento che ha portato ad individuare un patto commissorio nella operazione posta in essere dalle parti, e nemmeno contestano la rilevanza indiziaria degli elementi cui fa ricorso la Corte di Appello (esistenza di un debito, sproporzione di valore; uso della cosa rimasta al venditore , ecc.) che sono peraltro gli elementi che una costante giurisprudenza impone di tenere in considerazioneper stabilire se l’atto posto in essere è una eff ettiva vendita con leasing di ritorno, o piuttosto una vendita con annesso patto commissorio(Cass.13305/ 2018, nel senso che quegli indici non necessariamente devono esistente tutti insieme Cass. 16367/ 2023): ciò che contestano è l’accertamento in fatto di quegli indici rivelatori del patto commissorio, ossia la circostanza che, a dispetto di quanto ritenuto dalla corte di appello, non vi era sproporzione, e che non vi era debito da garantire, ecc.

Si tratta di censure di un accertamento difatto non rilevante nella presente sede di legittimità.

All’inammissibilità nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altra questione e differente profilo, consegue l’inammissibilità di entrami i ricorsi.

Le spesedel giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili iricorsi.

Condanna i ricorrent i, in via principale e in via incidentale, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 10.200,00 euro, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generalied accessori come per legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principalee del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16573/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via delle Formaci, n. 38; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] persona del Curatore rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata, in Lanciano, via dell’Asilo, n. 3; -controricorrente - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Porro n. 8; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 665/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] ha venduto un proprio bene (capannone industriale) a due società di leasing: [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], che, nel frattempo, hanno cambiato denominazione sociale, o comunque per effetto di vicende societarie sono diventate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1-Dunque, [OSCURATO:SOCIETA] ha venduto per circa 8 milioni di euro quel bene alle due società di leasing, che lo hanno poi concesso in leasing alla società [OSCURATO:SOCIETA], poi cancellata dal registro. Quest’ultima, ricevuto il bene in leasing, lo ha dato in godimento alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], che lo aveva appena venduto. Anzi, tutto è avvenuto contestualmente: ilvenditore ha consegnato il bene al fruitore del leasing (Finco) che, lo stesso giorno, lo ha consegnato allo stesso venditore dandoglielo in godimento. 2.-La vicenda è giunta davanti al Tribunale di Lanciano in quanto le società di leasing hanno fatto valere la clausola risolutiva espressa, a causa dell’inadempimento del concessionario dell’obbligo di pagamento del corrispettivo. In quel giudizio la venditrice [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo fallita, ha eccepito la nullità del contratto (di sale and lease back) per violazione del divieto del patto commissorio. 3.-Il Tribunale ha rigettato questa tesi, sul presupposto che la società che aveva venduto il bene era diversa da quella che lo ha ricevuto in leasing, circostanza che escludeva da sé la corrispondenza del contratto ad un patto commissorio. Invece la Corte di Appello ha riformato integralmente questa decisione ravvisando la violazione del divieto del patto commissorio. 4.-Qui ricorrono [OSCURATO:PERSONA] paolo [OSCURATO:SOCIETA], con due motivi, e, con ricorso incidentale REV –Gestione crediti, pure con due motivi. Ad entrambi replica il fallimento [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso. REV e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memoria. Considerato che 5.-[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’improcedibilità del ricorso principale, e per riflesso,di quello incidentale, per essere stato iscritto a ruolo tardivamente. Sostiene che il ricorso è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che dalla comunicazione della Cancelleria si evince che l’iscrizione a ruolo è avvenuta il 6 luglio 2020, dunque tardivamente. L’eccezione è infondata. Infatti, risulta documentato che dopo la notifica a mezzo posta elettronica certificata, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorso è stato spedito per posta e ricevuto dalla Cancelleria della Corte di Cassazione il 26.6.2020, termine oltre il quale non vi erano altri oneri a carico del ricorrente: la successiva formale iscrizione era a carico della Cancelleria. 6.-La Corte di Appello ha ravvisato nella operazione negoziale prima descritta una vendita con leasing di ritorno (sale and lease back) dissimulante il divieto di un patto commissorio. Lerationes di questa decisione sono due, in ordine logico: chi ha venduto il bene ([OSCURATO:SOCIETA]) e chi poi lo ha ricevuto in leasing (Finco) erano in realtà un unico centro di interessi, in quanto Finco controllava interamente [OSCURATO:SOCIETA], e gli amministratori- tre - erano gli stessi , tutti membri del medesimo gruppo familiare: con la conseguenza che la vendita ed il leasing erano da considerarsi collegati al medesimo scopo, quello di garantire un prestito. In secondo luogo, ed è ratio distinta dalla prima, anche se venditore e utilizzatore del bene fossero da considerarsi distinti, ciò non impedirebbe di ravvisare un patto commissorio, posto che un tale patto non è escluso dalla circostanza che a vendere il bene, formalmente, sia un terzo. 