Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 11364/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen., commessi in data 1 agosto 2012; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la decorrenza del termine prescrizionale; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che, infatti, il termine prescrizionale è decorso (15 ottobre 2020) dopo la sentenza di appello (emessa in data 9 luglio 2020), dovendo calcolarsi la sospensione per l'intero periodo dal 16 settembre 2014 al 24 febbraio 2014, nonché la sospensione per giorni 64, applicata la normativa di cui all'art. 83 del di 18 marzo 2020; - che anche senza calcolare la sospensione di giorni 64 sopra indicato, il termine prescrizionale è da fissarsi in data successiva (12 luglio 2020) a quella della deliberazione della sentenza di appello: termine prorogato 1 febbraio 2020 + 161 gg; - che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez.

U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.

U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della scrrima di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma', il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen., commessi in data 1 agosto 2012; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la decorrenza del termine prescrizionale; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che, infatti, il termine prescrizionale è decorso (15 ottobre 2020) dopo la sentenza di appello (emessa in data 9 luglio 2020), dovendo calcolarsi la sospensione per l'intero periodo dal 16 settembre 2014 al 24 febbraio 2014, nonché la sospensione per giorni 64, applicata la normativa di cui all'art. 83 del di 18 marzo 2020; - che anche senza calcolare la sospensione di giorni 64 sopra indicato, il termine prescrizionale è da fissarsi in data successiva (12 luglio 2020) a quella della deliberazione della sentenza di appello: termine prorogato 1 febbraio 2020 + 161 gg; - che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della scrrima di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma', il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DE
Sentenza Cassazione n. 11364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris