CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 07841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23143-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso la sentenza n. 2660/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 23143/2017 Numero sezionale 2482/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 7841/2022Data pubblicazione 10/03/2022 Il Tribunale di Pavia accolse, per quanto di ragione, le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze ingiunzioni N. 646/1995 e 143/1998, con le quali il [OSCURATO:PERSONA] del Ticino aveva agli stessi ingiunto il pagamento delle sanzioni, riducendone l’importo. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il prelievo di materiale sabbioso oltre il limite autorizzato dalla Regione. Avverso detta sentenza avevano proposto appello principale il [OSCURATO:PERSONA] del Ticino ed appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Milano, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, rigettò l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, annullò entrambe le ordinanze ingiunzione, perché era stata quantificata l’entità del materiale estratto. Quanto all’ordinanza N.143/98, non vennero ritenute attendibili le risultanze della perizia effettuata dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA], per conto del [OSCURATO:PERSONA] del Ticino, alla luce dei rilievi del CTU, il quale aveva rilevato l’assenza di rilievi plano-altimetrici incontestabili per la quantificazione dei volumi asportati a causa dei ricorrenti fenomeni alluvionali che rendevano difficile definire la conformazione morfologica dei luoghi allo stato iniziale. In assenza di punti di riferimento inequivocabili, non era stato possibile determinare la misura complessiva dei sedimenti. Nonostante le tre perizie effettuate, non era stato possibile acquisire una univoca prova della reale quantità del materiale litoide asportato in eccesso sicchè si imponeva l’annullamento delle ordinanze, incombendo sull’autorità amministrativa l’onere di fornire la prova in ordine alla quantità del materiale estratto indebitamente anche attraverso un accertamento tecnico preventivo. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] del Ticino sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 23143/2017 Numero sezionale 2482/2021 In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria Numero di raccolta generale 7841/2022Data pubblicazione 10/03/2022 illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 696 c.p.c. e dell’art.6 del D. Lgs 150/2011, nonché degli artt. 2699 c.c. e 2700 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito errato nella valutazione delle risultanze istruttorie e delle CTU svolte nei giudizi di merito. Inoltre, la Corte di merito non avrebbe considerato che il verbale di accertamento dei pubblici ufficiali fa piena prova fino a querela di falso in relazione alla quantità di materiale estratto. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio, oltre alla violazione e falsa applicazione degli a violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. , 28, 29 e 30 L.R. 86/1983, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito annullato interamente le sanzioni senza motivazione e senza considerare che erano già state ridotte dal Tribunale. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione ( Cass., sez. VI, 24/01/2019, n.1921). F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 23143/2017 Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a Numero sezionale 2482/2021Numero di raccolta generale 7841/2022 querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale Data pubblicazione 10/03/2022 rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 1, Sent. n. 11012 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008). La Corte di merito si è uniformata ai principi di diritto affermati da questa Corte, ponendo a carico del [OSCURATO:PERSONA] del Ticino l’onere di provare l’eccedenza del prelievo rispetto alle autorizzazioni. Con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la corte di merito ha valutato il materiale probatorio e non ha ritenuto attendibili le risultanze della perizia effettuata dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA] per conto del [OSCURATO:PERSONA] del Ticino alla luce dei rilievi del CTU, il quale aveva rilevato l’assenza di rilievi plano-altimetrici incontestabili per la quantificazione dei volumi asportati a causa dei ricorrenti fenomeni alluvionali che rendevano difficile definire la conformazione morfologica dei luoghi allo stato iniziale. Era onere del ricorrente provare in modo univoco la quantità del materiale litoide asportato in eccesso, né tale accertamento è assistito dalla presunzione di veridicità del verbale di accertamento. Il ricorso mira ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, sotto lo schermo della violazione degli art.115 c.p.c. e 116 c.p.c., ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 23143/2017 Numero sezionale 2482/2021 apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore Numero di raccolta generale 7841/2022Data pubblicazione 10/03/2022 oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ( Cass., sez. un., 30/09/2020, n.20867). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 23 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 23143/2017 Numero sezionale 2482/2021 [OSCURATO:PERSONA] VirgilioNumero di raccolta generale 7841/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6