CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corsoRITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino harevocato, con efficacia ex tunc, l'affidamento in prova terapeutico concesso adXXXXXXXXXXXXXXX con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 7 luglio2025.A ragione della decisione osserva che le plurime segnalazioni negative attestano ilcompleto fallimento dell'esperimento. Il condannato aveva posto in essere plurimicomportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura, tenendo un atteggiamento deltutto antinomico rispetto alla finalità rieducative. Non rileva la nota con cui la strutturacomunitaria, che in un primo tempo aveva riconosciuto la propria incapacità a fronteggiare legravi violazioni delle regole della struttura da parte del XXXXXXXX richiedendonel'immediato allontanamento, aveva espresso la disponibilità a proseguire il trattamentoterapeutico.La revoca doveva essere disposta con effetto retroattivo in considerazione dellagravità, oggettiva e soggettiva, del comportamento complessivamente dal condannato sindall'inizio nell'esperimento.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia,articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge inrelazione agli artt. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, 27 Cost. e 13 Ord. pen.Lamenta che l'ordinanza impugnata si è discostata dal principio, enunciato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui la revoca dell'affidamento in prova terapeutico nonpuò essere disposta automaticamente in presenza di violazioni delle prescrizioni, ma solo seda esse può desumersi l’ inidoneità dell’affidamento a perseguire la finalità dirisocializzazione. In quest’ottica, il Tribunale, ai fini della valutazione del fallimento delpercorso, avrebbe dovuto attribuire adeguata rilevanza alle valutazioni dell'equipe circal'opportunità del proseguimento della misura alternativa, che, per un rilevante periodo, erastata eseguita regolarmente, con l'osservanza di tutte le prescrizioni e la fruizione di duepermessi premio nonostante le gravi condizioni cliniche del XXXXXXXX. Ha, invece,enfatizzato la ricaduta nel consumo degli stupefacente.2.2. Con il secondo motivo deduce manifesta e illogicità della motivazione in relazionealla decorrenza ex tunc della revoca nonché violazione di legge in relazione all'art. 94 d.P.R.n. 309 del 1990.Il Tribunale, in violazione dei principi stabiliti anche dalla Corte costituzionale, hadisposto la revoca con efficacia ex tunc, ripristinando l'originale rapporto punitivo, in modoautomatico, senza considerare i progressi trattamentali, le valutazioni positive dell'equipe, ladisponibilità del condannato a proseguire la misura nella struttura comunitaria, dichiaratasidisponibile, e la concreta afflittività che aveva caratterizzato le modalità esecutivedell’affidamento in regime comunitario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è passibile di rigetto.1. La prima censura, relativa ai presupposti della revoca della misura alternativa, èpriva di fondamento.1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca della misuraalternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, come correttamente ricordato dalricorrente, non è rapportato dall'ordinamento alla pura e semplice violazione della leggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che ilgiudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che la violazione commessacostituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (tra le altre,Sez. 1, 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013,Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479).In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggettocontrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che hasolo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Taleprincipio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47Ord. Pen., comma 11, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento delsoggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con laprosecuzione della prova, ed è anche correlato con l'affermazione, pure ricorrente nellagiurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revocadell'affidamento, possono essere valutati fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili alcondannato senza necessità di attendere la .definizione del relativo procedimento penale,ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso dirisocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 33089 del 10/5/2011, Assisi, Rv. 250824, e, ingenere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, tra le altre, Sez. 1, n.42571 del 19/4/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 9/12/1999, Saponaro A., Rv.215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/3/1995, Satanassi, Rv. 201368).1.2. Poiché il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e daglieffetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova alla luce dellacondotta tenuta dal condannato nel corso della misura, il Tribunale nel giudizio sullasussistenza dei presupposti è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi perverificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, laddove per stabilirnel'esito deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o noavvenuto il recupero sociale del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/6/2010,Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/2/2000, Cornerò, Rv. 215706 - 01).1.3. Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza ha,con argomenti non manifestamente illogici, disposto la revoca della misura alternativa,apprezzando la gravità delle violazioni delle prescrizioni (possesso di stupefacente, positivitàalla cocaina, allontanamento abusivo dalla struttura che lo ospitava) e la loro ripetizione neltempo nonostante le diffide ed le segnalazioni e ritenendo tali incontestati elementi fattuali,nel loro complesso, del tutto incompatibili con la prosecuzione dell’affidamento terapeuticocomunitario. A tali argomentazioni la difesa del ricorrente nulla di concreto ha opposto,limitandosi a sollecitare un diverso apprezzamento dei medesimi elementi fattuali giàconsiderati recessivi e prospettandone una lettura alternativa indicata come più plausibile.2. Il secondo motivo, incentrato sulla decorrenza della revoca dell'affidamento in provaal servizio sociale, è parimenti infondato.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con la pronuncia n. 343 del 1987, nel dichiararel'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 Ord. pen. nella parte in cui, in casodi revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamentoincompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, haaffermato che il Tribunale di Sorveglianza, una volta disposta la revoca della misuraalternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sullascorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata dellelimitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corsodell'esperimento.[OSCURATO:PERSONA], effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali egiurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenzadelle posizioni sino ad allora affermatesi: quella maggioritaria che, assegnandoall'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, riteneva che la revoca peril fallimento dell'esperimento avesse effetto retroattivo e determinasse il ripristinodell'originario rapporto punitivo, non tenendo conto del contenuto sanzionatorio delleprescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e quindi necessariamenteoggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto dovesse ancora essere espiato,per cui il non tenerne conto si sarebbe posto in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost.;quella minoritaria che, basata sulla equiparazione dell'affidamento in prova all'espiazionedella pena, di cui costituirebbe una modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontatoandasse in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua, avrebbe introdottoingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato leleggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivodell'esperimento e avrebbe finito per eliminare la natura sanzionatoria e la funzionepreventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della condottadell'affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura.[OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha, quindi, omesso di prendere posizione in favore di una piuttostoche dell'altra delle opinioni, ma ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individualidi trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui,nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con laprosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 Ord. pen., causa direvoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato apprezzamento del comportamentoe della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante.La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condottatrasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosasino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua unaviolazione comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità edindividualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio delTribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua penadetentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannatonell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravitàoggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (CorteCostituzionale, sentenza n. 343 del 29/10/1987).2.2. La giurisprudenza di legittimità, in sintonia con le coordinate fissate dalla Cortecostituzionale, ha fissato il principio per cui, ai fini della determinazione del residuo periododi pena da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve espressamente motivare, prendendo inesame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essaluogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo diprova trascorso e 3 la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n.19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra,Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474- 01).Conseguentemente la revoca, con effetto retroattivo (o parzialmente tale), nell'esercizio di unampio potere discrezionale, potrà essere disposta quando il comportamento del condannatoriveli, da data antecedente la decisione, l'inesistente adesione al processo rieducativo (v.Sez. 1, n. 34565 del 12/04/2007, Frau).2.3. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati,seguendo un iter motivazionale che non presta il fianco alle proposte censure.Il Tribunale ha, infatti, correttamente valorizzato, nel giudizio fallimentare in totoformulato sulla prova accordata al condannato, la gravità delle violazioni delle prescrizioni, dicui egli si era reso responsabile, peraltro compiendone un'analitica descrizione utile astigmatizzarne l'incompatibilità con la prosecuzione della misura, nonché il ridotto carattereafflittivo del regime di affidamento svoltosi regolarmente in assenza di trasgressioni per unperiodo molto limitato (dal 7 luglio al 17 ottobre 2025) .3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.