6.-Ciò premesso, i due motivi fatti valere dalla ricorrente principale sono identici a quelli fatti valere dalla controricorrente con il ricorso incidentale: si tratta delle due società di leasing che hanno la medesima posizione, ed il medesimo interesse. 6.1.- Con il primo motivo del ricorso principale si prospetta violazione dell’articolo 2744 c.c. e degli articoli 115 e 166 c.p.c. La censura è rivolta a quel punto della decisione in cui si assume che la vendita ed il leasing di ritorno sono da considerarsi collegati, atteso il collegamento tra le parti stipulanti. Secondo la ricorrente principale invece era emerso pacificamente che il venditore ([OSCURATO:SOCIETA]) era un soggetto diverso dall’utilizzatore del bene (Finco), così che il leasing non poteva considerarsi “di ritorno”, ipotesi quest’ultima che si verifica quando il bene è concesso in leasing allo stesso venditore. Il giudice di appello avrebbe tratto la convinzione di un collegamento (tra le due società e di conseguenza tra i due contratti) da indizi niente affatto significativi, e comunque ha erroneamente ritenuto che basti quel collegamento a fa dedurre che si tratta di un leasing “di ritorno” che dissimula un patto commissorio. 6.1.1.-Questi argomenti sono ribaditi dalla ricorrente incidentale che, allo stesso modo, prospettaviolazione dell’articolo 2744 c.c. e 115 e 116 c.p.c. e contesta l’accertamento circa l’esistenza di un collegamento negoziale, deducibile dalla unicità sostanziale delle due società, o meglio dalla loro riconducibilità ai medesimi centri di interesse.7.- Il secondo motivo del ricorso principale prospetta violazione dell’articolo 2744 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. Si censura il ragionamento presuntivo che ha portato la Corte di Appello a ravvisare nella operazione (vendita con leasing ad altro soggetto che poi però ha dato il godimento al venditore) una dissimulazione del patto commissorio sulla base di determinati indici: a) esistenza del debito, sproporzione tra valore del bene e debito stesso; il fatto che il godimento sia rimasto al venditore). La ricorrente assume che quegli indici in realtà non erano di fatto sussistenti, e dunque la presunzione ha preso avvio da elementi non certi. 7.1.- Queste censure sono ripetute dalla ricorrente incidentale, prospettando violazione degli articoli 2744 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nel sostenereche gli indici presuntivi siano stati erroneamente ravvisati dalla corte di merito, essendo inveroinsussistenti. 8.- I motivi di entrambi i ricorsi possono valutarsi congiuntamente , per la connessione logica che presentano,e sono inammissibili. 81.- Va anzitutto osservato che le rationes decidendi sono due: la Corte di Appello ha ritenuto che, anche ad ammettere che venditore e utilizzatore del bene siano da considerarsi due soggetti distinti, non solo formalmente, e che dunque vada escluso un collegamento negoziale tra i due, resta il fatto che una vendita con leasing di ritorno può essere in violazione del divieto del patto commissorio anche se è un terzo a concedere il bene (sulla scorta di Cass.22903/ 2018). Questa ratio qui non è contestata: nessuna delle due parti ricorrenti ha censurato questo assunto. Ed è una ratio da sola idonea a sorreggere la decisione, con la conseguenza della irrilevanza della eventuale infondatezza dell’altra. Ad ogni modo, le censure svolte sono inammissibili altresì per i motivi che seguono. L’accertamento della esistenza di un collegamento negoziale tra la vendita ed il leasing costituisce accertamento in fatto qui non censurabile se adeguatamente motivato (proprio in relazione ad un sale and lease back, Cass.20634/ 2018).In secondo luogo, le parti non censurano la correttezza formale del ragionamento che ha portato ad individuare un patto commissorio nella operazione posta in essere dalle parti, e nemmeno contestano la rilevanza indiziaria degli elementi cui fa ricorso la Corte di Appello (esistenza di un debito, sproporzione di valore; uso della cosa rimasta al venditore , ecc.) che sono peraltro gli elementi che una costante giurisprudenza impone di tenere in considerazioneper stabilire se l’atto posto in essere è una eff ettiva vendita con leasing di ritorno, o piuttosto una vendita con annesso patto commissorio(Cass.13305/ 2018, nel senso che quegli indici non necessariamente devono esistente tutti insieme Cass. 16367/ 2023): ciò che contestano è l’accertamento in fatto di quegli indici rivelatori del patto commissorio, ossia la circostanza che, a dispetto di quanto ritenuto dalla corte di appello, non vi era sproporzione, e che non vi era debito da garantire, ecc. Si tratta di censure di un accertamento difatto non rilevante nella presente sede di legittimità. All’inammissibilità nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altra questione e differente profilo, consegue l’inammissibilità di entrami i ricorsi. Le spesedel giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili iricorsi. Condanna i ricorrent i, in via principale e in via incidentale, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 10.200,00 euro, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generalied accessori come per legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principalee del ricorrente
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