CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 32463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] :[OSCURATO:PERSONA] BRESCIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse lette le conclusioni dei difensori gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia del Sig. [OSCURATO:PERSONA], e gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], di difensori di fiducia della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], chiedono di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 27 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disposto per i reati di cui ai capi A), per il profitto del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e C2), per il profitto del reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. 1.1. In relazione al reato di cui al capo C2), il Tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, con l'ordinanza del 12 luglio 2022 ha disposto il sequestro preventivo dei beni conferiti il 4 aprile 2019 in un trust, dal valore di C 52.275.751,13, ed in subordine il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto. 1.2. Con l'ordinanza del 13 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Brescia ha parzialmente accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per quanto qui interessa, in relazione al capo C2), il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, cioè quanto conferito nel trust, ovvero le azioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unico asset nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.a., mentre ha revocato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni personali degli indagati disponendone la restituzione. Secondo il Tribunale del riesame il sequestro preventivo delle azioni copre l'intero profitto del reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, sicché non vi sarebbe spazio per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. 2. Avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2022 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Dopo aver ricostruito la vicenda processuale, afferma il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente quantificato il profitto diretto del reato, ritenendolo costituito dalle quote, nella loro materialità, della Eleonora immobiliare s.p.a., oggetto di sequestro preventivo, mentre il profitto del reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 sarebbe costituito dal valore di tali beni, delle azioni, al momento della commissione del reato, al 4 aprile 2019, che era pari ad C 52.275.751,13. Poiché all'atto dell'esecuzione del sequestro preventivo il valore delle azioni era pari a C 51.114.320,00 come indicato nel bilancio 2021 della società, fu eseguito, legittimamente secondo il ricorrente, anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni personali degli indagati, per la differenza, pari ad C 1.161.431,13.r". I beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sono indicati a pag. 4 del ricorso. Il Tribunale del riesame avrebbe, poi, erroneamente ritenuto le azioni dei beni infungibili trattandosi, invece, di beni fungibili: titoli di credito non liquidi ma che avrebbero un valore economico. Inoltre, la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe affermato che il profitto del reato ex art. 11 d.lgs. n.74 sarebbe costituito dal valore del patrimonio netto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al bilancio 2019, di fatto blindato nel trust. Il sequestro delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non coprirebbe l'intero profitto che sarebbe costituito dalla garanzia patrimoniale sottratta al fisco. 3. I difensori degli imputati hanno depositato una memoria difensiva con cui hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. Avverso il provvedimento genetico di sequestro preventivo, costituito dall'ordinanza del Tribunale del riesame del 12 luglio 2022, che nel giudizio di rinvio ha accolto l'appello del Pubblico ministero - per quanto qui interessa - con riferimento al capo C2), gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione per violazione di legge perché l'integrale pagamento del debito tributario impedisce la confisca e, di conseguenza il sequestro preventivo. L'istanza di revoca del sequestro preventivo, da cui è generatala presente procedura incidentale, fu proposta nelle more della decisione della Corte di cassazione. 3.2. La Corte di cassazione, sez. 6, con la sentenza n. 12084 del 26 gennaio 2023, ha accolto il ricorso degli imputati ed ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia del 12 luglio 2022 in relazione ai sequestri disposti in relazione al capo C2) affermando che, in caso di estinzione del debito tributario, non può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato ex art. 11 d.lgs. n.74 del 2000. 3.3. Con il secondo punto della memoria si chiede il rigetto del ricorso perché erronea l'individuazione del profitto del reato ex art. 11 d.lgs. 1.74 del 2000 che, invece, coinciderebbe con le azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. essendo irrilevante il loro valore; ne consegue che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non potrebbe essere eseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.1.1. Effettivamente, come sostengono il Procuratore Generale nelle sue conclusioni ed i ricorrenti nella memoria difensiva, la Sez. 6 della Corte di cassazione, con la sentenza del 26 gennaio 2023, in accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia del 12 luglio 2022 in relazione ai sequestri disposti con riferimento al reato di cui ai capi C2) e C3), disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. L'ordinanza del 12 luglio 2022 del Tribunale del riesame costituisce il provvedimento genetico di sequestro preventivo, essendo stata emessa in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero nel giudizio di rinvio. 1.2. Poiché il provvedimento genetico di sequestro preventivo è venuto meno, per effetto dell'annullamento senza rinvio, avendo la Corte di c:assazione ritenuto che l'integrale pagamento del debito tributario impedisca la confisca ex art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 anche per il reato ex art. 11 contestato al capo C2), non è più possibile, in sede di appello, ripristinare - come richiesto con il ricorso - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dei ricorrenti. Nel giudizio incidentale cautelare reale è stato annullato il provvedimento con cui era stato disposto il sequestro preventivo poi parzialmente revocato dal Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata con il ricorso per cassazione. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di