CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29468/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Perugia – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa a rettificare il contenuto di un decreto di cumulo per esecuzione di pene concorrenti, tramite l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deducono erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa del ricorrente non è condivisibile la decisione del giudice della esecuzione, lì dove realizza una ‘scissione’ tra le condotte poste in essere prima dell’inizio del primo rapporto esecutivo e quelle posteriori, trattandosi di criterio extralegale e contrario ai contenuti dell’art.78 cod. pen., disposizione che avrebbe dovuto trovare applicazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di Appello di Perugia ha realizzato – nel caso di specie – corretta applicazione dei principi di diritto più volte ribaditi da questa Corte di legittimità. In particolare, le decisioni di questa Corte hanno precisato che il principio della ‘pena unica’ non ha una latitudine indefinita, ma trova applicazione lì dove le decisioni di condanna riguardino – tutte – fatti delittuosi commessi prima dell’inizio del primo rapporto esecutivo. Va ricordato che le norme che disegnano il regime giuridico della esecuzione, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale ed in particolare, per ciò che qui rileva, dagli articoli 78 e 80. In tale ultima norma si ribadisce l’applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell’ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona. Da ciò deriva che – senza dubbio alcuno - l’applicabilità del cd. criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen., per cui la pena da applicare non può essere superiore ad anni trenta per la reclusione, è criterio legale di determinazione della pena al pari degli altri, la cui osservanza è imposta ai sensi dell’art. 663, comma 1, cod. proc. pen., che testualmente recita «...quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene». Da ciò deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale, la considerazione della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati commessi prima dell’inizio della detenzione (in tal senso, tra le molte, Sez. 1 n. 26270 del 23/04/2004, Rv. 228138) allo scopo di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall’autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale ‘novità’ del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di nuovi reati commessi durante l’espiazione della pena o dopo che l’esecuzione sia stata interrotta. In tali casi l’organo dell’esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente. Il principio di diritto è stato di recente ribadito, nei medesimi termini, da Sez. 1 n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939, ove si è affermato che, in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato. 3. Nessun argomento di reale contrasto con siffatto orientamento è stato introdotto dal ricorrente, il che conduce al rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricor