CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02984/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione, in punto sia di elemento oggettivo del reato che di dolo, rilevando di non aver posto in essere atti di violenza fisica, o comunque idonei ad ostacolare l'attività di p.g. in atto nei suoi confronti, e di aver agito senza tale intenzione né volendo sottrarsi ai controlli, perciò potendo la sua condotta integrare soltanto una resistenza passiva non punibile. La sua difesa ha depositato memoria scritta, ribandendo tali censure. 2. Il ricorso è inammissibile. Le anzidette doglianze sono generiche, perché reiterano quelle dedotte con l'atto d'appello, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni utilizzate in sentenza per disattenderle; ma, in ogni caso, sono manifestamente infondate, poiché frontalmente smentite dalle risultanze probatorie riportate in sentenza e non specificamente confutate dall'imputato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il ldicembre 2021. Il Consigliere estensore Il