CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 02383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente essertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera elatrice [OSCURATO:PERSONA] nte